Sentenza 28 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/01/2003, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2003 |
Testo completo
ESENTS AI SONT DEL D.P.R. 26/4/1986 есee 66793 TRIBUTARIA01 2 53 / 03 TE DA REGISTRAZIONE MAN. 143. ALL. B - N. 5 REPUBBLIC OM DEL POPOLO IT LI LA CORTE UPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfio FINOCCHIARO Presidente R.G.N. 23524/99 Rel. Consigliere Cron.2714 Dott. Stefano MONACI Dott. Mario CICALA Consigliere Rep. - Consigliere Ud. 04/06/02 Dott. Antonio MERONE Consigliere C.C. Dott. Francesco RUGGIERO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 66793 MINISTERO DELLE FINANZE UFF REGISTRO TORINO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
FIAT AVIAZIONE SPA, in persona del Vice Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio ENRICO ROMANELLI, che la difende 2002 dell'avvocato giustaall'avvocato MARCO CASAVECCHIA, 2439 unitamente -1- ī procura in calce;
controricorrente avverso la sentenza n. 80/98 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 27/10/98; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 04/06/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con atto del 30 dicembre 1986 la società Fratelli Borletti s.p.a. (ora Ingest s.p.a.) conferiva un complesso aziendale alla società Borletti F.B. s.r.l., e corrispondeva la somma di L.81.014.300 a titolo di imposta Invim sugli immobili ricompresi nella cessione. - Ingest S.p.A. chiedeva la La società Investimenti e Gestioni restituzione della somma, sostenendo l'illegittimità del versamento, in quanto la direttiva CEE 69/335 avrebbe esonerato l'atto di conferimento da qualsiasi prelievo fiscale. Sulla richiesta si formava il silenzio rifiuto, impugnato dalla società contribuente, il cui ricorso veniva accolto dalla Commissione con decisione Tributaria di primo grado, confermata, con sentenza in data 7 aprile / 27 ottobre 1998, dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte. Proponeva ricorso per cassazione l'Amministrazione tributaria con atto notificato il 7 dicembre 1999 nel domicilio eletto. Resisteva la Ingest con controricorso notificato l'11 gennaio 2000. Con requisitoria scritta del 28 febbraio 2002 la Procura Generale ha pliche chiesto che la Corte accolga il ricorso in camera di consiglio in quanto manifestamente fondato, in quanto l'imposta INVIM non avrebbe mon contrastato con la direttiva comunitaria perché colpiva l'atto di conferimento in se stesso, ma l'incremento di valore del bene nell'arco di tempo intercorso tra il precedente trasferimento e quello connesso al conferimento. MOTIVI DELLA DECISIONE L'Amministrazione ricorrente espone un unico motivo di la violazione e falsa applicazione impugnazione, nel quale lamenta degli artt.7 e 10 della direttiva CEE 69/335. Il motivo appare manifestamente fondato, e va accolto già in questo procedimento in camera di consiglio. Va escluso, infatti, che, nel caso di specie, di fusione per incorporazione di una società interamente posseduta, le direttive della Comunità Economica Europea ostino all'applicazione delle norme interne italiane, in vigore all'epoca dei fatti, sull'applicazione dell'imposta proporzionale di registro sul patrimonio della società incorporata. Secondo, infatti, il principio di diritto già affermato da questa Corte "la direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/Cee, come modificata dalle direttive del Consiglio 9 aprile 1973 n. 73/80 Cee e 10 giugno 1985, 85/303/Cee, non osta alla riscossione della imposta proporzionale di registro in base alla Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 in caso di incorporazione di società ad opera di altra società che detiene la totalità delle azioni o delle quote della società incorporata, non potendo tale operazione inquadrarsi nella fattispecie dei conferimenti dell'intero patrimonio societario in altra società di capitali remunerati esclusivamente mediante attribuzione di quote sociali, disciplinata dalla direttiva, essendo già tutte le quote od azioni appartenenti all'incorporante." (Cass. civ., sez. 1, 3. settembre 1999, n. 9284, Min. fin. c. Soc. Pirelli;
nello stesso senso, Cass. civ., sez. I, 6 ottobre 1999, n. 11100, Soc. Sirti c. Min.fin.) Alle medesime conclusioni era giunta, del resto, la stessa Corte giustizia comunità Europee (sez. VI, 27 ottobre 1998, n. 152, Soc. A.G. c. Uff. registro Milano) che ha riconosciuto che "sebbene la direttiva Cee del 17 luglio 1969 n. 335, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, abbia l'obiettivo di evitare che i trasferimenti di attivi tra società incontrino ostacoli di natura fiscale, in modo da favorire la riorganizzazione ed il raggruppamento di imprese, essa non osta alla riscossione di un'imposta di registro in caso di incorporazione di società ad opera di un'altra società che detiene già la totalità delle azioni e delle quote della società incorporata." Né sono stati prospettati argomenti nuovi, che possano indurre la Corte a discostarsi dal precedente orientamento. Di conseguenza il ricorso dell'Amministrazione è manifestamente fondato e deve essere accolto, mentre la sentenza impugnata deve essere annullata. Non occorrendo accertamenti di merito la Corte deve decidere nel merito respingendo il ricorso sostanziale a suo tempo presentato dalla società contribuente alla commissione tributaria di primo grado. Il fatto che nel corso del procedimento siano intervenute decisioni di segno opposto integra un giusto motivo per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, respinge la domanda sostanziale del contribuente. Spese compensate. Così deciso in Roma il 4 giugno 2002. Consiglieigliefe estensore (dr Stefano Monaci) (dr.Alfio Finocchiaro) DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi 28 GEN. 2003 Osvaldo Ascanio г IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio