Sentenza 7 giugno 2002
Massime • 1
In materia di caccia,integra il reato contravvenzionale di cui all'art. 30, comma 1, lett. a) della legge 11 febbraio 1992 n. 157, e non semplice infrazione amministrativa, l'abbattimento di un esemplare di fauna in periodo nel quale, pur essendo generalmente consentita la caccia, essa è tuttavia vietata con riguardo alla specie cui appartiene l'esemplare abbattuto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/06/2002, n. 34293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34293 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 07/06/2002
1. Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. RIZZO A. Sebastiano - Consigliere - N. 1362
3. Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 26432/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IG AS, nato a [...] il [...];
2) TO RI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 2.3.2001 dal giudice monocratico del tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina. Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 2.3.2001 il giudice monocratico del tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, dichiarava AS SI e RI OS colpevoli del reato di cui agli artt. 18 lett. c) e 30, comma 1, lett. a) legge 11.2.1992 n. 157, per aver esercitato la caccia di un PR, abbattendolo, in periodo vietato (17.1.1999). Per l'effetto il giudice, in concorso delle attenuanti generiche, condannava i predetti alla pena, sospesa, di lire 2.000.000 di ammenda ciascuno.
2 - Il difensore degli imputati ha presentato ricorso, deducendo tre motivi a sostegno.
Col primo, comune a entrambi gli imputati, deduce erronea applicazione della norma incriminatrice. In breve, premesso che l'art. 18 della legge 157/1992 prevede un divieto generale di caccia dal 31 gennaio alla terza domenica di settembre, nonché una serie di divieti speciali relativi alle singole specie cacciabili, che per il PR va dal 1 dicembre al 30 settembre, sostiene che nessuna sanzione penale è prevista per chi, recandosi a caccia nel periodo in cui la stagione venatoria è iniziata, abbatte un esemplare di una specie nel periodo in cui non è consentita la caccia alla stessa specie, essendo in tal caso applicabile solo la sanzione amministrativa prevista dalla legislazione regionale (art. 58 lett. g) legge Regione Toscana 12.1.1994 n. 3). Nella fattispecie l'abbattimento del PR era avvenuto il 17 gennaio, e quindi a stagione venatoria ancora aperta, anche se chiusa per il PR. Infatti - secondo il ricorrente - l'art. 30 lett. a) della legge 157/1992 punisce solo chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, ma non chi abbatte (dolosamente o colposamente) un esemplare in periodo vietato per la specie a cui appartiene l'esemplare medesimo. Seguendo l'interpretazione adottata dal giudice di merito, nonché da alcune pronunce di legittimità, si verrebbe invece a punire nello stesso modo sia chi uccide un PR in agosto (quando la caccia è assolutamente vietata), sia chi uccide un PR il 17 gennaio (quando la stagione venatoria è ancora aperta, sebbene non per i caprioli).
Col secondo motivo il ricorrente deduce manifesta illogicità di motivazione in relazione alla posizione del OS. Infatti la motivazione della sentenza impugnata, per accertare che fu il OS a sparare abbattendo il PR e poi a darsi alla fuga, fa esplicito riferimento alla deposizione testimoniale della guardia venatoria Falchi, che però non giustifica le conclusioni che ne ha tratto il giudicante.
Col terzo motivo, il ricorrente deduce manifesta illogicità di motivazione riguardo alla posizione del SI, giacché se non era stato il OS ad abbattere il PR mancava qualsiasi elemento probatorio per affermare che il SI era responsabile in concorso con altri di esercizio venatorio, essendosi questi limitato solo a recuperare il PR abbattuto da altri. MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Il primo motivo di ricorso è infondato, perché la tesi giuridica che lo supporta è stata già correttamente disattesa da questa corte con sentenza del 7.7.1999 (Cass. Sez. 3^, n. 2499 del 7.7.1999, dep. 9.10.1999, Convalle, rv. 215099). Secondo la norma incriminatrice di cui alla lett. a) dell'art. 30 legge 11.2.1992 n. 157 è punito con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda chi "esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'art. 18" della stessa legge.
Ora l'art. 18 prevede una serie di periodi venatori in cui è consentita la caccia per singole specie cacciabili (primo comma), con la possibilità per le regioni di autorizzare modifiche della stagione venatoria, sempre in relazione alle singole specie cacciabili, in periodi comunque contenuti tra il 1 settembre e il 31 gennaio dell'anno, previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, e a condizione che siano stati predisposti adeguati piani faunistico-venatori. A rigore quindi il precetto a cui rinvia la norma sanzionatoria dell'art. 30 lett. a) non prevede un divieto "generale" accanto a divieti "specifici" per le singole specie cacciabili, ma prevede solo divieti per singole specie, modificabili a livello regionale nel rispetto di un arco temporale massimo. In altri termini, l'art. 18 prevede una "stagione venatoria" cadenzata sulle singole specie cacciabili, con la possibilità delle regioni di modificarla entro l'arco temporale che va dal 1 settembre al 31 gennaio, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali.
Nel caso di specie la stagione venatoria per il PR nella regione Toscana risultava contenuta nel periodo legale dal 1 ottobre al 30 novembre. Gli imputati, abbattendo un PR il 17 gennaio 1999, hanno perciò commesso il reato contravvenzionale previsto e punito dall'art. 30 lett. a) legge 157/1992. Il presupposto sul quale essi hanno basato la loro difesa - cioè la distinzione tra una stagione venatoria generale e stagioni venatorie particolari per le singole specie - è giuridicamente infondato, perché estraneo alla legge correttamente interpretata secondo criteri letterali e sistematici. Al di là dell'equivoco che può essere indotto dal riferimento al "divieto generale" contenuto nell'art. 30 lett. a), la chiara volontà della legge si ricava dall'ulteriore riferimento all'art. 18 pure contenuto nella stessa norma, secondo cui il divieto generale è pur sempre quello "intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'art. 18". Orbene, le date fissate dall'art. 18 - giova ripetere - sono sempre riferite alle singole specie cacciabili.
4 - Ma anche le altre censure formulate dal difensore devono essere disattese.
Più esattamente, la seconda censura è inammissibile perché comporta una rivalutazione della deposizione testimoniale della guardia venatoria, che è preclusa in sede di legittimità. Il giudice di merito ha accertato che fu il OS a sparare e ad abbattere il PR, sulla base - appunto - della testimonianza della guardia, la quale udì alcuni spari, vide il SI che si incamminava velocemente nel bosco, e dopo pochi minuti lo vide ancora assieme ad altra persona, poi identificata nel OS, mentre caricavano sulla autovettura un PR morto. La guardia chiamava allora il SI, che conosceva personalmente, mentre il OS si dava alla fuga. Il SI aveva il fucile in spalla, anche se non presentava segni recenti di sparo. Davanti alla ferma sollecitazione della guardia, il SI chiamò il OS, che alla fine comparve dal bosco;
e si potè così accertare che l'arma che aveva poco prima sparato era quella di sua proprietà. Sulla base di questa precisa testimonianza, risulta anche l'infondatezza della ultima censura, giacché la motivazione con cui il giudice di merito ha ritenuto il concorso del SI nell'esercizio venatorio non può dirsi viziata di illogicità, solo che si ponga mente all'ampia nozione di esercizio dell'attività di caccia fornita dall'art. 12 della legge 157/1992 e ulteriormente precisata dalla giurisprudenza, che sicuramente comprende l'atteggiamento di chi sia sorpreso di corsa sul terreno col fucile in spalla dopo uno sparo e poi si dia da fare per recuperare l'animale abbattuto assieme al compagno che aveva sparato.
5 - Il ricorso va quindi respinto. Segue per legge ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti alle spese processuali. In relazione al contenuto del ricorso, non si ritiene di comminare anche la sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2002