Sentenza 25 novembre 2003
Massime • 1
L'opposizione contro il decreto del pubblico ministero, che respinge la richiesta di restituzione delle cose sequestrate può avere ad oggetto solo le questioni relative alla necessità di mantenere il sequestro ai fini di prova, mentre ogni altra questione relativa alla opportunità o legittimità del sequestro deve essere fatta valere col procedimento del riesame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/11/2003, n. 49154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49154 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Raffaele Leonasi Presidente
1. Dott. Ilario Martella Consigliere
2. Dott. Arturo Cortese Consigliere
3. Dott. Giorgio Colla Consigliere
4. Dott. Carlo Di Casola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Armenise Vito, n. l'11 novembre 1937 a Bari;
avverso l'ordinanza emessa il 20 gennaio 2003 dal Tribunale di Taranto;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con istanza in data 10 ottobre 2002 il difensore di Armenise Vito, indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto nel procedimento n. 11651/00 R.G.N.R., chiedeva il dissequestro del conto corrente n. 1400/143021370, acceso presso la Banca Arditi Galati, intestato a Armenise Vito e De Lellis Maria Chiara, del conto corrente n. 105208, acceso presso la Rolo Banca Ag. 2, intestato ad Armenise Vito, dell'autovettura Mercedes targata BG995BF, di denaro contante per § 2.500 ed euro 1.750,00 e di ogni altro bene ancora sottoposto a sequestro, per essere "venute meno le relative esigenze cautelari".
Con provv.to del 16.190.2002 il P.M. rigettava l'istanza. Sull'opposizione proposta dall'indagato, con ordinanza del 20.01.03 il Gip del Tribunale di Taranto disponeva il dissequestro dei soli conti correnti.
Propone ricorso l'Armenise, lamentando il vizio di motivazione sul vincolo di pertinenzialità dei beni mantenuti in sequestro con i contestati delitti di corruzione, nonché sulla reiezione della subordinata richiesta di autorizzazione all'uso dell'autovettura. DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Per quanto concerne, invero, i motivi di ricorso inerenti al vincolo di pertinenzialità dei beni mantenuti in sequestro con i contestati delitti di corruzione, si osserva che gli stessi, sulla scorta peraltro dell'improprio taglio assunto dall'intero iter procedimentale innescato dall'istanza del 10 ottobre 2002, attengono al momento genetico del provvedimento di sequestro, mentre, secondo la giurisprudenza di questa Corte (fra le altre, si veda sent. 15/03/2000, Ramacci), in tema di sequestro probatorio, con l'opposizione contro il decreto del pubblico ministero, che respinge la richiesta di restituzione delle cose sequestrate - e, di riflesso, e nei limiti di cui all'art. 606 cod. proc. pen., col ricorso per cassazione avverso il provvedimento reiettivo del GIP in sede di opposizione - possono farsi valere esclusivamente censure concernenti la cessazione della necessità di mantenere il sequestro ai fini di prova: non pure la opportunità o la legittimità del provvedimento di sequestro;
questioni, queste ultime, che sono deducibili soltanto con la richiesta di riesame (e, nei limiti consentiti, col successivo ricorso di legittimità). Circa poi la richiesta subordinata di autorizzazione all'uso dell'autovettura, rilevasi che essa venne ritualmente formulata per la prima volta in sede di opposizione innanzi al GIP.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricordo segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, stante il motivo della inammissibilità, della somma (stimata equa) di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 616 cod. proc. pen., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 22 DICEMBRE 2003.