Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/2004, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi RA - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - rel. Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. TRIFONE RA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI PAOLA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO MANFEROCE, difeso dall'avvocato SANTO MANES, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OS AN, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO SPINOSO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GRAZIELLA IDONE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 170/02 del Giudice di pace di PAOLA, emessa il 29/01/02 e depositata il 22/02/02 (R.G. 721/01);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 19/12/03 dal Consigliere Dott. Michele LO PIANO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha chiesto si voglia dichiarare il ricorso manifestamente fondato.
LA CORTE RILEVATO IN FATTO
- che CO RA ha convenuto in giudizio, davanti al Giudice di pace di Paola, il Comune della stessa città, proponendo una domanda del seguente tenore:
"Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza, preliminarmente, accertare e dichiarare il Comune di Paola, in persona del Sindaco p.t, inadempiente all'obbligo di somministrazione dell'acqua potabile nella zona di c/da Fosse in Paola (CS) , di cui al contratto di utenza sottoscritto con il sig. CO RA;
Voglia, per l'effetto, decidendo secondo equità ai sensi dell'art. 113, 2^ com., c.p.c., dichiarare il diritto di CO RA
alla ripetizione delle somme erogate al Comune di Paola, in (persona del Sindaco p.t., a titolo di canone acqua per uso potabile per gli anni 1995-1998, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto sino al soddisfo, nonché condannarlo al risarcimento del danno subito, ex art. 1218 c.c., nella misura complessiva che l'Ill.mo giudice adito riterrà di giustizia e comunque entro il limite di due milioni";
- che il Comune di Paola ha resistito alla domanda;
- che il Giudice di pace con sentenza n. 170 del 22 febbraio 2002, premesso di pronunciare "equitativamente" ha così provveduto:
1) Dichiara l'inadempimento del Comune di Paola, in persona del suo Sindaco pro tempore, riconoscendo al sig. RA CO il diritto di non versare, o di ripetere se versata, la somma di Euro 902,15 reclamata dall'Ente convenuto per l'erogazione dell'acqua negli anni 1997/99;
2) condanna, altresì, il Comune di Paola, in persona del suo sindaco prò tempore, al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni, della somma di Euro 516,46 oltre interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese di lite".
- che per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso il Comune di Paola denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113, 2^ comma, c.p.c., in relazione all'art. 360, 1^ comma, n. 4 c.p.c., atteso che il Giudice di pace lo aveva condannato al pagamento di una somma superiore a lire 2.000.000 (Euro 1.032,91), nonostante la domanda fosse stata espressamente limitata entro la cifra sopra indicata;
- che al ricorso ha resistito con controricorso il CO, il quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, deducendo che contro la sentenza il Comune avrebbe dovuto proporre appello, avendo il Giudice di pace pronunciato condanna al pagamento di una somma eccedente il limite entro cui è ammesso il giudizio di equità;
- che gli atti sono stati trasmessi alla Procura generale della Corte di Cassazione ai sensi del secondo comma dell'art. 375 c.p.c;
- che il procuratore generale, ritenuta la manifesta fondatezza del ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento;
- che, successivamente, la difesa del controricorrente ha depositato memoria;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che l'eccezione di inammissibilità del ricorso è manifestamente infondata atteso che, come osservato dalle sezioni unite di questa Corte (sent. n. 12542 del 1998), non è il contenuto concreto della decisione a determinare il mezzo di impugnazione proponibile contro la sentenza del Giudice di pace, ma il valore della domanda proposta, nella specie incontestabilmente limitata "entro il limite di due milioni" e quindi nel limite entro il quale il Giudice di pace pronuncia secondo equità;
- che l'assunto del controricorrente, svolto nella memoria, secondo cui, ai sensi dell'art. 10 c.p.c., il valore della causa eccedeva i due milioni di lire, poiché solo la domanda di risarcimento del danno, e non le altre, era stata contenuta nel limite della cifra sopra indicata, appare infondato alla luce del chiaro tenore della domanda formulata con l'atto di citazione, dalla quale risulta che, con riferimento a tutte le domande proposte, è stato chiesto al Giudice di pace di pronunciare secondo equità, cosicché risulta evidente che allorquando parte attrice ha chiesto che la condanna fosse pronunciata nel limite di lire due milioni ha inteso riferirsi al complesso delle domande proposte e non solo a quella di risarcimento del danno;
- che, in forza di quanto appena sopra osservato, non appare pertinente il richiamo fatto nella memoria, presentata dalla difesa del controricorrente, alla sentenza n. 16004/01 di questa Corte;
- che il ricorso è manifestamente fondato essendo incontestabile che il Giudice di pace ha pronunciato condanna oltre il limite del quantum che era stato richiesto;
- che rilevato il vizio della sentenza la stessa deve essere cassata con rinvio ad altro Giudice di pace;
- che ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di Cassazione;
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altro giudice di pace di Paola;
compensa tra le parti le spese del processo di Cassazione.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il giorno 19 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004