Sentenza 16 settembre 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/09/2004, n. 40558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40558 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 16/09/2004
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 3388
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 042798/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZA TI N. IL 23/11/1935;
avverso ORDINANZA del 02/10/2003 CORTE ASSISE di SIRACUSA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Mario Fraticelli che ha chiesto dichiararsi non luogo a procedere a rimettersi gli atti al giudice della Cassazione.
OSSERVA
Con provvedimento del 2/10/2003 la Corte di Assise di Siracusa ha rigettato, in ragione dell'avvenuta revoca del decreto di ammissione di AN RD al patrocinio a spese dello Stato, l'istanza di liquidazione avanzata dall'avv. Giambattista Rizza difensore di fiducia del RD nel procedimento n. 15/2000 R.G. Assise pendente a carico di quest'ultimo. Avverso tale provvedimento l'avv. Rizza ha presentato ricorso, sia in proprio che nella qualità di difensore del RD, con due distinti atti.
I provvedimenti relativi alla liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono impugnabili con ricorso al Presidente del Tribunale o della Corte di Appello cui appartiene il giudice che ha emesso i provvedimenti in questione;
e ciò ai sensi degli artt. 84-170 D.P.R. 30/5/2002 n. 115 che in tal senso chiaramente dispongono, dovendosi ritenere che quanto precisato in relazione ai decreti di pagamento dagli interessati non ritenuti soddisfacenti valga anche, a maggior ragione, per il provvedimento con il quale si nega in toto la liquidazione.
Pertanto, rilevato che anche in tema di patrocinio dei non abbienti il ricorso per Cassazione che sia stato indebitamente proposto avverso il provvedimento di revoca ben può essere convcrtito - ai sensi dell'art. 568 comma 5^ C.P.P. - nella opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria competente quale prevista dai citati artt. 84-170 (cfr. Cass. sent. n. 12715/2003), gli atti devono essere trasmessi al Presidente del Tribunale di Siracusa.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi degli artt. 84-170 D.P.R. 115/2002, dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Siracusa.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2004