CASS
Sentenza 19 aprile 2023
Sentenza 19 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/04/2023, n. 16718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16718 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DEL DI IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
lette/s~ le conclusioni del PG VR t truI-tir" Aisv V V 64, \4/' ClitÀ TTh("sr.:. utUto il difensore VIrk à'1.16).)-1 C-tVq..tlr S 'CC c.9.001 tU t.C-' Penale Sent. Sez. 2 Num. 16718 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 15/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondata la richiesta di rescissione del giudicato presentata dal ricorrente avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Napoli del 13 novembre 2018 divenute irrevocabile del 6 gennaio 2019 2. Propone ricorso per cassazione il condannato DEL DI Giovanni. 2.1. Con i due motivi di ricorso, si lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 629 bis cod proc pen in relazione all'articolo 429 cod proc pen. Si lamenta in sostanza la mancata valorizzazione dell'effettiva conoscenza personale del processo e la mancata notifica del decreto di rinvio a giudizio dell'imputato in quanto tale atto è stato ricevuto da soggetti non anagraficamente conviventi. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Valentina Manuali - ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. 4. Con memoria depositata in via telematica il difensore dell'imputato ricorrente, Avv. Giancarlo Pezzuti, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Corretta risulta infatti la valorizzazione da parte del provvedimento impugnato di una incontestata notificazione effettuata in occasione della fissazione dell'udienza preliminare. Si tratta di fase successiva alla conclusione delle indagini, riguardante la formale introduzione del processo che quindi implica la conoscenza dello stesso. Quanto alle successive operazioni, il ricorrente nemmeno contesta la presenza di cause che abbiano impedito ai soggetti dichiaratisi conviventi in sede di notifica e rinvenuti presso il domicilio stesso di avere successivi contatti con il DEL DI. 3. Alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2022 Il Consigliere Stensore Il Presidente
lette/s~ le conclusioni del PG VR t truI-tir" Aisv V V 64, \4/' ClitÀ TTh("sr.:. utUto il difensore VIrk à'1.16).)-1 C-tVq..tlr S 'CC c.9.001 tU t.C-' Penale Sent. Sez. 2 Num. 16718 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 15/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondata la richiesta di rescissione del giudicato presentata dal ricorrente avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Napoli del 13 novembre 2018 divenute irrevocabile del 6 gennaio 2019 2. Propone ricorso per cassazione il condannato DEL DI Giovanni. 2.1. Con i due motivi di ricorso, si lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 629 bis cod proc pen in relazione all'articolo 429 cod proc pen. Si lamenta in sostanza la mancata valorizzazione dell'effettiva conoscenza personale del processo e la mancata notifica del decreto di rinvio a giudizio dell'imputato in quanto tale atto è stato ricevuto da soggetti non anagraficamente conviventi. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Valentina Manuali - ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. 4. Con memoria depositata in via telematica il difensore dell'imputato ricorrente, Avv. Giancarlo Pezzuti, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Corretta risulta infatti la valorizzazione da parte del provvedimento impugnato di una incontestata notificazione effettuata in occasione della fissazione dell'udienza preliminare. Si tratta di fase successiva alla conclusione delle indagini, riguardante la formale introduzione del processo che quindi implica la conoscenza dello stesso. Quanto alle successive operazioni, il ricorrente nemmeno contesta la presenza di cause che abbiano impedito ai soggetti dichiaratisi conviventi in sede di notifica e rinvenuti presso il domicilio stesso di avere successivi contatti con il DEL DI. 3. Alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2022 Il Consigliere Stensore Il Presidente