Sentenza 11 febbraio 1999
Massime • 1
Nell'esecuzione per consegna o rilascio, la legittimazione all'opposizione spetta anche al detentore reale del bene, ancorché sia persona diversa da quella indicata nel titolo. Ne consegue che non trattandosi di una opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ., ma di una opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., non ricorre la competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento oggetto dell'opposizione, dovendo la competenza essere individuata secondo il criterio del valore ex art. 616 cod. proc. civ.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/1999, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Franco BILE - Presidente -
Dott. Roberto PREDEN - Rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sulla istanza di REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di VIGEVANO, con ordinanza del 21/05/97, nella causa iscritta al n^1252/93 vertente tra
ZZ LI;
e
SIGEST SRL;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10/12/98 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIROI che ha chiesto si dichiari la competenza del Tribunale di Vigevano, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 16.7.1993, il Pretore di Vigevano, nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. promosso da AS BE nei confronti della S.r.l. SIGEST avverso il precetto di rilascio dalla predetta intimato a NO RI in forza di convalida di sfratto per morosità, dichiarò la propria incompetenza per valore e rimise le parti davanti al Tribunale di Vigevano. Riassunto il giudizio, il Tribunale di Vigevano, con ordinanza del 21.5.1997, ha richiesto d'ufficio regolamento di competenza, sul rilievo che l'opposizione promossa dalla BE doveva essere qualificata come opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. avverso il provvedimento di convalida di sfratto oggetto dell'opposizione, attribuita alla competenza funzionale del Pretore di Vigevano, quale giudice che aveva emesso l'ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'istanza non è fondata.
Diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, la BE non ha proposto opposizione ex art. 404 c.p.c. all'ordinanza di convalida di sfratto per morosità posta in esecuzione dalla S.r.l. SIGEST nei confronti di NO RI, ma opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c. quale terzo detentore dell'immobile, come emerge dall'inequivoca richiesta, contenuta nell'atto di citazione, di dichiarare l'inefficacia del titolo esecutivo e dall'esplicito riferimento all'impossibilità di promuovere alcuna azione esecutiva nei suoi confronti in forza di detto titolo esecutivo, oltre che dalla mancanza di qualsiasi domanda di riforma o di annullamento del provvedimento costituente il titolo giudiziale posto in esecuzione. In proposito, va invero ricordato che il terzo detentore che intende contestare l'efficacia esecutiva nel suoi confronti del titolo di formazione giudiziale, opponendo il proprio diritto alla detenzione del bene in forza di un autonomo rapporto contrattuale (nella specie la clausola C, punto 2, del contratto di compravendita del 6.7.1991, in base alla quale il possesso, il godimento e gli oneri dell'immobile sarebbero rimasti in capo alla venditrice BE, non essendo intervenuta la consegna dell'immobile all'acquirente), deve proporre opposizione all'esecuzione e non opposizione ordinaria di terzo, alla quale deve invece far ricorso quando l'obbiettivo finale dell'opposizione sia la riforma o l'annullamento della sentenza, anziché l'esecuzione della stessa (sent. n. 11410/92). La BE, quale terzo detentore dell'immobile, è legittimata all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., perché nell'esecuzione per consegna e rilascio la legittimazione all'opposizione spetta anche al detentore del bene, ancorché sia persona diversa da quella indicata nel titolo (sent. n. 149/9l; n. 1103/95). Trattandosi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., non ricorre la competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento oggetto del l'opposizione, e, quindi, nella specie, del Pretore di Vigevano, sezione distaccata di Mortara, come ritenuto dal tribunale di Vigevano. La competenza va invece individuata secondo il criterio del valore ex art. 616 c.p.c., e poiché la domanda della BE - volta all'accertamento della legittimità del titolo in forza del quale esercita autonomo diritto di possesso e relativi diritti reali di godimento - sull'immobile, ed alla dichiarazione di inefficacia della convalida di sfratto e del pedissequo precetto di rilascio dell'immobile - è di valore indeterminabile, la competenza va attribuita, ex art. 9 c.p.c., al Tribunale di Vigevano.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'istanza di regolamento di competenza d'ufficio, dichiara la competenza del Tribunale di Vigevano. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 10.12.1998
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 1999