Sentenza 20 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/10/2003, n. 15645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15645 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Opposizione ad esecuzione SEZIONE TERZA CIVILE per rilascio;
spese del giudizio1 56 45 /03 Composta dagli Ill.mi .N. 24902/01 Dott. Gaetano Dott. Luigi AN DI NANNI Rel. Consigliere Cron.31826 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Rep. 4103 TALEVI - Consigliere Dott. Alberto Ud. 16/05/03 MANZO - Consigliere- Dott. Gianfranco ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO US, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 86, presso lo studio dell'avvocato MARCO PALONI, difeso dall'avvocato ORESTE NATOLI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CE AL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 3 13, presso lo studio dell'avvocato ETTORE DUILIO che la difende anche disgiuntamente VALENTI, all'avvocato PIETRO RIZZO, giusta delega in atti;
2003 controricorrente 1164 avverso la sentenza n. 381/01 della Corte d'Appello di PALERMO, Sezione I I Civile, emessa il 20/04/01 e depositata il 03/05/01 (R.G. 1023/99); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/03 dal Consigliere Dott. Luigi AN DI NANNI;
udito 1'Avvocato Enrico PETRUCCI (per delega Avv. Oreste NATOLI); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi CONSOLO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. VA TA e PP RE hanno intimato 腆 a AN LO IS il rilascio di un loro appar- tamento, fondando la richiesta su ordinanza di convali- da d'intimazione di licenza per finita locazione.
2. AN LO IS, con ricorso al pretore di Palermo del 18 gennaio 1996, ha proposto opposizione all'esecuzione, deducendo di essere estraneo al rappor- to di locazione, perché il contratto corrispondente era stato stipulato con la moglie IA TR. W Anche IA TR, con ricorso del 26 gennaio 1996, ha proposto opposizione all'esecuzione, deducendo di essere titolare del rapporto di locazione, oggetto del provvedimento di convalida, per essere subentrata al marito nel contratto di locazione. 2 3. Il pretore, riunite le opposizioni, ha dichiara- inammissibile quella proposta dal IS e cessata to la materia del contendere sull'opposizione proposta da IA TR, perché l'immobile era stato sponta- 7 neamente rilasciato nel corso del giudizio. Con la sen- tenza i RE sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio. La decisione, impugnata da PP RE, è stata confermata dalla Corte di appello di Palermo con sen- tenza del 3 maggio 2001, con la quale l'appellante è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio.
4. PP RE ha proposto ricorso per cassazio- ne contro la decisione d ha depositato memoria. IA TR resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel giudizio di primo grado, PP RE è 1. stato condannato al pagamento delle spese del giudizio con la motivazione che dagli atti era emerso che Rosa- lia TR era subentrata al marito nel contratto di locazione e che il titolo esecutivo conseguito nei con- fronti del IS non spiegava effetti nei confronti della conduttrice. La Corte di appello di Palermo ha dichiarato che quella proposta dalla TR si qualificava come op- posizione all'esecuzione e che il giudice di primo gra- 3 do, correttamente, aveva accertato che il contratto di locazione, originariamente stipulato con il IS, era stato sostituito da uno nuovo stipulato con la Ventri- ce.
2. Il ricorso per cassazione, evidentemente propo- sto ai soli fini di conseguire una diversa pronuncia sulle spese del giudizio ed articolato in tre motivi, è rigettato con le considerazioni di seguito indicate.
3. Il primo motivo si riferisce al capo della deci- sione in cui la Corte di appello ha confermato che l'opposizione proposta dalla TR si qualificava come opposizione all'esecuzione.
3.1. PP RE sostiene che la TR, in quanto estranea alla formazione dell'ordinanza di con- valida della licenza per finita locazione, non avrebbe potuto ricorrere allo strumento processuale dell'oppo- sizione all'esecuzione, ma avrebbe dovuto impugnare l'ordinanza di convalida con opposizione di terzo, op- pure iniziare un autonomo giudizio di cognizione: cen- sura di violazione degli artt. 619 e 615 cod. proc. civ. Nella prospettiva del ricorrente, la tesi proposta con il motivo troverebbe conforto nella sentenza di questa Corte 17 ottobre 1992, n. 11410, erratamente letta ed applicata dal giudice di appello.
3.2. Il problema pratico dell'individuazione dei rimedi, che il detentore di un immobile può sperimenta- re contro la parte che gliene chieda il rilascio in ba- se ad ordinanza di convalida di licenza о di sfratto per finita locazione, è sorto in epoca risalente, dopo che l'art. 404 cod. proc. civ. è stata dichiarato Co- illegittimo, nella parte in cui lastituzionalmente norma non consentiva l'opposizione di terzo contro l'ordinanza di convalida di sfratto per finita locazio- ne, emanata per la mancata opposizione dell'intimato che pure era comparso nel giudizio (Corte costituziona- le, sentenza 7 giugno 1984, n. 167). Era stato ritenuto che la decisione della Corte costituzionale avesse escluso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione con- tro l'ordinanza di licenza o sfratto per finita loca- zione, quando quell'opposizione fosse proposta dal ter- zo detentore. La portata della decisione del giudice delle leggi non è quella ritenuta. Questa Corte, infatti, ha riportato il problema nei suoi giusti limiti, affermando che "Il terzo detentore che intende contestare l'efficacia esecutiva, nei suoi confronti, del titolo esecutivo di formazione giudizia- ria posto a fondamento del precetto di rilascio, ed il diritto, quindi, della parte istante di procedere al- 5 l'esecuzione, opponendo il proprio diritto alla deten- zione del bene in forza di un autonomo rapporto con- trattuale, propone opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., e non l'opposizione or- dinaria di terzo, che ricorre quando l'obiettivo finale (o passaggio necessario) dell'opposizione sia la rifor- ma о l'annullamento della decisione giudiziaria, anzi- ché l'esecuzione di essa": sentenza 17 ottobre 1992, n. 11410, richiamata oltre che dalla sentenza impugnata, da entrambe le parti di questo giudizio. Nella motivazione della decisione è spiegato che quando la riforma l'annullamento di una decisione " giudiziaria sia obiettivo finale o passaggio necessario dell'opposizione, questa deve essere inserita nel regi- me delle impugnazioni (art. 404, cod. proc. civ.). Quando, invece, il contrattacco sia portato non al- la decisione del giudice, ma semplicemente all'esecu- zione di questa, l'azione s'inquadra fra le opposizioni in sede esecutiva. Il principio è stato ripetuto nelle sentenze di questa Corte 11 febbraio 1999, n. 1173 e 22 novembre 2000, n. 15083. Quest'ultima, in particolare, ha affer- mato che: "Il terzo detentore di un immobile per il quale il locatore ha ottenuto, nei confronti del con- duttore, una sentenza di condanna al rilascio, può op- 6 porsi о all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., se sostiene di detenere l'immobile in virtù di un titolo autonomo e perciò non pregiudicato da det- ta sentenza;
o ai sensi dell'art. 404, comma secondo, cod. proc. civ., se invece sostiene la derivazione del suo titolo da quello del conduttore, ed esser la sen- tenza frutto di collusione tra questi e il locatore, in suo danno. I principi fin qui esposti sono condivisi dal Col- legio.
3.3. Nella fattispecie che interessa, come si rica- va dalla sentenza impugnata, IA TR ha propo- opposizione all'esecuzione per rilascio, facendosto valere non l'esistenza di un titolo autonomo alla de- tenzione, ma il superamento del precedente contratto stipulato con il marito con quello da lei stessa stipu- lato successivamente. In questo modo, l'opponente non ha inteso mettere in discussione l'effetto sostanziale dell'ordinanza di convalida, ma quello processuale dell'inefficacia nei suoi confronti dell'ordinanza di rilascio fatta valere contro di lei come titolo esecutivo. La qualificazione della protesta della TR co- me opposizione all'esecuzione e non come opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404 cod. proc. civ., ritenuta 7 dalla sentenza impugnata, quindi, è corretta.
4. Con il secondo ed il terzo motivo del ricorso è messa in discussione la ricostruzione della successione dei contratti di locazione, per come essa è stata com- 13 piuta nella sentenza impugnata.
4.1. Il secondo motivo, in particolare, denuncia violazione delle norme contenute negli articoli 115 e 116 cod. proc. civ., dei principi in tema di valutazio- ne delle prove e insufficiente motivazione su punto de- cisivo della controversia. Il ricorrente sostiene che il rapporto di locazione era intercorso sempre con AN LO IS e si duole del fatto che la Corte di appello ha ricostruito un nuovo rapporto con la TR sulla base dei soli documenti di controparte, i quali erano privi di effi- cacia probatoria, e non ha considerato quelli che egli aveva prodotto. Il terzo motivo, a sua volta, denuncia violazione dell'art. 1417 cod. civ. e dei principi in tema di si- mulazione dei contratti, per sostenere che la soluzione adottata dalla sentenza impugnata ha consentito alle parti di realizzare l'effetto di un'interposizione di uno dei contraenti la locazione, la quale era fittizia, sollevando le parti interessate dai corrispondenti one- ri probatori. 8 4.2. I motivi si risolvono in una critica della ri- costruzione delle parti del contratto di locazione, non censurabile in questa sede di legittimità, nella quale il ricorrente ha fatto riferimento generico ad una non meglio specificata "intera documentazione" dalla quale la Corte di appello avrebbe dovuto ricavare la prova che titolare del rapporto di locazione era stato sempre il IS.
5. Il ricorso, pertanto, è rigettato. Le spese di questo giudizio sono poste a carico del ricorrente, in base alla regola della soccombenza. 1
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al rimborso delle spese di questo giudizio, che li- quida in € 1.600,00, di cui € 100,00, per spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il giorno 16 maggio 2003. Luigi Francesc Di Nanni, Est. s wee Il Presidente Собак Игайс DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 NN TA Oggi 20 OII. 2003 IL CANCELLIERE C1 NN TA