Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2000, n. 3835
CASS
Sentenza 26 maggio 2000

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Poiché il principio di specialità di cui all'art. 721 cod. proc. pen. non preclude in modo assoluto l'esercizio della giurisdizione, ma vi pone solo delle limitazioni, esso, se comporta la non eseguibilità di pene inflitte per fatti diversi da quelli in relazione ai quali l'estradizione è stata concessa, non incide sull'applicabilità delle norme processuali attributive della competenza. Ne consegue che in caso di pluralità di condanne, giudice dell'esecuzione competente è sempre quello che pronunciò l'ultima di esse, a nulla rilevando che si tratti di provvedimento non suscettibile di essere incluso nel cumulo, perché non eseguibile, siccome non assistito da provvedimento di estradizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2000, n. 3835
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3835
    Data del deposito : 26 maggio 2000

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