Sentenza 25 marzo 2004
Massime • 1
In tema di testimonianza indiretta, qualora il testimone si riferisca per la conoscenza dei fatti all'imputato del procedimento in cui siano assunte le sue dichiarazioni, non si applica - anche successivamente alla modifica dell'art. 111 Cost. ed all'introduzione delle norme sul giusto processo - la disciplina di cui all'art. 195 cod. proc. pen., che prevede l'audizione delle fonti dirette, in quanto, in tal caso, la fonte non può essere chiamata a rendere dichiarazioni che possono pregiudicare la sua posizione, con la conseguenza che è irrilevante accertare se la stessa abbia inteso sottrarsi o si sia di fatto sottratta all'esame dibattimentale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/03/2004, n. 26628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26628 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE NC - Presidente - del 25/03/2004
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 559
Dott. PANZANI LU - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 029442/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON NI N. IL 16/01/1960;
2) OM PA N. IL 01/10/1960;
avverso SENTENZA del 17/01/2003 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
Udito il P.G., nella persona del Sost. Proc. Gen.le, Dott. CONSOLO Santi, il quale ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi;
Udito il difensore del TT, Avv.to Giuseppe Salemi, il quale illustrando i termini della decisione ha chiesto l'accoglimento. La Corte:
OSSERVA
La Corte di appello di Genova ha emesso sentenza nei confronti di SA OL e TT LO (oltre che di NO NC Ruggiero, per il quale è stata dichiarata la nullità dell'udienza preliminare), confermando in punto di responsabilità (ed attenuando per SA il trattamento sanzionatorio) la sentenza di primo grado che li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia con riferimento ai delitti ex artt. 223, 216 commi 1^ e 2^ e 216 comma 1^ n. 1 in riferimento al fallimento della CLOVIS s.r.l. (della quale SA era stato ritenuto amministratore di diritto e TT amministratore di fatto), dichiarato con sentenza 29.4.1993. Ricorrono per Cassazione i due imputati.
SA deduce mancanza o manifesta illogicità di motivazione, in quanto il giudice di secondo grado non ha voluto affatto tenere conto della diversa chiave di lettura degli avvenimenti fornita dall'imputato con i motivi di appello. Sono state infatti trascurate le testimonianze rese da ZI NT e RA LU, i quali hanno concordemente affermato che reale dominus della s.r.l. era TT e che SA fu amministratore unico per brevissimo periodo. La Corte territoriale, pur ritenendo credibili tali due testi e pur ritenendo credibile lo stesso SA quando afferma che TT non poteva figurare amministratore della società, svaluta immotivatamente le dichiarazioni difensive del ricorrente, dimenticando che esse sono state tutte puntualmente riscontrate. TT deduce, innanzitutto, inosservanza dell'art. 111 Cost. e dell'art. 195 c.p.p., atteso che la affermazione di colpevolezza nei suoi confronti riposa sulla chiamata in reità del SA. Costui tuttavia ha reso le sue dichiarazioni, non in dibattimento (e nemmeno al PM), ma al curatore fallimentare ed esse sono state acquisite ex art. 234 c.p.p. SA è rimasto latitante in primo e secondo grado, benché, come si legge nella sentenza del Tribunale, il suo esame fosse stato chiesto dalla difesa di TT. È dunque esatto affermare che lo stesso si è sempre, per sua volontà, sottratto al contraddittorio, il che comporta la inutilizzabilità delle sue dichiarazioni. Inoltre dette dichiarazioni sono state veicolate da quelle del curatore, il quale in sostanza, come ammette la stessa Corte di merito, rende sul punto affermazioni de relato. Ebbene, per la loro utilizzazione, avrebbe dovuto essere ascoltata la fonte primaria (e dunque, ancora una volta il SA), non essendo dubbio che il dettato dell'art. 195 codice di rito è applicabile anche quando il dichiarante "originario" sia un coimputato. Il ricorrente deduce poi violazione dell'art. 192 c.p.p. e contraddittorietà di motivazione, atteso che è la stessa Corte territoriale ad esprimere un giudizio di scarsa attendibilità nei confronti del dichiarante SA, quando afferma che costui mette in atto una strategia ingegnosa per allontanare da sè responsabilità. Lo stesso dunque viene ritenuto non credibile, dato il suo riconoscibile interesse ad accusare altri. Ciò nonostante, poi, sulle sue dichiarazioni, viene fondata la affermazione di colpevolezza di TT. Anche sul versante del riscontro, la posizione dei giudici di secondo grado è erronea, atteso che essi lo individuano nelle dichiarazioni del RA, il quale però si limitò ad affermare che TT (e NO) concorsero alla fondazione della s.r.l. CLOVIS. Come ciò possa suffragare le dichiarazioni di SA che sostiene di essere una mera "testa di legno" di TT, non è dato sapere. Inoltre non può essere trascurato che alle pagine 3 e 4 della sentenza di primo grado (richiamata e fatta propria dai giudici di appello) si legge che TT non curava ne' la contabilità, ne' i rapporti con i clienti. Ciò, da un lato, suona come esplicita smentita delle dichiarazioni del SA, dall'altro, evidenzia la contraddittorietà della motivazione, atteso che, se un soggetto non si occupa ne' dell'aspetto contabile, ne' di quello delle relazioni con la clientela, non si vede in base a quale ipotizzata attività possa essere considerato amministratore di fatto, come pure fa la Corte genovese.
Il ricorso del SA è inammissibile sia perché, in parte, articolato in fatto, sia perché manifestamente infondato;
quello del TT è infondato. Conseguentemente i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento. Il solo SA va condannato inoltre a la versamento di somma di denaro a favore della Cassa ammende, somma che equitativamente si fissa in Euro 500,00.
La pretesa di una alternativa utilizzazione e lettura dei dati processuali (propugnata dal SA) è di per sè indice di una modalità non consentita di approccio al giudizio di legittimità. In realtà, questo ricorrente lamenta che alcune deposizioni testimoniali non sono state considerate come (egli ritiene che) meritavano;
ma, da un lato, si osserva che la Corte di appello ha motivato il suo convincimento in maniera niente affatto illogica, dall'altro, vale la pena di notare che, se pure il contenuto di dette testimonianze fosse stato valorizzato in massimo grado, non dimeno esso sarebbe stato ininfluente sull'esito del giudizio. Ed invero, anche a voler ammettere che il SA abbia svolto unicamente la funzione di amministratore di diritto, va chiarito che, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa sezione (ex plurimis ASN 199910465 - RV 214301), poiché l'amministrazione conferisce precisi obblighi di vigilanza e poiché non impedire un evento che si ha obbligo giuridico di impedire equivale, come è noto, a causarlo, l'amministratore di diritto è da ritenere colpevole a titolo di concorso nel delitto di bancarotta in presenza di sua generica consapevolezza che altri (l'amministratore c.d. di fatto) va ponendo in essere condotte integranti tale figura criminosa. La prima censura formulata dal TT è infondata. Ed invero, premesso che il curatore fu esaminato in dibattimento (cfr. pag. 5 della sentenza di primo grado) e che egli riferì di avere appreso dal SA che il dissesto era stato causato dalla gestione del TT e che lo stesso era responsabile delle condotte distrattive e degli altri reati di cui in contestazione, è da escludere che, ai sensi dell'art. 195 c.p.p., il giudice dovesse procedere necessariamente all'esame del SA. E1 stato infatti ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte (ASN 199811320-RV 211594) che il disposto dell'art. 195 c.p.p., che prevede l'audizione delle fonti dirette, non è applicabile nel caso che il testimone o l'imputato in procedimento connesso si riferiscano, per la conoscenza dei fatti, all'imputato del medesimo procedimento in cui vengono assunte le loro dichiarazioni. A sostegno di tale principio sono state addotte, non solo, la formulazione della norma, ma anche considerazioni logico-sistematiche, le quali fanno ritenere incongruo l'obbligo del giudice di escutere la fonte diretta, ove questa si identifichi con l'imputato o con un coimputato. Il principio di diritto è stato ribadito proprio da questa sezione, anche dopo la modifica dell'art 111 Cost. e l'introduzione delle norme sul ed. giusto processo. È stato infatti affermato (ASN 200300338 - RV 227021) che non rientra nella disciplina dell'art. 195 c.p.p. la dichiarazione de relato dei collaboranti (ma il principio è estensibile ovviamente anche ai testimoni "ordinari"), che abbiano riferito fatti appresi dagli stessi imputati, in quanto la fonte, in tal caso, non può essere chiamata a rendere dichiarazioni che possano pregiudicare la sua posizione. È vero insomma che la affermazione di colpevolezza dell'imputato non può fondarsi su dichiarazioni di chi poi si sia volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'accusato stesso (o del suo difensore), ma è altrettanto vero che, quando terza persona sia divenuta depositario di tali dichiarazioni accusatorie (e le riferisca in dibattimento), poiché - per le ragioni sopra indicate - non trova applicazione il dettato dell'art. 195 c.p.p., la fonte originaria (che, nel caso di specie è l'imputato stesso o un coimputato) non deve necessariamente essere esaminata dal giudicante. Conseguentemente appare irrilevante accertare se la stessa abbia inteso sottrarsi (e si sia di fatto sottratta) all'esame dibattimentale.
La seconda censura del ricorso del TT è manifestamente infondata, atteso che, in base al principio della frazionabilità della valutazione delle dichiarazioni del chiamante in reità (cfr. ASN 200100468 - RV 217820; ASN 200002884 - RV 215505 ed altre), la Corte di merito ha dato conto del motivo per il quale talune affermazioni del SA sono state ritenute non credibili, mentre altre - anche perché riscontrate da ulteriori risultanze dibattimentali - sono state ritenute degne di fede. Costituisce infine censura di merito quello in base alla quale, se un soggetto non si occupa ne' dell'aspetto contabile, ne' delle relazioni con la clientela, lo stesso deve essere ritenuto estraneo alla struttura imprenditoriale;
e ciò sia perché solitamente esistono aspetti altrettanto importanti della vita aziendale (produzione, commercializzazione, rapporti con il personale ed i sindacati, gestione legale ecc), sia perché la censura, in sostanza, mira a scardinare apoditticamente, la ricostruzione dell'accaduto, motivatamente effettuata dai giudici di merito, i quali hanno attribuito al SA ed al TT ruoli in parte distinti nell'ambito della CLOVIS, ma concorrenti nella gestione della stessa.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso del SA, che condanna a versare Euro Cinquecento alla Cassa delle ammende;
rigetta il ricorso del TT;
condanna entrambi i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2004