Sentenza 28 marzo 2001
Massime • 1
È legittimo, e di conseguenza non comporta l'inutilizzabilità del mezzo di ricerca della prova, il provvedimento con cui il P.M., una volta che il Giudice abbia autorizzato l'intercettazione telefonica dell'indagato, sostituisca, in sede di esecuzione delle operazioni, all'utenza mobile (scheda del cellulare) indicata nel provvedimento autorizzativo, altra utenza mobile, effettivamente usata dall'indagato, atteso che le modalità tecniche dell'intercettazione non incidono sul diritto costituzionale alla segretezza della comunicazione, a presidio del quale interviene la valutazione del giudice, ed atteso altresì che, ove il provvedimento di autorizzazione riguardi cellulari a tecnologia GSM (che consentono di attivare un cellulare con schede intestate a persone diverse da chi lo utilizza), deve ritenersi implicita l'estensione dell'autorizzazione a tutte le utenze che risultino di volta in volta attivate sull'apparecchio mediante la prassi del cambio delle schede telefoniche, sempre che tali schede siano in uso alla medesima persona indagata, nei riguardi della quale l'intercettazione sia stata ritualmente autorizzata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/03/2001, n. 17832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17832 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOSAPIO MAURO DO - Presidente - del 28/03/2001
1. Dott. OLIVIERI RENATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BOGNANNI SALVATORE " N. 1482
3. Dott. LICARI CARLO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROMIS VINCENZO " N. 001781/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. Di MODENAnei confronti di:
1) RA DO N. IL 19/11/1974
avverso ORDINANZA del 30/11/2000 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Antonio Leo, il quale ha chiesto annullarsi senza rinvio della sentenza impugnata.
OSSERVA
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del 30/11/2000, con la quale il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del riesame, ha parzialmente confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 27/6/2000 nei confronti di RA DO dal G.I.P. presso il Tribunale di Modena per il reato di detenzione illegale di sostanza stupefacente del tipo cocaina, nel senso che, mentre restavano presidiati da idonea gravità indiziaria i fatti contestatigli nel mese di settembre 1999, altrettanto non era ritenuto per i fatti contestatigli nel mese di ottobre 1999 e concernenti una fornitura di Kg. 1,5 di cocaina, in relazione ai quali, quindi, era disposta la scarcerazione del RA, previo annullamento in parte "de qua" del citato provvedimento restrittivo. A sostegno dell'impugnazione il ricorrente ha dedotto violazione della legge.
Premesso di aver dovuto disporre per ragioni di urgenza, con proprio decreto, che l'utenza telefonica mobile in uso al RA, relativamente alla quale era stata ritualmente autorizzata dal G.I.P. presso il Tribunale di Modena l'operazione di ascolto, fosse sostituita con altra (0339/8801777), sempre in uso al medesimo indagato, senza però chiederne la convalida al giudice entro i termini di legge, il Procuratore della Repubblica, odierno ricorrente, ha contestato che, in tal modo operando, avesse provocato l'inutilizzabilità delle relative intercettazioni telefoniche, ritenute dal G.I.P. valido riscontro delle accuse mosse dal chiamante in correità Speciale AN in riferimento all'episodio di acquisto di Kg. 1,5 di cocaina.
Ciò perché, secondo il ricorrente, la normativa in materia non fa riferimento allo specifico mezzo tecnico che materialmente viene sottoposto ad operazione di captazione delle conversazioni, ma alle conversazioni in sè, essendo costituzionalmente tutelato non il mezzo tecnico ma il diritto del cittadino alla trasmissione del pensiero, la cui invasione, nella fattispecie, era stata legittimamente autorizzata, in presenza dei presupposti di legge, con provvedimento del G.I.P.; in conclusione, a parere del ricorrente, rispetto alla autorizzazione del G.I.P., il provvedimento del P.M. di sostituzione della scheda cellulare originaria con quella risultata effettivamente in uso all'indagato al momento dell'esecuzione della disposta intercettazione, si è posto come attuativo della autorizzazione del giudice, non meritevole, pertanto, della sanzione di inutilizzabilità ritenuta dal Tribunale del riesame. Il ricorso è meritevole di accoglimento per quanto di ragione. L'assunto, posto a base dell'ordinanza impugnata, secondo il quale il P.M., disponendo la sostituzione dell'utenza del RA da intercettare con altra in uso al medesimo indagato, senza sottoporre il proprio decreto alla convalida del G.I.P., abbia dato luogo alla violazione di quanto statuito, a pena di inutilizzabilità dei risultati delle effettuate intercettazioni, dall'art. 267, comma 2^ c.p.p., è destituito di fondamento.
Premesso che con decreto del G.I.P., sono state autorizzate le operazioni di intercettazione sull'utenza del telefonino mobile in uso all'epoca al RA, risulta che il P.M., con il contestato decreto, nel prendere atto che, prima della scadenza del termine di durata delle intercettazioni autorizzate, l'indagato, per cautelare l'attività illecita, aveva utilizzato altra scheda telefonica, e, precisamente, quella n^. 0339/8801777, ha disposto che l'operazione di ascolto autorizzata proseguisse su tale ultima utenza telefonica, osservando che essa era pur sempre in uso al medesimo indagato, a carico del quale persistevano i gravi indizi di reato e tutti gli altri presupposti già valutati positivamente dal G.I.P.. Trattasi di motivato provvedimento attuativo delle operazioni di intercettazione telefonica ritualmente autorizzate dal G.I.P. nei confronti del medesimo indagato, come tale legittimamente adottato dal P.M. per la ragione che la prosecuzione dell'attività di captazione dei messaggi informatici digitali, tipici dei radiotelefoni GSM, non coinvolgeva altre persone, riguardando l'apparecchio mobile con la scheda cellulare in quel momento in uso allo stessa persona fisica dell'indagato, tanto sostanzialmente essendo stato l'oggetto della concessa autorizzazione del G.I.P.. Occorre, in proposito, considerare che la rapida evoluzione tecnica dello scambio di messaggi vocali per il tramite dei radiotelefoni GSM, comportante la facile possibilità di attivare un apparecchio mobile con schede cellulari intestate a persone diverse da chi le utilizza di fatto per le ragioni più disparate, rende giustificata l'implicita l'estensione del provvedimento autorizzativo a tutte le utenze che risultino di volta in volta essere attivate sull'apparecchio mediante la prassi del cambio delle schede telefoniche, sempre che tali utenze cellulari siano in uso alla medesima persona indagata nei riguardi della quale l'attività di intercettazione sia stata ritualmente autorizzata. Di conseguenza, proprio perché in concreto finalizzata ad intercettazione solo le conversazioni telefoniche dell'indagato, la prosecuzione delle intercettazioni disposta dal P.M. in relazione alla nuova scheda cellulare di fatto utilizzata al momento dal predetto, deve ritenersi legittimata dall'autorizzazione giudiziale di cui costituisce la sostanziale esecuzione, con la conseguenziale piena utilizzabilità dei relativi risultati, non abbisognevole, quindi, della postuma convalida del G.I.P., prevista invece per i casi in cui l'avvio "ex novo" di operazioni di intercettazione si prospetti con carattere di urgenza.
Dall'anzidetto consegue che l'ordinanza del Tribunale del riesame va annullata senza rinvio nella parte in cui il provvedimento restrittivo è stato annullato relativamente a tutti i fatti contestati, fatta eccezione per quelli accaduti nel mese di settembre 1999.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla parte in cui annulla l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per tutti i fatti contestati, fatta eccezione per quelli accaduti nel mese di settembre 1999.
Dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'istituto penitenziario competente, perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23, comma 1 bis, Legge 8/8/1995, n. 332. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2001