Sentenza 10 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2003, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE 00 1 4 6 / 03 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N. 13477/00 Dott. Antonio SAGGIO Dott. Giovanni LOSA 322 Cron. CRISCUOLO Dott. Alessandro Consigliere Rep. 53 Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Ud.06/05/02 - Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IT NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO COSSA 13, presso l'avvocato DE VINCENTI MOLINARI, rappresentato e difeso dall'avvocato ARRIGO MOLINARI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CURATELA FALLIMENTO BAR SAULI S.A.S. DI IT NI & C.; intimato avversO il decreto della Corte d'Appello di GENOVA, 2002 depositato il 11/04/00; 1004 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 06/05/2002 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte d'appello di Genova, con decreto pubblica- to 1'11 aprile 2000, rigettava il reclamo proposto da NO TO (con il ministero di un difensore) con- tro il decreto di chiusura del fallimento della società in a.s. Bar Sauli di TO NO e C. e dello stes- illimitatamente so TO quale socio-accomandatario inammissibile il reclamo responsabile;
e dichiarava proposto personalmente dal TO. Giudicava la Corte di merito che i motivi posti a fondamento del reclamo а norma dell'art. 119, c.2, 1.f. non attenessero alla fase successiva alla "ripartizione finale" e sarebbero dovu- ti essere opposti alla definizione delle precedenti fa- si e in particolare la questione relativa all'esercizio di eventuali azioni revocatorie ben sarebbe potuta por- si in sede di discussione del rendiconto del curatore: sicchè, attuato il riparto finale dell'attivo "senza impugnazioni di sorta da parte del TO", la procedu- ra doveva necessariamente concludersi a norma dell'art. 118, sub 5, 1.f. con il decreto di cui al consecutivo Cateri 2 art. 119 e non rimaneva "che prendere atto che nessuna azione giudiziaria è stata avviata dagli organi della procedura, nell'ambito dell'apprezzamento di cui di- spongono, per il recupero dei presunti crediti vantati dal TO", mentre non risultava documentato l'avvio di alcun procedimento penale in ipotesi rilevante sullo sviluppo della procedura. Contro questo decreto NO TO ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo. La curatela del fallimento non ha svolto difese in questa fase. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di impugnazione NO TO, avendo premesso in "fatto” rilievi critici di merito Sulla conduzione della procedura (e in particolare sul- le modalità della vendita dell'azienda "Bar Sauli" già gestita dal debitore fallito), deduce in "diritto" "nullità dell'ordinanza, violazione di legge e omessa motivazione" e lamenta che la Corte di merito non abbia "tenuto conto in alcun modo di quanto dedotto nel re- clamo anche nell'interesse nell'interesse pubblico e truffati dei creditori che sono stati evidentemente dalla procedura". Il motivo, così formulato, è palesemente inammissi- Cosevir bile. 3 Si deve infatti subito rilevare che il decreto pro- nunciato dalla Corte d'appello, in sede di reclamo, a norma dell'art. 119, c.2., 1.f. è impugnabile con ri- corso per cassazione a norma dell'art. 111, c.7, Costi- tuzione "per violazione di legge", non essendo perciò dato il controllo di legittimità sulla adeguatezza del- la motivazione, che per altro nella specie il ricorren- te genericamente censura senza cogliere la ineccepibile ragione della decisione di rigetto (perciò non critica- ta), secondo cui, in fattispecie di chiusura di falli- mento per riparto finale dell'attivo (a norma dell'art. 118, n. 3, 1.f.), con il reclamo ex art. 109 c.2 l.f. sono deducibili rilievi che attengono alla fase conclu- siva, essendo perciò precluso di mettere in quella sede in discussione questioni che ineriscono alle precedenti fasi e che dovevano essere dedotte nei modi specifica- mente previsti nello sviluppo progressivo della proce- dura. Basti aggiungere, infine, che la generica espres- sione "violazione di legge", impiegata dal ricorrente che non indica alcuna disposizione normativa che sareb- be stata disattesa nella decisione impugnata, non può certo valere a qualificare l'impugnazione in conformità alla previsione di cui all'art. 111, c.7., Costituzio- loterw ne. Inammissibile essendo l'unico motivo di censura, il ricorso è, esso stesso, inammissibile. Poichè il curatore del fallimento intimato non ha svolto difese in questa fase, non v'è ragione di prov- vedere in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiarava inammissibile il ricorso. Roma, 6 maggio 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente (Antonio Saggio) (Giovanni Losavio) sam ulosaur Витин CORTE RUPREC IL CANCEДLIERE Hanchi Deg 5