Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/03/2001, n. 17832
CASS
Sentenza 28 marzo 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È legittimo, e di conseguenza non comporta l'inutilizzabilità del mezzo di ricerca della prova, il provvedimento con cui il P.M., una volta che il Giudice abbia autorizzato l'intercettazione telefonica dell'indagato, sostituisca, in sede di esecuzione delle operazioni, all'utenza mobile (scheda del cellulare) indicata nel provvedimento autorizzativo, altra utenza mobile, effettivamente usata dall'indagato, atteso che le modalità tecniche dell'intercettazione non incidono sul diritto costituzionale alla segretezza della comunicazione, a presidio del quale interviene la valutazione del giudice, ed atteso altresì che, ove il provvedimento di autorizzazione riguardi cellulari a tecnologia GSM (che consentono di attivare un cellulare con schede intestate a persone diverse da chi lo utilizza), deve ritenersi implicita l'estensione dell'autorizzazione a tutte le utenze che risultino di volta in volta attivate sull'apparecchio mediante la prassi del cambio delle schede telefoniche, sempre che tali schede siano in uso alla medesima persona indagata, nei riguardi della quale l'intercettazione sia stata ritualmente autorizzata.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/03/2001, n. 17832
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17832
    Data del deposito : 28 marzo 2001

    Testo completo