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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 6126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6126 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TR IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/02/2025 della Corte d'appello di Perugia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Calabretta;
lette le conclusioni della Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore IO NI, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 6126 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CALABRETTA MARIA SABINA Data Udienza: 13/01/2026 RITENUTO IN FATTO L'imputato OT NI, tramite il suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia di conferma della sentenza dal Tribunale di Terni di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 7 d.l. 4 del 2019, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 in relazione alla omessa indicazione, nelle dichiarazioni sostitutive uniche DSU per il calcolo dell'ISEE (presentate e sottoscritta da tale Atzei RA), dei redditi percepiti da conti gioco nell'anno 2019, omettendo, altresì, di comunicare le successive variazioni reddituali consistiti in ulteriori redditi percepiti da conti gioco nell'anno 2020. Il ricorso è affidato a cinque motivi. Con il primo motivo si censura l'omessa motivazione, ovvero la sua apparenza ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., quanto alla prova dell'elemento soggettivo del reato (questione già dedotta con il motivo sub 3 dell'atto di appello), atteso che le singole vincite non sarebbero state visualizzabili dall'imputato, che al più poteva accedere al saldo finale. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. per "inosservanza erronea applicazione dell'art. 7 d.l. 4/2019" poiché soggetto attivo del reato è colui che ha redatto la dichiarazione sostitutiva unica, nel caso di specie un soggetto diverso dal ricorrente, poiché la dichiarazione è stata redatta e sottoscritta da tale IA Atzei Con il terzo motivo si censura vizio della motivazione quanto alla ritenuta responsabilità del OT per il reato di cui all'art. 7 citato, nonostante egli non avesse né sottoscritto né redatto la dichiarazione sostitutiva (questione già dedotta con il motivo n. 5 dell'atto di appello). Il quarto motivo è articolato con riferimento alla erronea applicazione non solo delle norme di cui agli artt. 3 e 7 del citato d.l. 4/2019, come convertito, ma anche delle disposizioni dettate dagli artt. 61 e 67 TUIR e dell'art. 4 del Dpcm 159/2013 che definisce le modalità di calcolo dell'ISEE, deducendosi che il periodo di riferimento della dichiarazione sostitutiva fosse diverso da quello considerato in sede di accertamento e di indagine. Il quinto motivo ripropone quello formulato con il n. 4 dei motivi di appello e censura la mancanza di motivazione o comunque la motivazione apparente con riferimento agli elementi costitutivi oggettivi del reato, avuto riguardo alla prospettata tesi per la quale la dichiarazione sostitutiva doveva riguardare 2 annualità diverse da quelle indicate nella imputazione (rispettivamente 2017 e 2018 anziché 2019 e 2020). La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore IO NI, con conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso. La difesa ha trasmesso memoria di replica alle conclusioni della Procura Generale con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 1.1 Il primo motivo è generico poiché omette di confrontarsi con la compiuta motivazione svolta sul punto dalla Corte di appello che, a ben vedere, individua un profilo di piena consapevolezza delle vincite in capo all'imputato laddove (paragrafo 3 quarto capoverso) valuta l'utilizzo, da parte del TR, delle vincite conseguite sul conto gioco per il finanziamento delle ulteriori giocate o comunque per compensare pregresse perdite. Sebbene quindi il saldo fosse, infine, negativo, le vincite, registrate dall'Agenzia delle Dogane, debbono ritenersi consapevolmente utilizzate per la prosecuzione del gioco, posto che l'imputato non ha inteso contestare la circostanza. 2. Il secondo e terzo motivo verranno trattati congiuntamente riguardando entrambi la medesima questione, ovvero quella della "...scissione tra il dichiarante e il soggetto imputato", posto che, come dedotto in ricorso, le DSU, (acronimo di Dichiarazione Sostitutiva Unica) sarebbero state presentate e sottoscritte da soggetto diverso dal ricorrente, ovvero Atzei IA. Sul punto si osserva che dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che sia stato proprio il TR a presentare l'istanza per l'ottenimento del reddito di cittadinanza in data 8 marzo 2019, alla quale erano però allegate le DSU sottoscritte da altro soggetto (come si legge nella prima pagina della motivazione in fatto e in diritto). Sotto tale profilo, i motivi sono generici poiché il ricorrente non si confronta con la motivazione ragionevole ed esente da profili di illogicità svolta dalla Corte di appello, posto che con l'allegazione all'istanza delle DSU sottoscritte da altro soggetto e relative al comune nucleo familiare, l'indagato ha imputato a sé il contenuto delle stesse. 2. Il quarto ed il quinto motivo di ricorso verranno anch'essi esaminati congiuntamente in ragione della comune riferibilità alla interpretazione delle disposizioni che presiedono alla individuazione dei criteri di calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale. Con essi si assume che l'anno di riferimento allo scopo debba individuarsi non già nell'anno precedente la dichiarazione, b7sì nell'annualità ad essa antecedente. Sotto tale profilo, in accoglimento dell'assorbente profilo dedotto con il quinto motivo di ricorso quanto al vizio di motivazione, si osserva che la sentenza impugnata rigetta l'analogo motivo di appello limitandosi ad evidenziare che "...il rapporto della G. di F. non rileva nulla di scorretto così che deve ritenersi come correttamente sia avvenuta la contestazione afferente gli anni 2019 e 2020 in relazione ai redditi percepiti e non dichiarati e alle relative variazioni.". Si tratta di motivazione meramente apparente, che inferisce la prova di un fatto contestato dalla difesa (la corretta contestazione afferente gli anni 2019 e 2020) dalla assenza di deduzioni di tenore contrario, in ordine alla sola tempistica delle indicazioni da inserire nel modulo per chiedere l'ISEE, nel rapporto della polizia giudiziaria, senza alcuna argomentata valutazione comparativa delle contrapposte tesi, ne' considerazione del tenore della contestazione elevata, e ritenuta in sentenza. Si osserva, quanto a tale ultimo profilo, che la sentenza impugnata conferma la statuizione di condanna anche con riferimento alla condotta di cui al comma 1 dell'art. 7 del D.L. 4/2019, relativa, quindi, alla dichiarazione finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza, laddove l'istanza risulta formalizzata in data 8 marzo 2019, e le vincite contestate come non dichiarate nella DSU sarebbero state conseguite nel medesimo anno 2019, senza più precisa indicazione del periodo temporale di riferimento. 3. In accoglimento, pertanto, del quinto motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Così è deciso, 13/01/2026
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Calabretta;
lette le conclusioni della Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore IO NI, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 6126 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CALABRETTA MARIA SABINA Data Udienza: 13/01/2026 RITENUTO IN FATTO L'imputato OT NI, tramite il suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia di conferma della sentenza dal Tribunale di Terni di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 7 d.l. 4 del 2019, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 in relazione alla omessa indicazione, nelle dichiarazioni sostitutive uniche DSU per il calcolo dell'ISEE (presentate e sottoscritta da tale Atzei RA), dei redditi percepiti da conti gioco nell'anno 2019, omettendo, altresì, di comunicare le successive variazioni reddituali consistiti in ulteriori redditi percepiti da conti gioco nell'anno 2020. Il ricorso è affidato a cinque motivi. Con il primo motivo si censura l'omessa motivazione, ovvero la sua apparenza ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., quanto alla prova dell'elemento soggettivo del reato (questione già dedotta con il motivo sub 3 dell'atto di appello), atteso che le singole vincite non sarebbero state visualizzabili dall'imputato, che al più poteva accedere al saldo finale. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. per "inosservanza erronea applicazione dell'art. 7 d.l. 4/2019" poiché soggetto attivo del reato è colui che ha redatto la dichiarazione sostitutiva unica, nel caso di specie un soggetto diverso dal ricorrente, poiché la dichiarazione è stata redatta e sottoscritta da tale IA Atzei Con il terzo motivo si censura vizio della motivazione quanto alla ritenuta responsabilità del OT per il reato di cui all'art. 7 citato, nonostante egli non avesse né sottoscritto né redatto la dichiarazione sostitutiva (questione già dedotta con il motivo n. 5 dell'atto di appello). Il quarto motivo è articolato con riferimento alla erronea applicazione non solo delle norme di cui agli artt. 3 e 7 del citato d.l. 4/2019, come convertito, ma anche delle disposizioni dettate dagli artt. 61 e 67 TUIR e dell'art. 4 del Dpcm 159/2013 che definisce le modalità di calcolo dell'ISEE, deducendosi che il periodo di riferimento della dichiarazione sostitutiva fosse diverso da quello considerato in sede di accertamento e di indagine. Il quinto motivo ripropone quello formulato con il n. 4 dei motivi di appello e censura la mancanza di motivazione o comunque la motivazione apparente con riferimento agli elementi costitutivi oggettivi del reato, avuto riguardo alla prospettata tesi per la quale la dichiarazione sostitutiva doveva riguardare 2 annualità diverse da quelle indicate nella imputazione (rispettivamente 2017 e 2018 anziché 2019 e 2020). La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore IO NI, con conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso. La difesa ha trasmesso memoria di replica alle conclusioni della Procura Generale con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 1.1 Il primo motivo è generico poiché omette di confrontarsi con la compiuta motivazione svolta sul punto dalla Corte di appello che, a ben vedere, individua un profilo di piena consapevolezza delle vincite in capo all'imputato laddove (paragrafo 3 quarto capoverso) valuta l'utilizzo, da parte del TR, delle vincite conseguite sul conto gioco per il finanziamento delle ulteriori giocate o comunque per compensare pregresse perdite. Sebbene quindi il saldo fosse, infine, negativo, le vincite, registrate dall'Agenzia delle Dogane, debbono ritenersi consapevolmente utilizzate per la prosecuzione del gioco, posto che l'imputato non ha inteso contestare la circostanza. 2. Il secondo e terzo motivo verranno trattati congiuntamente riguardando entrambi la medesima questione, ovvero quella della "...scissione tra il dichiarante e il soggetto imputato", posto che, come dedotto in ricorso, le DSU, (acronimo di Dichiarazione Sostitutiva Unica) sarebbero state presentate e sottoscritte da soggetto diverso dal ricorrente, ovvero Atzei IA. Sul punto si osserva che dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che sia stato proprio il TR a presentare l'istanza per l'ottenimento del reddito di cittadinanza in data 8 marzo 2019, alla quale erano però allegate le DSU sottoscritte da altro soggetto (come si legge nella prima pagina della motivazione in fatto e in diritto). Sotto tale profilo, i motivi sono generici poiché il ricorrente non si confronta con la motivazione ragionevole ed esente da profili di illogicità svolta dalla Corte di appello, posto che con l'allegazione all'istanza delle DSU sottoscritte da altro soggetto e relative al comune nucleo familiare, l'indagato ha imputato a sé il contenuto delle stesse. 2. Il quarto ed il quinto motivo di ricorso verranno anch'essi esaminati congiuntamente in ragione della comune riferibilità alla interpretazione delle disposizioni che presiedono alla individuazione dei criteri di calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale. Con essi si assume che l'anno di riferimento allo scopo debba individuarsi non già nell'anno precedente la dichiarazione, b7sì nell'annualità ad essa antecedente. Sotto tale profilo, in accoglimento dell'assorbente profilo dedotto con il quinto motivo di ricorso quanto al vizio di motivazione, si osserva che la sentenza impugnata rigetta l'analogo motivo di appello limitandosi ad evidenziare che "...il rapporto della G. di F. non rileva nulla di scorretto così che deve ritenersi come correttamente sia avvenuta la contestazione afferente gli anni 2019 e 2020 in relazione ai redditi percepiti e non dichiarati e alle relative variazioni.". Si tratta di motivazione meramente apparente, che inferisce la prova di un fatto contestato dalla difesa (la corretta contestazione afferente gli anni 2019 e 2020) dalla assenza di deduzioni di tenore contrario, in ordine alla sola tempistica delle indicazioni da inserire nel modulo per chiedere l'ISEE, nel rapporto della polizia giudiziaria, senza alcuna argomentata valutazione comparativa delle contrapposte tesi, ne' considerazione del tenore della contestazione elevata, e ritenuta in sentenza. Si osserva, quanto a tale ultimo profilo, che la sentenza impugnata conferma la statuizione di condanna anche con riferimento alla condotta di cui al comma 1 dell'art. 7 del D.L. 4/2019, relativa, quindi, alla dichiarazione finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza, laddove l'istanza risulta formalizzata in data 8 marzo 2019, e le vincite contestate come non dichiarate nella DSU sarebbero state conseguite nel medesimo anno 2019, senza più precisa indicazione del periodo temporale di riferimento. 3. In accoglimento, pertanto, del quinto motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Così è deciso, 13/01/2026