Sentenza 9 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2002, n. 6681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6681 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 066 81 /0 2 REPUBBLICA IN N LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 19371/99 Dott. Alberto SPANO' Cron. 13023 Consigliere Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Rep. - - Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Ud.19/02/02 - Rel. Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio 1 sul ricorso proposto da: dal Sig. JL SOLE 24 ORE domiciliata in ROMA per diritti € 1.55 TAVOLONI GINEVRA, elettivamente _9 MAG 2002- IL CANCELLIERE V.LE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, CANCELLERIA elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso 2002 rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta 746 -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 736/99 del Tribunale di VELLETRI, depositata il 12/06/99. 400/99 di R.G. - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. n.19371/99 Svolgimento del processo La sig.ra IN OL illustra tre profili di ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Velletri, meglio descritta in epigrafe che, confermando quella del locale Pretore, ha respinto il suo appello diretto ad ottenere la condanna dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che si è costituito con la sola procura, a ripristinarle l'assegno d'invalidità revocatole a decorrere dal 1994. La sentenza del Tribunale ha argomentato che la valutazione degli accertamenti compiuti nel corso del giudizio di primo grado non era inficiata dalle note mediche integranti l'ap- pello, essendo stata discussa nella relazione del CTU l'incidenza della documentazione specialistica richiamata con l'atto d'impugnazione. Motivi della decisione La sig.ra IN OL espone, con il primo profilo di ricorso, la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 (e successive modifiche) e degli artt. 132, n. 4, e 445 c.p.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. . Con il secondo mez- zo ipotizza la violazione e falsa applicazione degli artt. 441 c.p.c. e 149 disp. att. c.p.c, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.. Infine, illustra l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Sostiene che la sentenza impugnata ha trascurato di apprezzare la gravità della malattia tumorale (carcinoma) di cui era portatrice e che aveva determinato, originariamente (1984), l'asportazione parziale della mammella sx, seguita nell'85, dalla sua ablazione to- tale insieme ai linfonodi e da cure chemioterapiche, con linfostasi nel braccio sx, che le causava dolori irradianti e diminuzione della capacità prensile. In questo quadro, oltre a negare l'esattezza della valutazione diagnostica del CTU, in con- siderazione della pur riconosciuta difficoltà di affermare la guarigione di questo tipo di malattie, e a porre l'accento sulla tumefazione del braccio sx, per difettoso drenaggio del liquido linfostatico e sull'atteggiamento depressivo di cui era sofferente, lamenta la man- cata, doverosa rinnovazione dell'indagine peritale, onde "raggiungere un accettabile grado di relativa certezza, positiva o negativa, sull'esistenza del presupposto della prestazione richiesta", segnalando, inoltre, l'omissione, da parte del Giudice, non solo dell'esame dei rilievi critici proposti dalla parte sulle indagini peritali, ma soprattutto il mancato raffron- 3 to tra le sue condizioni di salute al momento della concessione dell'assegno e della sua conferma, avvenuta nel gennaio del '94, rispetto a quelle riferibili, nell'aprile dello stesso anno, all'atto della revoca, non giustificata da un'accurata verifica del loro miglioramento, nonché il mancato, puntuale accertamento della capacità di lavoro in occupazioni confa- centi le sue attitudini. Il ricorso non merita di essere condiviso essendo tutto incentrato, a ben vedere, sul ver- sante del difetto di motivazione, sia pure attraverso il richiamo delle disposizioni che pre- siedono il conferimento e la revoca del beneficio in esame. In particolare, l'accentuazione della tesi dell'imprevedibilità della dichiarata guarigione definitiva della malattia neoplastica, in seguito all'asportazione della mammella, non tro- va, in questa sede, argomentata e persuasiva consistenza, urtando contro l'opposto giudi- zio clinico di prudenziale "guarigione", "alla data attuale", fatto proprio dal Tribunale, fondato sulle attuali cognizioni mediche di un bassissimo rischio di ricostituzione della neoplasia di cui sia documentata la scomparsa. D'altra parte, l'utilizzazione, testimoniata dalla sentenza, del braccio sx, "in tutti i movi- menti", compiuti "con sufficiente disinvoltura", è supportata dalla mancanza di "riscontro negli esami specialistici" delle lamentate limitazioni invalidanti (v. sentenza) e questo giudizio non può essere posto qui in discussione, esaurendosi in un giudizio tecnico, op- posto a quello proposto dalla parte. Anche la questione, denunciata con il ricorso, dell'omessa valutazione dei rilievi critici di carattere tecnico allegati all'appello ha trovato puntuale riscontro nella sentenza del Col- legio territoriale: "I rilievi contenuti nelle note mediche a cui fa riferimento l'odierno ap- pellante e che dell'atto d'appello fanno parte integrante, fanno riferimento ad una docu- mentazione specialistica di cui ha tenuto conto il CTU (certificato Commissione invalidi 18.11.96) e non sono in grado di inficiare le conclusioni cui è pervenuto il consulente tec- nico nominato dal Pretore.". Né questa Corte può interferire con il libero convincimento del Giudice di merito, del quale non sia evidenziato l'errore decisivo commesso nello svolgimento di una attività di- screzionale qual'è quella della rinnovazione, in appello, della consulenza tecnica. Restano da esaminare due questioni: quella della valutazione comparativa dell'incidenza dello stato di salute all'atto della conferma della provvidenza (gennaio 1994) rispetto al momento della revoca, intervenuta quattro mesi dopo e quella della concreta capacità di lavoro della sig.ra OL. Sulla prima problematica è appena il caso di rilevare che l'abile discorso "in negativo" proposto dalla difesa ricorrente (è arduo ipotizzare la guarigione dell'assicurata a fronte di una malattia devastante in appena quattro mesi dalla precedente conferma del riconosci- mento pensionistico fondato su quella malattia), oltre a non essere stato segnalato nelle precedenti fasi di merito, per dar spazio al contraddittorio al riguardo (infatti non v'è cor- rispondente censura sul punto), può essere invertito (ma qui entrano in gioco le pruden- ziali valutazioni della statistica medica di cui s'è già detto e la disciplina della "conferma" e della revisione" dell'assegno d'invalidità), rendendo vana la censura per difetto di rile- vanza e specificità dell'elemento fondante, ignorandosi in questa sede, non essendone specificata l'evenienza in conformità ai principi di autosufficienza del ricorso per cassa- zione desumibili dall'art. 366, cod.proc.civ., se la "guarigione" emerse in seguito all'ac- certamento sanitario compiuto in sede di revisione (art. 9, 1. 12 giugno 1984, n. 222) dal- l'Istituto o di conferma pura e semplice (art. 1, 7° comma, l. n. 222). Sulla seconda questione il giudizio di comparazione, rispetto al quadro patologico riscon- trato dall'Ausiliare, espresso dal Tribunale, d'una non significativa riduzione della capacità lavorativa dell'assicurata, appare coerente con le premesse diagnostiche ed adeguate ri- spetto alle premesse fattuali, di cui vengono del tutto trascurate le opportune coordinate per valutare la decisività della censura. Per concludere, appare corretto e va condiviso da questa Corte il definitivo giudizio del Tribunale fondato sull'osservazione che parte ricorrente "non dimostra alcun errore dia- A E gnostico del CTU, ma con le proprie argomentazioni tende a sostituire alle sue obiettive H C I H valutazioni altre a lui più favorevoli". N S I I T L E N L O Nulla per le spese di questo giudizio, essendo l'Inpss costituito con la solo D I D V I Ɑ E ' V I S
P.Q.M.
1 I I 1 A : N M V J 8 S - I La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le O O spese. 4 D I S Ɑ £ I N I H V Così deciso in Roma 19 febbraio 2002 S N T ' A , I L borgliche I wal V S G N A Il Consigliere est 'V E O L E I ' مسا L T I V O S ' S Y f Č IL CANCELLIERE Depositate in cance 9 MAG 2002 5 oggi, IL. САМСКИЈЕВЕМ СО