Sentenza 10 luglio 2013
Massime • 1
Integra il reato di furto consumato e non tentato la condotta di colui che si impossessi, superando la barriera delle casse, di alcuni beni prelevati dai banchi di vendita, occultandoli in tasca, a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato, incaricato della sorveglianza.
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- 1. Sul furto nei supermercati la parola delle Sezioni UniteAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 20 gennaio 2015
- 2. Supermercato, furto, monitoraggio, intervento difensivo immediato, tentativoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 gennaio 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/2013, n. 41327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41327 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 10/07/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 2162
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO G. - rel. Consigliere - N. 49740/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA BI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 21/06/2012 della Corte d'appello di Genova R.G. n. 1232/2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria depositata nell'interesse del CA;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giuseppe De Marzo;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udita, per l'imputato, l'Avv. GITTO Maria Teresa, la quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21/06/2012 la Corte d'appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia BI CA, avendolo ritenuto responsabile del delitto di furto, per avere asportato dai banchi di vendita di un supermercato alcuni beni, che aveva nascosto in tasca dopo avere rotto e abbandonato la confezione dotata di dispositivo antitaccheggio. Il CA era quindi stato fermato dal personale dell'esercizio commerciale, dopo che ne era uscito, passando attraverso l'uscita riservata ai clienti che non effettuano acquisti.
2. Il CA ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali lamenta, rispettivamente, violazione di legge e vizi motivazionali, in relazione alla mancata qualificazione del fatto come furto tentato.
In particolare, si rileva che il delitto contestato non può essere ritenuto consumato, in quanto egli, pur avendo operato la sottrazione del bene, attraverso le condotte sopra descritte, non aveva realizzato il necessario spossessamento del detentore, giacché un'addetta alla sorveglianza aveva continuamente controllato la sua condotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, pur prospettando un autonomo vizio motivazionale, non investe la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, con la conseguenza che, nella sostanza, critica semplicemente la qualificazione degli stessi in termini di furto consumato, anziché tentato. Ciò posto, la doglianza è infondata.
Secondo il condiviso orientamento di questa Corte, costituisce furto consumato e non tentato quello che si commette all'atto del superamento della barriera delle casse di un supermercato con merce prelevata dai banchi e sottratta al pagamento, a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato, incaricato della sorveglianza (v., ad es., Sez. 5, n. 7086 del 19/01/2011, Marin, Rv. 249842).
2. Alla decisione di rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2013