Sentenza 13 febbraio 2008
Massime • 1
La trasformazione della contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici in illecito amministrativo, ad opera dell'art. 5 D.L. 3 agosto 2007, n. 117, comporta che in caso di annullamento senza rinvio della sentenza che ha applicato la sanzione penale gli atti devono comunque essere trasmessi al Prefetto, autorità competente all'irrogazione di quella amministrativa anche per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del citato D.L. in relazione alle quali il procedimento penale non è stato ancora definito con sentenza o decreto penale irrevocabili. (In motivazione la Corte ha precisato che l'art. 7 D.L. n. 117 del 2007 impone la trasmissione anche in tal caso, derogando espressamente al principio di irretroattività di cui all'art. 1 L. 24 novembre 1981, n. 689).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/02/2008, n. 10498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10498 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 13/02/2008
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 319
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 4838/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DIANCONA;
avverso la sentenza in data 17 ottobre 2005 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro;
nel procedimento
contro
:
LM HM EN ME, nato a [...] l'[...];
sentita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
lette le conclusioni presentate dal Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione, riferita alla sospensione della patente di guida, "ove non già disposta dalla competente autorità amministrativa".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro:
- applicava, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a LM HM EN ME la pena complessiva di Euro 1.066,00 di ammenda così determinata:
a) per la contravvenzione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, (guida sotto l'influenza dell'alcool), commessa in
Pesaro il 25 aprile 2004 (capo A dell'imputazione): Euro 533,00 di ammenda, di cui Euro 266,00 in sostituzione, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 53, della pena detentiva di giorni sette di arresto;
b) per la contravvenzione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 7, (rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici), commessa nelle medesime circostanze di tempo e di luogo (capo B dell'imputazione): Euro 533,00 di ammenda, di cui Euro 266,00 in sostituzione, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 53, della pena detentiva di giorni sette di arresto;
- disponeva la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per giorni novanta, subordinandola alla condizione "se già non disposta dalla autorità amministrativa".
2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona, chiedendone l'annullamento nella parte relativa all'apposizione dell'anzidetta condizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.1. Deve, anzi tutto, osservarsi che la contravvenzione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 7, è stata trasformata in illecito amministrativo dal D.L. 3 agosto 2007, n.117, art. 5, convertito dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, in relazione alla contravvenzione anzidetta, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
L'art. 7 del citato decreto - legge ha, poi, introdotto una deroga al principio di irretroattività di cui alla L. 24 novembre 1981, n.689, art. 1; ha previsto cioè che le disposizioni come quella sopra citata (che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative) si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto - legge (4 agosto 2007), purché, a tale data, il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili. La presente sentenza va, pertanto, trasmessa alla Prefettura di Pesaro.
3.2. In relazione alla doglianza sviluppata dal ricorrente, deve osservarsi che le statuizioni adottate dal Prefetto, in via provvisoria e cautelare, e dal giudice penale in via definitiva, sono, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare (cfr. ex plurimis Cass. 4, 27 ottobre 2004, P.G. in c. Marinelli, RV 230349; Cass. 4, 6 dicembre 1999, p.m. in c. Baldazzi, RV 215439; v. altresì Cass. S.U. 27 maggio 1998, Bosio), tra loro del tutto autonome, nel senso che il giudice non può esimersi dal disporre detta sospensione sul presupposto che sia già stata disposta dal primo, ne' fissarne la durata, scomputando quella imposta dal Prefetto.
Sussistendo il denunciato vizio, l'impugnata sentenza andrebbe, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione, riferita alla sospensione della patente di guida, "ove non già disposta dall'autorità amministrativa".
Sennonché, nel caso in esame, il Giudice per le indagini preliminari ha fissato la durata della sospensione della patente di guida in complessivi novanta giorni senza distinguere tra le due contravvenzioni accertate (all'epoca del fatto - 25 aprile 2004 - la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente conseguiva non soltanto all'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, ma anche al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in virtù delle modificazioni apportate all'art. 186 dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, art. 5, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 214). Si impone, pertanto, l'annullamento, con rinvio al Tribunale di Pesaro (Giudice per le indagini preliminari), della sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida affinché il Giudice di merito provveda ad irrogare la sanzione amministrativa accessoria in modo incondizionato e soltanto con riguardo alla contravvenzione non depenalizzata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riguardo al capo B) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e dispone la trasmissione della presente sentenza alla Prefettura di Pesaro;
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla sospensione della patente di guida con rinvio sul punto al Tribunale di Pesaro.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2008