Sentenza 3 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/2001, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' AND 0 152 2 /01 REPUBBLICA ITALIANA, IN NOME D L POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo TREZZA - R.G.N. 19530/98 - Consigliere- Cron.3280 Dott. Luciano VIGOLO Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere- Rep. - Consigliere Ud. 09/11/00 Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere Dott. Gianfranco SERVELLO - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 2 FEB 2001 AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE DI ROMA, in persona AMA - IL CANCELLIERE del legale rappresentante pro tempore, elettivamente LIRE 000). domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA 109, presso lo studio CANCELLERIA- dell'avvocato BERTOLONE BIAGIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
CG408363 - ricorrente
contro
EL IR, OT IS OT TO, nella qualità di eredi di OT REMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 44, presso lo studio 2000 dell'avvocato AGUGLIA BRUNO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
4601 -1- - controricorrenti avverso la sentenza n. 7624/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 22/04/98 R.G.N. 24115/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/00 dal Consigliere Dott. Gianfranco SERVELLO;
udito l'Avvocato BERTOLONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 19530-98 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Roma, in funzione di giudice del Lavoro, RO Remo, esponeva: che, in applicazione dell'Accordo del 24.7.1987 - in forza del quale la Regione Lazio si era impegnata ad assumere i lavoratori cassintegrati della ex Sirem S.p.A. presso Enti ed Aziende -, era stato invitato a presentare domanda di assunzione presso l'A.M.N.U. (Azienda Municipalizzata Nettezza Urbana) di Roma con inquadramento al II livello del CCNL Federambiente;
che l'A.M.N.U., dopo aver sottoposto il ricorrente a visita medica per l'accertamento dell'idoneità fisica, con nota dell'11.4.1989, aveva rigettato la sua domanda di assunzione in qualità di Operaio comune di II livello, in quanto non ritenuto idoneo a visita medica. Aggiungeva, inoltre, di essersi sottoposto ad ulteriori accertamenti sanitari presso la USL RM 7, con esito positivo, e deduceva di essere idoneo alle mansioni di Operaio netturbino presso l'AMNU, contestando le valutazioni mediche dei sanitari dell'azienda. Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva al giudice adito, in via principale: 1) di "dichiarare l'obbligo dell'AMNU alla costituzione del rapporto di lavoro fin dalla data del provvedimento negativo con condanna al pagamento delle retribuzioni non percepite"; 2) in via subordinata, condannare l'AMNU al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata assunzione. delSi costituiva l'AMNU, che chiedeva la reiezione ricorso,sostenendo, in diritto, l'insussistenza di un obbligo contrattuale all'assunzione del ricorrente, atteso il tenore dell'Accordo intervenuto il 24.7.87 presso la Regione Lazio, che prevedeva un mero impegno 3 dell'AMNU ad assumere 60 dipendenti dell'ex Sirem, e, nel merito, la correttezza degli accertamenti sanitari effettuati dal Centro Studi di Medicina dei Trasporti delle Ferrovie dello Stato (organo delegato dall'Azienda per l'espletamento delle visite mediche), il quale aveva ritenuto non idoneo il ricorrente a causa della gravità delle malattie da cui era affetto, in relazione ai requisiti richiesti dal CCNL Federambiente per gli operai. Con sentenza del 27 novembre 1993 il Pretore, previa consulenza medico legale, respingeva la domanda del RO sul rilievo del difetto del requisito sanitario. Avverso tale sentenza proponeva appello il RO, con ricorso depositato il 28 marzo 1995, censurando le risultanze della CTU di primo grado e formulando le conclusioni rassegnate in prime cure. Si costituiva l'A.M.A. - Azienda Municipale Ambiente- (già AMNU), che contestava la fondatezza dei motivi d'appello, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Disposta consulenza medico-legale per accertare l'idoneità dell'appellante allo svolgimento di tutte le mansioni del profilo professionale di Operaio comune di II livello, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 7624 del 28.10.97, depositata il 22.4.98, notificata 1'8.9.1998, ha statuito l'obbligo dell'Azienda alla costituzione di un rapporto di lavoro sin dalla data del provvedimento di esclusione, con la condanna al risarcimento del danno in misura pari a tre anni di retribuzioni previste per il II livello del CCNL Federambiente. но 5 辛 Avverso detta sentenza l'Azienda ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi ed illustrato da memoria. Resistono con controricorso gli eredi di RO Remo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente censura la violazione ed erronea applicazione, nella sentenza impugnata, della legge n. 56/87, degli artt. 1362, 1363 e 1337 c.c., lamentando altresì difetto di motivazione e sostiene la legittimità del comportamento dell'Azienda, che ha condizionato l'assunzione del lavoratore alla previa verifica del possesso dell'idoneità fisica e l'inesistenza, in quella fase del procedimento, di una obbligazione a carico della medesima che possa costituire fonte di responsabilità contrattuale. Con il secondo motivo la difesa dell'A.M.A. denuncia violazione degli artt. 61, 62 e 116 c.p.c., dell'art. 5 Legge 20.5.1970, n. 300, nonché difetto di motivazione, ritenendo viziata la sentenza d'appello laddove ha condiviso le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio. Il ricorso è infondato. Quanto al primo motivo, osserva la Corte che il Tribunale ha ritenuto perfezionato l'accordo delle parti circa l'assunzione del RO. Su tale premessa, per il collegio di merito, è divenuto irrilevante il tema della portata precettiva dell'Accordo 24/7/1987 e del suo carattere vincolante o meno, di cui si era discusso in primo grado. L'attenzione va dunque focalizzata sull'iter logico seguito per affermare l'esistenza dell'obbligo all'assunzione in capo alla ricorrente: va subito osservato che l'azienda si limita ad affermare apoditticamente che tra la 5 stessa ed il RO “non si è perfezionato alcun accordo”, peraltro contraddicendosi subito dopo, laddove sostiene che l'accertamento dell'idoneità fisica è condizione per la costituzione del rapporto di lavoro ed aggiunge di essere stata libera di procedere o meno all'assunzione una volta accertata l'inidoneità fisica (con il che si sottende che tale libertà non esisteva in caso di accertata idoneità). In realtà il Tribunale compie un oggettivo esame degli atti, in particolare della comunicazione del RO e della successiva delibera aziendale n. 270 del 18/4/1988 e li qualifica quindi come proposta ed accettazione, con le conseguenze di cui all'art. 1326 c.c., nel senso dell'avvenuta formazione dell'accordo tra le parti, traendo ulteriore conforto al proprio convincimento dal comportamento successivo dell'azienda, la quale ebbe a motivare la mancata assunzione soltanto richiamandosi all'inidoneità fisica, senza alcun riferimento al più volte citato Accordo. Tale circostanza, sottolineata dal collegio di merito, evidenzia appunto che l'accertamento sanitario era stato compiuto su lavoratore neo-assunto, ai fini del suo effettivo e successivo impiego e non avrebbe perciò potuto collocarsi se non all'interno di un rapporto già costituito. E' appena il caso di ricordare come costituisca valutazione di fatto, riservata al giudice di merito, lo stabilire se dall'accettazione di una determinata proposta si possa desumere l'avvenuto perfezionamento del contratto (Cass.nn. 651/1995, 2835/1977, 457/1979): a fronte di tale ricostruzione, congruamente ed esaurientemente motivata, la ricorrente, come si è detto, contrappone mere asserzioni ovvero argomenti contraddittori: perfino il richiamo ad una successiva delibera (n. 940 del 7/12/1988), che giustamente il controricorrente censura come profilo A nuovo, non fa che confermare la tesi dell'assunzione condizionata unicamente all'idoneità fisica. Parimenti sottratto al sindacato di legittimità è l'apprezzamento compiuto dal Tribunale in ordine alla citata delibera n. 270 ed alla conseguente attitudine di tale manifestazione della volontà collegiale ad impegnare l'Azienda: non può quindi trovare ingresso, anche a prescindere dalla sua tardività, la censura fondata sull'asserita rilevanza meramente interna di tale delibera. Esattamente, dunque, il collegio di merito, una volta affermato l'avvenuto perfezionamento del contratto e, quindi la natura contrattuale della conseguente responsabilità, ha proceduto alla verifica della contestata idoneità fisica del RO allo svolgimento delle mansioni previste per il profilo di operaio comune dal CCNL Federambiente. Una volta riconosciuta tale idoneità sin dal momento della visita eseguita presso il Centro Studi di Medicina dei Trasporti, del tutto conseguente è stata la conclusione dell'imputabilità della mancata assunzione al datore di lavoro e la condanna al risarcimento del danno, a nulla rilevando l'affermata qualità di soggetto pubblico del predetto Centro, posto che questo effettuava comunque le visite per conto dell'Azienda. Anche il secondo motivo è infondato: il predetto accertamento, che ha condotto il Tribunale a ritenere il lavoratore ab origine idoneo ai compiti in questione (dettagliatamente descritti) si basa sui risultati della CTU dallo stesso collegio disposta e motivatamente condivisa. Va qui ribadito il principio secondo cui il giudice del merito, che ritenga di dover aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio dallo stesso nominato non e' tenuto ad una particolareggiata motivazione, 20 ben potendo il relativo obbligo ritenersi assolto con l'indicazione, come fonte di convincimento, della relazione di consulenza: tale principio e' applicabile anche nel caso in cui le valutazioni contenute in una prima relazione peritale siano state oggetto di esame critico in una successiva consulenza tecnica d'ufficio, alle difformi conclusioni della quale il giudice del merito ritenga di aderire;
anche in questo caso, infatti, e' sufficiente la ragionata accettazione dei risultati della nuova consulenza per ritenere implicitamente disattesi, senza necessita' di specifica ed analitica confutazione, le argomentazioni ed i conclusivi rilievi esposti nella consulenza precedentemente esposta (Cass.nn. 418/1998, 6792/1996 e 12630/1995). Il ricorso va conclusivamente respinto, con condanna dell'azienda al rimborso delle spese processuali, liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore del RO, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Azienda al pagamento delle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Aguglia B., che si liquidano in complessive £.2.2.0.0.0, oltre a £ 3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma il 9 novembre 2000. Il Presidente Il Relatore Инісенко Учекка fanfranco fendly 3 3 0 5 1 A . . S I T S N D R A , IT Presidente! A T 3 ' Phillie O , L 7 L - L A L S ✓ Cons. estensore: E 8 - O E D 1 B P I S 1 I S IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA I D N N E E A G G S Depositata in Cancelleria T O S I G E A O A L P D O E M T I , A Oggi, T O I L - 3 FEB. 2001 A R L R D I T E S D E IL COLLABORATORE I D A T G O M N S E E DI CANCELLERIA A R P S U E