Sentenza 4 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2002, n. 8105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8105 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2002 |
Testo completo
0 -8 05/02 UBI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 18031/99 Cron. N. 22215 composta dai seguenti Magistrati:
1. Dott. Salvatore Senese -Presidente- Rep. N. 2. " De Luca Michele -Consigliere- 66 Pietro Cuoco -Consigliere- Ud. 12.02.2002 3. 4. Francesco Antonio Maiorano -Consigliere- 5. " Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA VECCHIO IDERO, elettivamente domiciliato presso la Cancel- leria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. Guglielmo Preve del foro di Palermo come da procura in calce al ricorso Ricorrente 664
CONTRO
FERROVIE DELLO STATO S.p.A, in persona del legale rap- presentante pro tempore Giancarlo Alvino per procura 5.3.1999 notaio Castellini di Roma rep. 56911, elettivamente domiciliata Via L.
6. Faravelli, 22 in Roma, Lungotevere Michelangiolo 9 presso lo studio 2 dell'Avv. Arturo Maresca, che la rappresenta e difende per man- dato a margine del ricorso unitamente agli Avv.ti Paolo Tosi e Raffaele De Luca Tamajo Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 5214/98 del Tribunale del La- voro di Torino del 14.7.1999/16.8.1999 nella causa iscritta al n. 2240 del R. G. anno 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.2.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Franco Raimondo Boccia per le Ferrovie dello Sta- to;
sentito i P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, ritualmente depositato e notificato, ER Vecchio, premesso che la S.p.A. Ferrovie dello Stato, nel computare l'indennità integrativa speciale nella base di calcolo della buonu- aveva attribuito un'incidenza del 48 % in scita, erroneamente luogo del 60 %, conveniva in giudizio dinanzi al Pretore del La- voro di Torino l'anzidetta società per sentila condannare al pa- gamento dell'importo corrispondente alla differenza tra quanto erogato per il titolo in questione e quanto dovuto. La convenuta costituendosi contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto della domanda. All'esito l'adito Pretore con sentenza del 3.11.1998 accoglieva il 3 ricorso. Tale decisione, a seguito di appello delle Ferrovie dello Stato, veniva riformata dal Tribunale di Torino con sentenza depositata il 16.8.1999, che rigettava la domanda proposta da ER Vec- chio con compensazione delle spese del doppio grado. osservava che secondoIl Tribunale in particolare l'interpretazione letterale della norma, al pari degli altri elementi considerati dall'art. 14 della legge n. 829 del 1973, anche l'indennità integrativa speciale (limitata dal legislatore nella quota del 60 %) dovesse essere calcolata nella misura dell'80%. Lo stesso Tribunale aggiungeva che, avendo l'art. 1 della legge n. 87 del 1994 determinato la quota di incidenza dell'indennità integrativa speciale al 60 % senza dettare alcuna previsione in ordine alle modalità di calcolo, rimanevano applicabili le moda- lità previste dall'art. 14 della legge n. 829 del 1973. Sulla base di tale constatazione sarebbe fuorviante, ad avviso del giudice di appello, ipotizzare due diversi criteri contabili, a se- conda che la base di calcolo venisse individuata in tutto ciò che segue l'espressione “per un dodicesimo" ovvero per "un dodice- simo dell'80%", perché in tal modo si giungerebbe a frazionare arbitrariamente uno schema, considerato come preordinato unita- riamente dal legislatore ai fini della liquidazione dell'indennità della buonuscita, in relazione ai vari elementi che contribuiscono a determinare l'importo finale. Contro tale sentenza ricorre per cassazione il Vecchio con unico 4 articolato motivo. La S.p.A. Ferrovie dello Stato resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge n. 829 del 1973, con riferimento all'art. 1 della legge n. 87 del 1994, il tutto in rela- zione all'art. 360 n. 3 C.P.C Al riguardo sostiene che il Tribunale ha erroneamente interpre- tato le richiamate norme in ordine alla quota (48 %) dell'indennità integrativa speciale, da considerare ai fini del computo della buonuscita, laddove il meccanismo legislativo do- vrebbe individuarsi nell'aggiungere alla quota (80 %) dell'ultimo stipendio la quota (60 %) dell'indennità integrativa speciale. La censura è infondata. Questa Corte ha già affermato in controversie, aventi analogo contenuto, il principio di diritto, secondo il quale l'art. 1 della legge n. 87 del 1994, nello stabilire l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di computo della buonuscita e nel limitare, contestualmente, tale inclusione alla percentuale del 60 %, ha perseguito esclusivamente lo scopo di fissare la misura nella quale il primo di detti emolumenti (I.I.S.) è da comprendere nel coacervo di quelli destinati a confluire nella base contributiva necessaria per la determinazione del secondo (indennità di buo- nuscita), non anche ad impedire che la determinazione della con- sistenza di quest'ultima avvenga mediante applicazione genera- 5 lizzata a tutte le componenti della base di computo, e quindi an- che alla percentuale dell'I.I.S., della falcidia (80%) di cui al D.P.R. n. 1032 del 1973 (art. 38), stabilita per giungere alla quantificazione della frazione di indennità di buonuscita riferibile a ciascun anno di servizio (in questo senso ex plurimis Cass. n. 7090 del 24 maggio 2001; Cass. sentenza n. 14836 del 16 no- vembre 2000). Questo Collegio condivide tale principio, sul rilievo essenziale ed assorbente che l'art. 14 della legge n. 829 del 1973, da una parte prevede le operazioni aritmetiche (80% degli emolumenti, diviso 12, moltiplicato per i mesi di servizio), dall'altra parte prevede che gli emolumenti (ossia la base) su cui tali calcoli devono esse- re effettuati la base di calcolo è costituita quindi dal coacervo degli emolumenti, mentre 1'80 % è il primo dei calcoli da effet- tuare per ottenere, dopo la divisione per 12, uno dei due fattori del prodotto e non può essere la "base di calcolo", costituita solo dal “totale" dei compensi, cui si è aggiunto, con la nuova previsione legislativa il 60 % dell'indennità integrativa speciale. L'impugnata sentenza si è attenuta al principio esposto, per cui il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di le- gittimità. 9 Così deciso in Roma addì 12 febbraio 2002 Il Presidente inchute les Il Consigliere relatore estensore Alessandro be nensis Phalleже A. SANCALIERE Decosi s Cancelleria IL CANCELLIER2 I D , O L 3 L 0 3 O 1 A 5 S B . S I T . A R D N T A , ' A A 3 L T S S L 5 - E E O P 8 D P S - I 1 I M S 1 I N N G A E E O D S G I A E G T D A E N E L O E , T S O T E A R I L T R I S L I R D G A E O R