Sentenza 18 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/01/2001, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
00 6 80/0 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Aula B UFFICIO COPIE REPUBBLICA ITALIANA Richiesta copia studio In nome del Popolo italiano dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 300 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 8 GEN. 2001 il IL CANCELLIERE Sezione Lavoro -R.G.N.5566/98Composta dai Magistrati: Dott. Ettore Mercurio Presidente -Cron.1327 " Fabrizio Miani Canevari- Consigliere " Bruno Battimiello " Rel. -Rep. " Federico Roselli -Ud. 23.10.2000 Florindo Minichiello -Oggetto: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Lavoro UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Rilasciata copia legale al Sig. CABIBBU SEN per diritti L. sul ricorso proposto 11 - 9 FER 2001 IL CANCELLIERE da AG US e AG OL, elett.te dom.ti in Roma alla via Cola di Rienzo n. 28 presso l'avv. Salvatore Cabibbo che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale a mar- gine del ricorso ricorrenti
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., elett.te dom.to in Roma alla CANCELLERIA via della Frezza n. 17 presso gli avv.ti Carlo De Angelis, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale 4363 IMPSal Sig... per diritti L. il 22 FEB. 2001 IL CANCELLIERE 1 FR RB e RI OS, che lo rappre- sentano e difendono in virtù di procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso resistente con sola procura per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Piacenza in data 19 marzo 1997 (R.G. 784/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 ottobre 2000 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Carlo De Angelis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 с Svolgimento del processo Pronunciando in sede di rinvio sull'appello dell'INPS avverso la decisione di primo grado, che aveva condannato l'Istituto corrispondere la pensione di reversibilità integrata al a trattamento minimo nell'importo raggiunto alla data del 30 settembre 1983 (cd. cristallizzazione), il Tribunale di Pia- cenza, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dichiarava estinto il giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 183, della legge n. 662 del 1996. Avverso tale decisione (che per il carattere decisorio e de- finitivo ha natura di sentenza) la parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. L'INPS si è costituito con sola procura ai difensori. Motivi della decisione aiCol primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dei commi 181, 182 e 183 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nonché violazione e falsa applica- zione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ. Deduce, in sostanza, che nella specie, concernente la cd. cristallizzazione, il Tribunale non avrebbe potuto applicare la previsione di estinzione in oggetto, riferendosi questa alle controversie relative ad aspetti meramente esecutivi, relativi cioè al materiale pagamento delle somme maturate in conseguenza del dictum costituzionale, ed essendo invece con- i testata fra le parti proprio la spettanza del diritto stesso. Sotto tale aspetto, pertanto, la pronuncia di estinzione da- rebbe luogo a violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato. Con il secondo motivo, la ricorrente denunciando, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa appli- cazione dei commi 181, 182 e 183 dell'art. 1 L. 23 dicembre 1996 n. 662 quale ius superveniens in rapporto ai principi di cui agli artt. 3, 24 e 38 Cost. sostiene l'illegittimità - costituzionale delle surrichiamate norme per i profili se- guenti: a) perché l'estinzione del giudizio priva la parte interessa- ta della possibilità di conseguire l'accertamento dell'entità del proprio diritto;
b) perché esclude gli eredi dal diritto al pagamento dei cre- diti pensionistici maturati dal de cuius. Il ricorso non può essere accolto. Premesso che la materia è ora regolata dalla sopravvenuta legge 23 dicembre 1998 n. 448, art. 36, va qui richiamata, al fine di dimostrare l'infondatezza delle esposte censure e dell'eccezione di incostituzionalità, la giurisprudenza della Corte, secondo cui "E' manifestamente infondata, in relazione all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma quinto, della legge n. 448 del 1998, nel- la parte in cui prevede che i processi in materia di plurima integrabilità al minimo delle pensioni (cioè attinenti alle questioni di cui all'art. 1, commi centottantunesimo e cen- tottantaduesimo, della legge n. 662 del 1996) pendenti alla data del primo gennaio 1999 siano dichiarati .estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. Deve, infatti, escludersi la menomazione del diritto di azione nel caso in cui la voluntas legis '> non sia quella di opporsi alle pretese oggetto delle controversie per le quali si san- cisce l'estinzione, ma quella di attuare, nel segno di un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, una sod- disfazione ancorchè ridotta delle ragioni fatte valere in giudizio. In quest'ottica si giustifica anche la disposizione sulla compensazione delle spese sul rilievo che, non derivan- do l'estinzione dal potere dispositivo delle parti ma dalla legge, in presenza di un assetto legislativo di composizione degli interessi in conflitto in modo articolato, la situazio- ne non è assimilabile ad una cessazione della materia del contendere, sicchè il giudice non potrebbe valutare la SOC- combenza virtuale." Investendo poi l'accertamento del diritto alla cristallizzazione la verifica del requisito reddituale, si configura una delle questioni con riferimento alle quali è formulata la previsione di estinzione del giudizio (Cass. 19 giugno 1999 n. 6171; 13 dicembre 1999 n. 13979; 11 gennaio 2000 n. 229). 10 Di recente, i suddetti principi hanno ricevuto l'autorevole avallo della Corte costituzionale (sentenza 20 luglio 2000 n. 310). Il ricorso va dunque rigettato, con compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità (Cass. 19 giugno 1999 n. 6171).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2000. Il PresidenteEine pe r Il Consigliere estensore Bruns Bettinwells Stilline IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 18 GEN. 2001 oggi, IL COLLABORATORE E DI CANCELLERIA P P U T H O 19