Sentenza 18 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/06/2001, n. 8213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8213 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2001 |
Testo completo
SEZIONE8213401 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE S ERE Oggetto Danni, intenditione legale, prescrizione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19088/98 Presidente Dott. Gaetano NICASTRO Dott. Ugo Rel. Consigliere - FAVARA - Cron. 18340 Dott. Paolo wwwConsigliere - VITTORIA Rep.2861 Consigliere - Dott. Francesco SABATINI Ud. 27/02/01 Dott. VA Battista PETTI Consigliere - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZ UFFICIO CO TE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. 3000 per diritti L. D'ONOFRIO ANNA, nella qualità di tutrice di IZ 1-8 GIU, 2001 IL CANCELLAT AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CUNFIDA 201 presso lo studio dell'avvocato BATTAGLIA MONICA, CANCELLERIA che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SA ON;
- intimato- avverso la sentenza n. 2846/97 della Corte d'Appello di 24/06/93 ROMA, Sez. III Civile, emessa il depositata il 2001 25/09/97; RG. 53/1997, 009 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 27/02/01 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito l'Avvocato MONICA BATTAGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata in data 23.1.92 LA EL conveniva dinanzi al Tribunale di Roma IZ AN, UI VA e IR RE per sentirli condannare al pagamento della somma di lire seicento milioni quale risarcimento dei danni derivatile per azioni delittuose commesse nei suoi confronti alla fine del mese di settembre 1975 in San Felice al Circeo ed in Roma, a seguito delle quali vi era stata condanna in sede penale dei predetti, condanna divenuta definitiva in data 30.9.83. Nessuno dei convenuti si costituiva. Nel corso del giudizio si procedeva alla integrazione del contraddit- torio con atti del 9 e 25.5.94 nei confronti dei tutori f delle persone anzidette stante la loro condizione di "interdetti legali" per effetto delle riportate condan- ne penali. Si costituiva irritualmente in quanto dopo la rimessione della causa al Collegio la sola D'ON AN, tutrice di IZ AN. Il Tribunale con sentenza del 25.3.96 condannava i 2 convenuti, in persona dei singoli tutori, al pagamento in favore della LA della somma di lire 900 mi- lioni oltre interessi e spese. Proponeva appello la D'ON nella qualità che invocava la riforma della decisione, CI IA IA, tutrice di RO VA, rimaneva contumace, mentre IR Paolo, tutore di IR RE, spiegava appello incidentale intervenendo con formala comparsa. La Corte di Appello di Roma con sentenza del 25.9.97 rigettava entrambi i gravami condannando la D'ON ed il IR al pagamento delle spese. Osservava, tra l'altro, la Corte che la interdizio- ne legale conseguente come pena accessoria ad una sen- tenza di condanna è regolata ex art. 32 CP dalla legge civile sulla interdizione giudiziale solo per ciò che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad essa relativi. La incapacità che ne deriva anche per i riflessi 75 cpc inerenti alla legittimazione processuale ex art. f rimane circoscritta ai semplici atti di natura patrimo- niale con esclusione degli altri. Pertanto, in concre- to, l'IZ aveva la piena capacità di stare in giudizio e poteva essere, quindi, destinatario della domanda che gli era stata notificata nei dieci anni dalla sentenza penale definitiva. Disattendeva, quindi, la eccezione di prescrizione proposta dalla D'ON. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione la D'ON, quale tutrice di IZ AN, affidandolo ad unico motivo. Non ha svolto difese la LA. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di impugnazione la D'ON, quale tutrice di IZ AN, denunziata la violazione degli artt. 32 cp, 75 cpc, 424 e SS cc, nonché la in- sufficiente motivazione della sentenza su punto asseri- to decisivo con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamenta che la Corte di Appel- lo abbia erroneamente disatteso la eccezione di pre- scrizione dell'azione per danni, eccezione fondata sul- la circostanza che la citazione le era stata notificata il 25.5.94, successivamente al decennio dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna dell'Iz- zo al quale era stata detta citazione, invece, notifi- f cata personalmente il 23.1.92. Tale ultima notifica, pur avvenuta prima della sca- denza dei dieci anni, doveva, però, ritenersi nulla per essere stata effettuata a mani di un soggetto incapace essendo il predetto IZ legalmente interdetto a segui- to di condanna penale. Assume, ancora, la ricorrente che agli interdetti non può riconoscersi la legittimazione a stare in giu- dizio per il diritto al risarcimento che riveste natura prettamente patrimoniale. Non potendo l'interdetto di- sporre e gestire il suo patrimonio ne consegue la irri- tualità della citazione, a contenuto patrimoniale, e per lo effetto la sussistenza della eccepita prescri- zione. La doglianza non ha fondamento. Come è noto, la interdizione legale conseguedi di- ritto alla condanna per cui si distingue da quella giu- diziale che ha contenuto più ampio. Ora, ai sensi dell'art. 32 ср "alla interdizione legale si applicano per ciò che concerne la disponibi- lità e l'amministrazione dei beni, nonché la rappresen- tanza negli atti ad essi relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale. Deriva da quanto precede che la interdizione legale ha per contenuto la indisponibilità dei soli diritti patrimoniali. Il problema che si pone ora all'esame di questa Corte è se la notifica dell'atto di citazione ad un interdetto legale, in quanto condannato in sede penale, sia valida o meno ai fini della interruzione della pre- scrizione del diritto al risarcimento del danno. Perché un atto abbia efficacia interruttiva della 5 prescrizione ai sensi dell'art. 2943 cc quarto comma è necessario che esso presenti un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbli- gato ed un elemento oggettivo consistente nella espli- citazione di una pretesa, nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare la non equivoca volontà del titolare del credito di fare vale- re il proprio diritto nei confronti del soggetto indi- cato con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Da ciò deriva, come corollario, che l'atto di citazione anche se è processualmente invalido, mantiene la sua validità sotto il profilo sostanziale e può spiegare il suo effetto come atto interruttivo della prescrizione restando a tale fine operativa la manifestazione di vo- lontà in esso contenuta. In effetti, gli atti di impul- so processuale possono spiegare autonoma efficacia in- terruttiva della prescrizione purchè abbiano i connota- ti dell'atto di costituzione in mora del debitore ex art. 2943 Cc quarto comma, cioè contengano una richie- sta di pagamento comunicata direttamente al debitore. Ciò premesso, va evidenziato che la interdizione legale attiene alla disponibilità del patrimonio, onde la incapacità che ne deriva rimane, anche per ciò che attiene alla legittimazione processuale, circoscritta ai meri atti di natura patrimoniale. Al contrario, tut- tavia, l'interdetto legale ben può essere destinatario di un atto giudiziario essendo bastevole, a tale scopo, che il destinatario stesso abbia la capacità naturale il che vi è nei casi in cui la persona sia legalmente interdetta per condanna penale, ciò al contrario del- l'interdetto giudiziale al quale si accompagna una cor- relativa incapacità presunta "juris et de jure". Sulla base delle predette considerazioni, la cita- zione fatta notificare dalla LA all'IZ di per- sona e prima del decorso dei dieci anni dalla condanna penale definitiva dello stesso IZ deve ritenersi ido- nea ad interrompere la prescrizione in quanto la circo- stanza che sia stata notificata a persona legalmente interdetta non impediva che la stessa fosse valida agli effetti sostanziali sul rilievo, peraltro, che, in con- creto, l'IZ, quale interdetto legale, essendo natu- ralmente capace ben era nella possibilità di percepire il contenuto dell'atto, come tale, quindi, del tutto valido ai fini di costituire in mora il debitore. Le argomentazioni dei secondi giudici che hanno ri- tenuto la validità, ai fini interruttivi della prescri- zione, della notifica della citazione all'IZ esulan- dosi nella fattispecie in esame dalla ipotesi prevista dall'art. 32 cp vanno, pertanto, corrette ex art. 384 cpc ultimo comma nel senso che l'atto di citazione no- 7 tificato all'interdetto legale mantiene la sua validità sotto il profilo sostanziale e come tale è idoneo a porre in mora il debitore, in concreto fornito di capa- cità naturale e, quindi, nelle condizioni di valutare il contenuto dell'atto consegnatogli. Resta, da ultimo, da precisare che gli effetti so- stanziali della citazione invalida non si estendono a quelli processuali per cui se valida ai fini della in- terruzione della prescrizione del diritto al risarci- mento del danno non lo è poi ai fini della legittima- zione a stare in giudizio dell'interdetto per cui cor- rettamente la condanna è stata emessa nei confronti dei tutori, quali rappresentanti degli interdetti legali. Conclusivamente, il ricorso non merita accoglimento A M O R T A E T S mentre nessuna pronunzia sulle spese consegue al riget- R TO E FIE T e l ri A i R A M F 2 R U to della impugnazione stante l'assenza di difese 0 V T 0 N O 2 E ROM . N R E intimata LA. L A ) L 2 O M 0 a 1 E P i 5 . 0 P e z I i 1 t D 2 5 d L 8 a I u viz 2 i s F IA
P.Q.M.
r G I r i a e D t N Z e t t I V in S A a a N H o i t d o E z C te a n ra T e e istra E v G La Corte rigetta il ricorso. G g r O G i 40000 e a r A T ri i S A D e g a F N il I e M I b E R Nulla per le spese. a a TOT: 210000 s s . . C n r t.s p o D p t ( o s o r e u D p ( R l Così deciso in Roma il 27.2.2001 I IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Фибона Шабо IL CANCELLIERE C1 VA Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, Il 18 610. 2001 IL CANCELLIERE C1 VA Giambattista