Sentenza 22 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2003, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
C.C. 66245 A C I L E B 6 N 8 O 2 I F 1 Z I / 4 0 R A / 5 R 6 ITALIANA A . 2 T N T . S I R U . G P OGGETTO . B B NOME DEL POPOLO ITALIANO E I SEZIO0095 PE.G.: agevolazioni D . R L R L d. arattere territoriale;
L E B A TE SUPREMA DI ASSAZIONE A D ormazione da società di D Y 1 S persone in società di capitali A 3 E N 1 I T E BU RIA R S . N E I E N A S T E A composta dai Magistrati. M CRISTARELLA ORESTANO Presidente R.G. N. 18705/99 Dott. Francesco Dott. Enrico Cons. relatore PAPA Consigliere Cron. 1963 Dott. Stefano MONACI Consigliere Rep. Dott. Aldo CECCHERIN! Ud.
5.6.2002 Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18705 R.G. 1999, proposto CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE da CAMPIONE CIVILE MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, 66245 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro
AZZURRA CONFEZIONI S.r.l.; - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo in data 22 febbraio 1999, depositata col n. 29/VI/99 il 23 aprile 1999. Uditi, nella pubblica udienza del 5 giugno 2002: 2445 1 - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo L'Ufficio delle imposte dirette di Teramo, con provvedimento (n. 45) notificato il 23 giugno 1995, negò le agevolazioni in materia di i.r.pe.g. alla S.r.l. Azzurra Confezioni di Castellalto, avendo escluso il requisito della novità dell'iniziativa produttiva - ai sensi dell'art. 105 del d.P.R. 218/1978 in ordine alla mera trasformazione da - società di persone in società di capitali;
e l'atto impositivo fu impugnato nella sede propria dalla contribuente. Nella medesima direttiva l'Ufficio, con avviso (n. 17) notificato il 7 ottobre 1995, rettificò il reddito della Società per il 1990 - da lire 82.217.000 a lire 84.732.000 - per costi ritenuti non inerenti alla attività, sottoponendolo interamente a tassazione, recuperando un tributo di lire 15.705.000, con relativi accessori, ed applicando una penalità di pari importo. L'impugnativa della contribuente fu respinta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Teramo, e quella Regionale dell'Abruzzo, con la sentenza indicata in epigrafe, ne ha accolto l'appello, in conseguenza del riconoscimento del diritto all'esenzione, intervenuto con separata contestuale sentenza. Per la cassazione ricorre, con unico complesso motivo, l'Amministrazione Finanziaria, mentre la Società Azzurra Confezioni non svolge attività difensiva. 2 Motivi della decisione Denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 26 d.P.R. 601/1973, 78 e 107 d.P.R. 1523/1967 e collegato vizio di motivazione, l'Amministrazione finanziaria censura la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, per non avere considerato che la semplice trasformazione da società di persone in società di capitali, “senza che risulti differenziato né il genere né il luogo di produzione delle società succedutesi", non realizza la nuova iniziativa produttiva, richiesta dalla legge. Essa si esaurisce invero in una vicenda giuridica che "non determina neanche la successione nei rapporti di un ente giuridico ad un altro ma costituisce semplicemente un'ipotesi di modificazione contrattuale", così rimanendo al di fuori dello schema agevolativo previsto, per l'i.r.pe.g., dal comma 3 del cit. art. 26. Il ricorso risulta fondato, nei termini appresso precisati. Posto che si versa in una ipotesi di trasformazione da società di persone (soggetta ad i.lo.r., con i.r.pe.f. a carico dei singoli soci) in società di capitali, assoggettata ad i.r.pe.g., la controversia attiene alla spettanza dell'agevolazione 'ex' art. 105 del d.P.R. 218/1978, in relazione all'art. 26 del d.P.R. 601/1973, avendo l'Amministrazione finanziaria negato il requisito della novità dell'iniziativa produttiva in relazione alla vicenda della mera trasformazione dell'ente. La soluzione, favorevole alla contribuente, stata fatta discendere, dal giudice del merito, dalla contestuale sentenza (si tratta di quella contrassegnata col n. 30/VI/99, oggetto 3 del ricorso per cassazione distinto col n. 18629 R.G. 1999, trattato alla odierna udienza), resa in relazione al provvedimento di diniego, attraverso il mero richiamo al rilevato 'vincolo di conseguenzialità necessaria'. In tale contesto, ritiene il collegio che la censura, fondata nel punto in cui nega potersi far derivare il diritto all'agevolazione in i.r.pe.g. direttamente dalla trasformazione, resti invece superata là dove mostra di non considerare che la fattispecie civilistica assume, nella sede tributaria, rilievo limitato alla forma societaria adottata, a sua volta necessaria ad individuare lo stesso soggetto passivo dell'imposta (art. 87 t.u.i.r.). Ne deriva che, mentre la trasformazione vale ad individuare presupposto soggettivo, il giudice del merito è tenuto ad accertare nel contrasto fra le parti- sul punto -, con autonoma rilevanza, il requisito della novità dell'iniziativa produttiva. Accertamento che, non menzionato nella sentenza impugnata, è risultato carente nella causa pregiudiziale, conclusasi con l'accoglimento, nei termini precisati, della impugnazione. Per questo, anche la sentenza ora impugnata va cassata, con rinvio ad altra Sezione della medesima Commissione Tributaria -Regionale, che, all'esito del necessario nuovo esame ed in connessione con l'esito del procedimento sulla impugnativa del diniego della esenzione -, provvederà anche in ordine alle spese della presente fase.
P.Q.M.
4 Accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2002. Il Presidente Il Cons. estensore Francesco Cristarella Orestano - Enrico Papa - C trully rest Erico le CANCELLIERE C1 Arnaldo Gasano, A DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 GEN. 2003 LUERE Oggi CAN meido Casano ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA 5