Sentenza 26 maggio 2000
Massime • 1
Poiché il principio di specialità di cui all'art. 721 cod. proc. pen. non preclude in modo assoluto l'esercizio della giurisdizione, ma vi pone solo delle limitazioni, esso, se comporta la non eseguibilità di pene inflitte per fatti diversi da quelli in relazione ai quali l'estradizione è stata concessa, non incide sull'applicabilità delle norme processuali attributive della competenza. Ne consegue che in caso di pluralità di condanne, giudice dell'esecuzione competente è sempre quello che pronunciò l'ultima di esse, a nulla rilevando che si tratti di provvedimento non suscettibile di essere incluso nel cumulo, perché non eseguibile, siccome non assistito da provvedimento di estradizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2000, n. 3835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3835 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MACRÌ GIOVANNI Presidente del 26/05/2000
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO Consigliere SENTENZA
2. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere N. 3835
3. Dott. DE NARDO GIUSEPPE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO Consigliere N. 09265/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul conflitto di competenza sollevato da
2) TRIBUNALE REGGIO CALABRIA-CONFLITTO
nel procedimento a carico di:
1) AU GI BA n. il 16.05.1942
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO sentite le conclusioni del P.G. Dott. FRANCESCO COSENTINO, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Messina, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 17.9.1999 il Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, declinava la propria competenza in favore, di quella del Tribunale di Reggio Calabria in ordine al procedimento di applicazione della disciplina della continuazione e di revoca di condoni, relativamente a diverse sentenze di condanna inflitte a AU GI BA.
Osservava il suddetto Tribunale che, pur essendo divenuta esecutiva per ultima, fra quelle emesse nei confronti del Lauro, la sentenza pronunciata dal medesimo giudice il 27 10.1997, lo spostamento della competenza funzionale era nel caso in questione determinato dal fatto che tale condanna, in applicazione della disposizione contenuta nell'art. 721 c.p.p., non era ancora eseguibile, dato che il condannato era stato estradato dai Paesi Bassi il 13.8.1992 per l'esecuzione di una sentenza del 23.10.1989 della Corte di Assise di Reggio Calabria e non risultava che la richiesta di estensione della estradizione ad altre condanne subite dal Lauro fosse stata accolta. Conseguentemente, poiché il rispetto del principio contenuto nel citato art. 721 comporterebbe un temporaneo difetto di giurisdizione, l'organo giurisdizionale individuabile come giudice dell'esecuzione non poteva che essere, nella specie, il Tribunale di Reggio Calabria ai sensi del comma 4 dell'art.665 c.p.p.- Il tribunale suddetto, cui gli atti erano stati trasmessi, con ordinanza del 17.1.2000 sollevava però conflitto di competenza rilevando:
a) che il principio di specialità, contenuto nell'art. 721 c.p.p., in quanto determinante una deroga alla potestà giurisdizionale dello Stato, non è suscettibile di interpretazione estensiva al di là delle ipotesi ivi previste;
b) che il suddetto principio non preclude comunque l'esercizio della giurisdizione dello Stato, ponendo solo delle limitazioni volte ad impedire che la presenza del cittadino nel territorio nazionale costituisca occasione per assoggettarlo a misura restrittiva della libertà personale per fatti diversi da quelli per i quali l'estradizione sia stata concessa ed anteriori alla consegna. Conseguentemente, la cognizione del procedimento in corso doveva attribuirsi al tribunale di Messina.
Ciò posto, va rilevato che il conflitto, ammissibile in rito, va risolto attribuendo la competenza al Tribunale di Messina. Ed invero, come esattamente rilevato dal Tribunale di Reggio Calabria, il principio di specialità di cui all'art. 721 c.p.p. applicativo della norma contenuta nel primo comma dell'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata con legge n. 300 del 1963, ha una portata diversa da quella che ha ritenuto di attribuirvi il Tribunale di Messina. Esso pone soltanto una serie di limitazioni all'esercizio del potere giurisdizionale dello Stato, ma non preclude in assoluto l'esercizio della giurisdizione per fatti anteriori alla data dell'estradizione e diversi da quelli per i quali l'estradizione sia stata concessa;
in particolare, non impedisce affatto l'applicazione delle norme vigenti in materia di individuazione del giudice dell'esecuzione. Come espressamente previsto dal secondo comma del citato art. 14, è consentito adottare, a titolo esemplificativo, "le misure necessarie in vista sia di un eventuale allontanamento dal territorio" dell'estradato, "sia di un'interruzione della prescrizione ... ivi compreso il ricorso ad un procedimento contumaciale". Non si tratta di deroghe tassativamente previste, ma esse costituiscono la esplicitazione del principio di carattere generale in base al quale, al di fuori delle ipotesi specificamente indicate nell'art. 721 c.p.p., la giurisdizione dello Stato può essere esercitata senza alcuna preclusione.
Tale interpretazione è stata più volte affermata da questa Corte, anche a Sezioni Unite. Si è infatti ribadito che Il principio di specialità di cui all'art. 14 della Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 non preclude in modo assoluto l'esercizio della giurisdizione da parte dello Stato richiesto, ma vi pone solo delle limitazioni, imposte dall'evidente necessità d'impedire che si tragga occasione dalla presenza fisica dell'estradato nel territorio nazionale per sottoporlo a provvedimenti restrittivì della libertà personale diversi da quelli per i quali l'estradizione è stata concessa e anteriori alla consegna. Al di fuori di questa ipotesi, non sussiste alcun ostacolo normativo alla possibilità di procedere nei confronti del cittadino estradato per altri fatti, commessi in Italia in danno di cittadini, dovendosi solo prescindere dal compimento di qualsiasi atto che postuli la disponibilità della persona a pena detentiva fino a quando per tale diverso titolo, ricorrendone i presupposti, non sia richiesta e concessa un'estradizione suppletiva. (v. Cass., Sez. V, sent. n. 8347 del 13/09/1997, Bellanova;
Sez. I, sent. n. 1507 del 08/06/1993, Russo;
Sez. Un., sent. n. 6682 del 04/06/1992, Musumeci, con la quale ultima si è ritenuto legittimo procedere per fatti non compresi nel provvedimento di estradizione per evitare la prescrizione e per l'eventuale richiesta di estradizione suppletiva). Gli arresti giurisprudenziali citati dal Tribunale di Messina per declinare la propria competenza sono impropriamente richiamati, in quanto riguardano essenzialmente il problema della assoggettabilità dell'estradato ad un provvedimento restrittivo della libertà personale per fatti diversi da quelli per i quali l'estradizione era stata concessa, ma non concernono la questione dell'esercizio della giurisdizione in senso generale, sia pure limitatamente a fatti diversi da quelli cui si riferisce il provvedimento di etradizione. In altre parole, l'art. 721 c.p.p. prevede si la ineseguibilità della pena inflitta per fatti diversi da quelli per i quali l'estradizione è stata concessa, ma la sua portata non si estende sino a travolgere anche l'applicabilità delle norme processuali sulla attribuzione della competenza.
Sotto tale profilo, ai fini della risoluzione della questione sottoposta all'esame di questa Corte, a nulla rileva che costituisca violazione del principio di specialità l'inclusione, nel cumulo, di una pena inflitta con sentenza di condanna diversa da quella per la quale l'estradizione venne concessa. Il problema da risolvere non è se la condanna suddetta sia eseguibile o meno, essendo indubbio che essa non è eseguibile, ma quale sia il giudice dell'esecuzione competente al sensi dell'art. 665 c.p.p.- Orbene, a parere di questa Corte, l'art. 721 c.p.p. non ha influenza alcuna sulla individuazione del giudice competente, che, in caso di pluralità di condanne, rimane quello la cui sentenza sia divenuta esecutiva per ultima a prescindere dal fatto che si tratti di una sentenza eseguibile o meno.
Tale tesi è avvalorata anche dalla constatazione che le norme contenute nel citato art. 665, che consentono di individuare il giudice dell'esecuzione funzionalmente competente, fa riferimento non al concetto di "eseguibilità" della sentenza, ma al concetto, indubbiamente diverso, di "irrevocabilità" della sentenza. Una sentenza può infatti essere divenuta irrevocabile, ma non per questo essere anche eseguibile.
Del resto, non v'è, dubbio che al giudice dell'esecuzione, individuato a norma dell'art. 665 c.p.p., è stato sempre riconosciuto il potere di dichiarare la ineseguibilità di una sentenza ove essa riguardi fatti diversi da quelli cui l'estradizione si riferisce, oppure, secondo i casi, di rilevarne la inesistenza giuridica o di revocarla a norma dell'art. 673 c.p.p., il che costituisce la riprova che la regola di individuazione del giudice competente rimane, quella fissata dall'ari. 665 stesso codice, a prescindere, in caso di pluralità di condanne, dalla eseguibilità o meno della sentenza divenuta irrevocabile per ultima. A ciò si aggiunga che, nel caso di una sola sentenza di condanna, qualora volesse applicarsi, portandola alle estreme conseguenze, la tesi affermata dal Tribunale di Messina, la individuazione del giudice dell'esecuzione in quello che ha emesso la sentenza non eseguibile sarebbe, paradossalmente, contra legem, il che appare, all'evidenza, una ulteriore dimostrazione della infondatezza della suddetta tesi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va pertanto dichiarata la competenza del Tribunale di Messina, al quale gli atti vanno trasmessi.
P. Q. M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Messina.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2000