Sentenza 27 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/07/2001, n. 10310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10310 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2001 |
Testo completo
10310 /0 1 IN NO IE DE PO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 899/00 Dott. Mario SPADONE Consigliere Cron.22923 Dott. Giandonato NAPOLETANO - Rel. Consigliere Rep..3477 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Ud. 03/04/01 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: COSTE SU INCASSAZIONE CC ER, elettivamente domiciliato in ROMA Richiesta copia studio VIA TAZZOLI 6, presso lo studio dell'avvocato ROMANO dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 6.00p VACCARELLA, che lo difende unitamente all'avvocato • 27 LLG 2001 IL CANCELLIERE SETTIMIO DI SALVO, giusta delega in atti;
ricorrente CANCELLERIA fut
contro
CONDOMINIO CORSO VITTORIO EMANUELE 183 NAPOLI, in persona dell'Amm.re Sig. MINUCCI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell'avvocato CAROLINA 2001 VALENSISE, difeso dall'avvocato ER DE TILLA, 582 giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avversO la sentenza n. 1250/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 26/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/01 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato Settimio DI SALVO, difensore del l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G.N.899/2000 Oggetto: Possesso-azioni a difesa del possesso- Condominio-lastrico solare- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al pretore di Napoli, il condominio del Corso Vittorio Emanuele n.182 di quella città, assumendo di avere sempre posseduto in via esclusiva il lastrico solare di copertura dell'edificio condominiale, il cui unico accessO era costituito da una porta ubicata alla sommità e che RT VE, della scala condominiale, proprietario dell'appartamento all'ultimo piano, aveva realizzato l'apertura di un vano d'accesso al soprastante lastrico, privando in tal modo il condominio del possesso di questo, chiedeva che reintegrare fosse ordinato al VE di ricorrente nel possesso di immediatamente esso detto bene, con ogni più opportuno provvedimento consequenziale. Nel costituirsi in giudizio, il VE eccepiva il difetto di legittimazione processuale del condominio, rivendicava la proprietà esclusiva del 2 lastrico in questione, negava il possesso vantato ex adverso sullo stesso e chiedeva il rigetto della domanda. All'esito dell'espletata istruttoria, il pretore, con sentenza del 18 aprile 1997, respingeva il "ricorso possessorio e poneva a carico del resistente l'obbligo di immodificabilità del lastrico solare in corrispondenza dell'appartamento del medesimo consentendo la presenza della botola e di tutto quanto necessario per ragioni di sicurezza propria ed altrui senza precludere l'accesso di terzi". Impugnata la sentenza dal condominio, il tribunale di Napoli, con sentenza depositata in data 26 febbraio 1999, in riforma di quella del pretore, ha ordinato al VE la chiusura del varco aperto nel solaio e nel lastrico solare e la rimozione delle circostanti recinzioni da lui apposte, ha compensato tra le parti le spese del primo grado del giudizio ed ha condannato l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante di quelle del secondo grado. Le ragioni che hanno indotto il tribunale ad adottare una siffatta decisione, difforme da quella del primo giudice, possono così riassumesi: 3 il pretore ha deciso la controversia sottoposta al suo esame, di chiara natura possessoria, ponendo a base del vantato possesso del lastrico solare da parte del VE i titoli di proprietà, laddove la prova del possesso, trattandosi di tutelare 0 non un potere di fatto estrinsecantesi in un'attivà concreta, è data dalla dimostrazione dell'esercizio indipendentemente effettivo del preteso possesso, dal titolo. Ora, nel caso in esame, dalla compiuta istruttoria (testimonianze) è risultato, secondo il tribunale, da un lato, che il condominio ha esercitato sul lastrico solare, fino al denunciato intervento del VE, un possesso corrispondente all'esercizio della proprietà, e, dall'altro, che, viceversa, nessun potere di tal genere è stato esercitato dal VE o dai suoi danti causa sulla menzionata porzione di lastrico, atteso che tutti costoro, come, del resto, gli altri condomini, non avevano Citre disponibilità delle chiavi, chela materiale dovevano di volta in volta chiedere e restituire al portiere, generalmente al limitato fine di effettuare interventi sulle antenne. Senonchè, la situazione, quale emersa dalle risultanze processuali, è stata turbata dal 4 VE, il quale, pavimentando l'area soprastante la sua proprietà, recingendola e creando una botola di collegamento con il suo appartamento, ha concretato senza dubbio afferma -sempre il tribunale un vero e proprio spoglio in danno del condominio possessore, cui è stato impedito il pieno esercizio del possesso sull'originaria superficie del lastrico solare, manomessa dall'appellato. Per la cassazione della sentenza ricorre RT VE per due motivi;
resiste con controricorso il condominio di Corso Vittorio Emanuele n.182, di Napoli, in persona dell'amministratore pro tempore Giovanni Minucci. Il ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione 1) violazione degli artt. 1140, 1168, 1170, 2697 c.c. e degliartt. 99,100,115, 116 c.p.c., nonché insufficienza e contraddittorietà di motivazione, il tutto in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 c.p.c. Secondo il ricorrente, il tribunale contraddittoriamente ed immotivatamante ha desunto la prova del possesso esclusivo, da parte del 5 condominio, del lastrico in questione da due elementi di per sè tutt'altro che univoci e significativi, ai fini della dimostrazione che soltanto il condominio stesso e, quindi, tutti i Semize condomini come tali abbiano esercitato il potere di fatto su detto bene. Sia, infatti, la costruzione del parapetto, fatta eseguire dal condominio dopo il terremoto del 1980, sia la circostanza che per accedere al lastrico deve utilizzarsi una scala in ferro asportabile, alloggiata nella botola di collegamento, richiedendosi di volta in volta le chiavi al portiere, e ciò solamente al limitato fine della manutenzione delle antenne televisive, non rivelano affatto, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dal tribunale, quel potere alsulla co sa, riconducibile esclusivamente condominio, che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di Am altro diritto reale, e che, secondo la definizione contenuta nell'art.1148 C.C., integra appunto la figura del possesso tutelabile con le azioni di cui agli artt.1168 e segg.c.c. sotto altro profilo, delle stesse 2) violazione, nonchè analoghi vizi di motivazione, in norme, relazione all'art. 360 nn.3 e 5 c.p.c. 6 La censura è riferita all'ordine al ricorrente, emesso dal tribunale, di eliminare quanto aveva realizzato (apertura di un varco aperto nel solaio intermedio tra il suo appartamento ed il lastrico e circostanti recinzioni), che è in contrasto con la trattandosi di provvedimento di motivazione, manutenzione di possesso, e, quindi, di tutela diversa da quella chiesta dal condominio, il quale, denunciando un preteso spoglio, da parte di esso ricorrente, del possesso esclusivo, in realtà avevaindimostrato, del lastrico in questione, chiesto la reintegra. Domanda, questa, che, peraltro, non poteva essere accolta, dal momento che, con l'apertura di un varco per l'accesso copertura del proprio autonomo alla soprastante appartamento e con la delimitazione, con piccoli blocchi in mattoni, della sola parte del lastrico all'appartamento corrispondente in verticale medesimo, il ricorrente non aveva commessO alcuno ами "spoglio", non avendo privato i condomini del possesso del lastrico condominiale, che, pertanto, era rimasto accessibile e praticabile per tutti, segnatamente al - non precluso dalla modesta fine manutenzione delle antenne recinzione della televisive. 7 Con lo stesso motivo, il VE si duole, infine, del fatto che il tribunale ha accordato la tutela possessoria ad un soggetto (il condominio) da coloro (condomini ed sicuramente diverso eventuali inquilini), ai quali soltanto, singulatim, poteva in astratto riconoscersi la titolarità della corrispondente azione ai sensi dell'art.1170 c.c., in quanto in essi soltanto potevano individuarsi i soggetti lesi dall'iniziativa del VE. Il ricorso è infondato. Con il secondo motivo sembra che il ricorrente sollevare puntualeadombri, senza peraltro eccezione in proposito, una carenza di legittimazione del condominio ad agire per la tutela del possesso del lastrico di copertura dell'edificio condominiale, tutela che potrebbe essere invocata, a suo dire, soltanto dai singoli condomini, quali soggetti "lesi dall'iniziativa del VE". Il rilievo, che va esaminato evidentemente in via preliminare, è inconsistente, in quanto, rientrando nelle attribuzioni dell'amministratore del condominio anche il compimento degli atti 8 conservativi inerenti alle parti comuni (art.1130 n.4 C.C.), non vi è dubbio dell'edifico che egli possa agire in giudizio per il condominio, ai sensi dell'art.1131 co.1 C.C., esperendo le previste azioni possessorie, sia contro i condomini sia contro i terzi, tutte le volte che si controverta in tema di conservazione e di uso ○ godimento di diritti condominiali inerenti alle predette parti comuni - proprio come nella fattispecie -1 anche in difetto di una delibera assembleare che lo autorizzi a promuovere il giudizio possessorio (sent.n.4117/90; n.5160/83.n.4767/78). Passando, quindi, al primo motivo, si osserva che con lo stesso si muove alla sentenza impugnata una censura riguardante chiaramente la valutazione compiuta dal giudice di merito degli elementi di fatto, dai quali è stata ricavata la prova del in capo al condominio, O, piùpossesso, precisamente, di una situazione di fatto e di un regime di compossesso del lastrico di copertura dell'edificio condominiale, con conseguente esclusione di un "pregresso e, si aggiunge, ) (esercitato) sullaattuale) potere di fatto menzionata porzione di lastrico da parte di RT 9 VE o dei suoi danti causa". • Ora, poiché la valutazione delle risultanze processuali e la motivazione con la quale il giudice di appello ha ritenuto fondata la domanda del condominio di tutela possessoria nei confronti del ricorrente, relativamente alla porzione del o da lastrico in questione, sono immuni da errori vizi logici e giuridici, e poichè con la censura in esame si tende, in buona sostanza, ad ottenere una nuova valutazione delle risultanze processuali, che non è consentita in questa sede, ne deriva che il primo motivo di gravame è inammissibile. ne deve evidenziareQuanto al secondo, se l'infondatezza, non riscontrandosi nella sentenza impugnata le denunciate violazioni di legge e i dedotti vizi di motivazione, atteso che, una volta accertato lo "spoglio", commesso dal convenuto con le opere eseguite sul lastrico di copertura dell'edifico condominiale, che hanno impedito agli altri condomini di "praticare" quella parte comune con le stesse modalità con cui ne avevano usato per il passato e per le necessità emerse nel processo, il giudice ha semplicemente accolto la domanda di reintegra del condominio nel possesso della porzione del lastrico interessato dalle opere 10 eseguite dal VE, ai sensi dell'art.1168 c.c. dando le necessarie disposizioni per la concreta attuazione del provvedimento di reintegra. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese. 0160000. TOT.310.000
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il € 301.000 ricorrente alle spese, che liquida in lire oltre a lire 3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2001 Il consigliere est. Il presidente (Dr.Mario Spadone) (Dr. Olindo Schettino) ӨLuis Mitter Прилеги IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma LUG. 2001 IL CANCELLIERE C1 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 6 OTT. 20014 an46059 versate 6. 310.000 trecentodiocimalla (lire p. Dig (Dott.ssa C LIPPO) Il Responsabile Servia Gradiziari (Dr. M. RACCICHA) 11