Sentenza 15 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/10/2003, n. 15445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15445 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Dott. Ettore 1 5445/6 Composta dagli IlI.mi Sigg.ri Magistrati: MERCURIO ..G. N. 31246/01 Cron. 31386 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere ConsigliereDott. Attilio CELENTANO - Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO - Rel. Consigliere Ud. 07/05/03 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: E NO MM, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA MELORIA N. 7, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO ARGANELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI MARIANO, giusta delega in atti, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
ricorrente -
contro
- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA N. 2003 17, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE 2764 -1- FABIANI, GIOVANNA BIONDI, VINCENZO TRIOLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 2505/01 del Tribunale di LECCE, depositata il 08/08/01 - R.G.N. 771/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/03 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato FABIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 31246/01 Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lecce, pronunciando sull'appello dell'INPS avverso la sentenza di primo grado, ha accolto l'impugnazione dell'Istituto e rigettato la domanda proposta dall'odierno ricorrente vòlta al riconoscimento del diritto a percepire sull'indennità di mobilità l'adeguamento pari all'80% della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di impiegati ed operai, così come previsto per il trattamento di integrazione salariale straordinaria dall'art. 1, comma 5, del decreto legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994 n. 451. Il giudice del gravame, sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 2000, ha ritenuto che l'autonomia della disciplina normativa dell'indennità di mobilità non consente di assimilarla al trattamento straordinario di integrazione salariale e che il collegamento, di cui all'art. 1 cit., fra trattamento di c.i.g.s. e trattamento di mobilità - nel : senso che gli aumenti del primo vanno a riflettersi sul secondo - fa esclusivo riferimento al momento iniziale di determinazione dell'indennità di mobilità e non può legittimare un'interpretazione estensiva o analogica della norma suddetta, il cui tenore letterale è stato dal giudice delle leggi ritenuto conforme ai principi costituzionali. Per la cassazione di tale sentenza il lavoratore indicato in epigrafe ha proposto ricorso con un unico ed articolato motivo, mentre l'Istituto ha depositato procura. Motivi della decisione Con l'unico e articolato motivo di ricorso viene denunciata violazione dell'art. 7, commi 3 e 12, della legge n. 223 del 1991, nonché degli art. 1 e 3 del decreto legge n. 299 del 1994, - convertito in legge n. 451 del 1994, 12 delle preleggi, 24 e 101 della Costituzione, in una con vizi di motivazione. Si assume che il nuovo meccanismo di adeguamento delle integrazioni salariali trovi immediata applicazione anche al trattamento ordinario di disoccupazione e, quindi, operi 3 Free anche per l'indennità di mobilità, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 7, comma 12, della legge n. 223 del 1991 alla normativa sulla disoccupazione involontaria. Si aggiunge che la norma dell'art. 7, comma 3, della stessa legge è scorporabile in due precetti: mentre in uno si afferma il principio della indicizzazione dell'indennità di mobilità, nell'altro vengono individuati i criteri per pervenire all'adeguamento di quest'ultima; e solo tale ultimo precetto è venuto meno per effetto del congelamento della contingenza, mentre, in tale situazione, il giudice, a fronte della imperatività che impone la indicizzazione annuale della prestazione (la quale, specie in alcune aree del Paese, assume una funzione previdenziale non provvisoria), deve ricercare dei meccanismi perequativi analoghi a quello caducato, in modo da dare attuazione alla volontà del legislatore, manifestata in più occasioni, di disciplinare in maniera "eguale" l'indicizzazione delle prestazioni previdenziali di cui si discute (assicurando altresì la parità di trattamento fra i lavoratori in mobilità, a prescindere dall'epoca di liquidazione del relativo trattamento). Il motivo non è fondato. La questione in esame è stata ripetutamente affrontata da questa Corte (v. ex multis Cass. 30 luglio 2001 n. 10379, 10 settembre 2002 n. 13176, 8 ottobre 2002 n. 14412), che con riferimento a fattispecie, come quella in esame, relative a periodi antecedenti all'entrata in vigore dell'art. 45, primo comma, lett. r), della legge 17 maggio 1999 n. 144 (con cui si è delegato il Governo all'emanazione di norme per l'adeguamento annuale dell'indennità di mobilità) ha affermato che il criterio di adeguamento automatico posto dall'art. 1, comma - 5, decreto legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994 n. 541, che ha modificato l'art. 1 della legge 13 agosto 1980 n. 427, riguarda unicamente il trattamento straordinario di integrazione salariale e solo indirettamente, quanto alla rivalutabilità dei massimali del relativo trattamento, incide anche sull'indennità di mobilità, la quale invece, dopo la sua iniziale quantificazione, non è più incrementabile in conseguenza delle variazioni 4 рец dell'indice ISTAT;
né la diversità del meccanismo di indicizzazione dell'indennità di mobilità, rispetto a quello relativo all'integrazione salariale straordinaria, suscita dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione agli art. 3 e 38 Costituzione, sia perché la differenziazione risponde alla scelta discrezionale del legislatore di offrire al lavoratore collocato in cassa integrazione straordinaria una tutela leggermente maggiore rispetto a quella assicurata al lavoratore in mobilità, sia perché la Corte costituzionale, con la sentenza n. 184 del 2000, ha escluso che vi sia un'esigenza costituzionale che imponga la rivalutabilità dell'indennità di mobilità oltre alla rivalutazione dei suddetti massimali >>. Alla stregua di tali principi, che si ribadiscono in questa sede in mancanza di contrarie argomentazioni idonee a mutare l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non ricorrendo l'ipotesi della lite manifestamente infondata e temeraria.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso, in Roma, il 7 maggio 2003 Il Presidente Mercurio Floy ds inclinelle Il Consigliere estensore IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, OTT 2003 ACELTHERE 5