Sentenza 8 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/08/2002, n. 11936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11936 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALI1 19 36/02 IN NOME DEL POPOLO A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE em per, Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente- R.G.N. 13217/99Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere Cron. 29545 Dott. Alfredo MENSITIERI - Rel. Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Rep. Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere Ud. 10/05/02 ConsigliereDott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: ROMANO CORRADO, in proprio ex art.86 cpc, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GI MANCINELLI 65, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
FIORETTI GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARZIALE 36, presso lo studio dell'avvocato CONCETTA MARIA RITA TROVATO, difeso dall'avvocato CLAUDIO DE FELICE, giusta delega in atti;
controricorrente 2002 avverso la sentenza n. 49/99 del Giudice di pace di 749 LATINA, depositata il 22/01/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/02 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Giudice di pace di Latina l'avv.Luigi nei Fioretti, del foro di Latina, chiedeva ed otteneva confronti dell'avv.Corrado Romano, del foro di Roma, l'emissione di un decreto ingiuntivo di pagamento sulla base di parcella approvata dal Consiglio dell'ordine. L'ingiunto proponeva opposizione sostenendo, anzitutto, che non ricorrevano i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo mancando le prove del credito azionato in via monitoria. Deduceva, inoltre, che l'avv. Fioretti non aveva svolto attività defensionale, ma solo attività sostitutiva limitatamente ad atti per i quali era stato di volta in volta delegato e che, comunque, per l'attività svolta era stato retribuito. All'esito dell'istruttoria il Giudice di pace, con sentenza 4.49 199, revocava il decreto ingiuntivo in quanto emesso in difetto dei presupposti di legge. Nel merito, riteneva fondata, in base alle prove raccolte, la domanda dell'avv. Fioretti e, pertanto, rigettata 1'opposizione, condannava l'opponente al pagamento della somma di lire. 1.040.000, ritenuta congrua in relazione all'attività svolta e al decoro del professionista Contro la sentenza l'avv.Romano proponeva ricorso per cassazione ai sensi dell'art.111 Cost. chiedendo, 5 altresì, la sospensione dell'esecuzione dell'impugnata Al gravame resisteva l'avv. Fioretti con controricorso sentenza illustrato da una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I Il ricorso in esame consta di una indifferenziata - doglianza, da cui sono esposizione di motivi di enucleabili le seguenti censure: a) il Giudice di pace non poteva esaminare nel merito la domanda dell'avv. Fioretti, ostandovi la natura speciale del procedimento instaurato. Trattandosi, infatti, di procedimento ex art.636 c.p.c., basato, cioè, dal Consiglio dell'Ordine, ed su parcella approvata essendo stata contestata dall'opponente il merito della pretesa del professionista, il giudicante poteva soltanto senza possibilità il decreto ingiuntivo di revocare esaminare nel merito la domanda dell'opposto; era stata ritenuta b) la domanda dell'avv. Fioretti che del credito fosse stata fornita prova provata senza trattandosi di credito per attività scritta, la quale, avrebbe dovuto essere data mediante la produzione dei verbali di udienza a cui il professionista professionali, aveva partecipato e degli atti processuali da lui redatti. Avendo il Giudice di pace fatto riferimento alla (costituita, peraltro, da generiche prova testimoniale dichiarazioni di colleghi e collaboratori di studio dell'avv. Fioretti), l'onere probatorio non poteva ritenersi assolto. Di conseguenza, pur tenendo conto che la sentenza era stata pronunciata secondo equità ai sensi dell'art.113 c.p.c, non poteva ritenersi conforme ad equità l'accoglimento di una domanda di pagamento non provata in ordine all' an debeatur;
d) condannando il ricorrente a pagare all'avv. Fioretti il "giusto compenso" ex art.2233 C.C. il Giudice di pace aveva pronunziato ultra petita, perché la corrispondente domanda non era stata proposta. Nessuna delle censure merita accoglimento. L'impugnata sentenza è stata pronunziata secondo equità ai sensi del 2° comma dell'art.113 c.p.c. (causa di valore inferiore a due milioni). In relazione a tali sentenze, le Sezioni Unite di questa Corte, con la pronunzia 9493/98, hanno fissato i limiti entro i quali esse sono impugnabili ai sensi dell'art.111 Cost. individuandoli nella inosservanza costituzionali, delle norme comunitarie edelle norme delle norme processuali (ipotesi, quest'ultima, alla quale è riconducibile anche il vizio della motivazione allorché questa manchi del tutto ovvero sia perplessa o manifestamente illogica). Nessuno di tali vizi ricorre nel caso di specie. 6 In particolare, non ricorre la violazione dell'art.636 c.p.c., lamentata sub air perché norma, quando la parcella nell'ipotesi prevista dalla posta a base del ricorso venga contestata nel merito mettendo in discussione il diritto stesso del compenso, instaura un giudizio a professionista al si cognizione piena nel quale la domanda di pagamento del merito, pari di al va esaminata nel professionista quindi, dalla domanda, indipendentemente, qualsiasi sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingintivo. dell'art.113 Non ricorre neppure la violazione instaurato a c.p.c., lamentata sub b). Nel giudizio seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai prova credito del c.p.c., la del sensi dell'art.636 mezzo. Ben essere fornita con ogni professionista può poteva, pertanto, il Giudice di pace utilizzare ai fini dalla emersi prova della decisione gli elementi Tali elementi, peraltro, sono stati testimoniale. valutati nell'ambito di una valutazione complessiva delle risultanze probatorie (documentszione prodotta, mancata Romano all'interrogatorio formale), di cul risposta del la sentenza ha dato adeguato conto, fornendo ampie, e convincenti aragioni fondamento della articolate può quindi né di motivazione parlarsi decisione. Non 1 omessa, né di motivazione illogica 0 perplessa, risultando, al contrario, la regola di equità posta a base della decisione del caso concreto chiaramente indicata e, dunque, non censurabile. Non ricorre, infine, la violazione dell'art.112 Liquidando il compenso c.p.c., lamentata sub c) dell'avv. Fioretti in base all'art.2233 c.c., il Giudice di pace non è andato ultra petita, ma si è limitato a provvedere sulla domanda di pagamento del professionista in relazione a prestazioni professionali per le quali, non potendosi applicare la tariffa, il compenso doveva essere determinato dal giudice. Consegue il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come segue. che, ai sensi E' appena il caso di rilevare primo comma c.p.c., la richiesta di dell'art.373 sospensione dell'esecuzione della sentenza non può essere accolta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 6$0.00 di cui euro cinquecento per onorari. Roma, 10 maggio 2002 Il presidente, L'estensore Loveentely DEPOSITATO IN CANCELLERIA 8 AGO.2002 Roma IL CANCELLERS C lerico IL CANCELLIERE C1 Paolo