Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/11/2023, n. 30418
CASS
Sentenza 2 novembre 2023

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Il provvedimento in esame, emesso dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 30464/2022, riguarda un ricorso contro un licenziamento disciplinare di una lavoratrice del settore pubblico. La ricorrente contestava la legittimità del licenziamento, sostenendo che le condotte addebitate, ovvero l'assenza non timbrata durante la pausa pranzo, non giustificassero una sanzione così severa. La lavoratrice invocava la violazione di norme giuridiche relative alla proporzionalità della sanzione e alla necessità di considerare le circostanze attenuanti.

La Corte, tuttavia, ha rigettato il ricorso, affermando che la condotta della lavoratrice integrava una "falsa attestazione" ai sensi dell'art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001. Il giudice ha sottolineato che l'assenza non timbrata, anche se coincidente con la pausa pranzo, costituiva una violazione grave del vincolo fiduciario con l'amministrazione. La Corte ha evidenziato che la gravità della condotta non poteva essere minimizzata dalla mancanza di danno economico per l'amministrazione, poiché la fiducia è un elemento essenziale del rapporto di lavoro. Pertanto, il licenziamento è stato ritenuto legittimo e proporzionato rispetto alla gravità dell'infrazione.

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Massime1

In tema di licenziamento disciplinare (prima e dopo l'introduzione dell'art. 55-quater, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001), costituisce ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente non soltanto l'alterazione o la manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, ma anche la mancata registrazione delle uscite interruttive del servizio, senza che la tipizzazione della sanzione determini alcun automatismo espulsivo, rimanendo affidata al giudice di merito la verifica della proporzionalità e dell'adeguatezza del provvedimento disciplinare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto il licenziamento misura proporzionata ed adeguata perché la lavoratrice si era allontanata dal posto di lavoro senza procedere alla timbratura in una pluralità di occasioni, restando irrilevante che ciò fosse accaduto in coincidenza con la pausa pranzo).

Commentari6

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/11/2023, n. 30418
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30418
Data del deposito : 2 novembre 2023

Testo completo