Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/02/2001, n. 2880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2880 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
E N IO 6 8 Z 9 1 A / R 4 5 / T 6 IS . 2 ее N . G TARUBBLICA ITALIANA .R E 02880/0 1 1 B .P R . D L A L L D E A D . E U I B T IB S A N N TR T E E S 1 S I 3 E NOME DEL POPOL ITAI 1 IA A . R N E T A LA CORT M Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria INVIM SPESE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: INCREMENTATIVE - Presidente R.G.N. 10374/98 Dott. Vincenzo CARBONE Consigliere Cron. 5938 Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Rep. Dott. Eugenio AMARI Consigliere Ud. 21/09/00 Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere Dott. EP FALCONE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio کر dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti 1500 ✓ LA RANA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA 11 5 MAR 2001 IL CANCELLIERE VIA TOMACELLI 103, presso lo studio dell'avvocato ELTI DI RODEANO GIANFILIPPO, che lo difende unitamente CANCELLERIA all'avvocato SPACCESI VALENTINI IOLANDA, giusta mandato a margine;
ricorrente ·
contro
UFF REGISTRO VASTO, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, elettivamente 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELO PORTOGHESI STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2000 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1471 CAMPIONE CIVILE controricorrente - -1- N. 73016 avverso la sentenza n. 240/97 della Commissione tributaria regionale di L'AQUILA, depositata il 10/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/00 dal Consigliere Dott. EP FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto pubblico del 30.11.1991 i coniugi SQ AD e La AN EP hanno venduto al centro di Riabilitazione Lars e C. s.n.c. di IU LL una casa sita in Sarno per il prezzo di lire 220.000.000. L'ufficio del Registro di Vasto ha riconosciuto congrui i valori iniziale e finale dichiarati nonché le spese incrementative sostenute negli anni 1981 e 1982, mentre ha disconosciuto quelle sostenute negli anni 1971 e 1972 per lire 40.000.000. La Commissione Tributaria di primo grado ha accolto il ricorso proposto dal contribuente La AN, mentre la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'ufficio. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso il contribuente. Il Ministero delle Finanze ha depositato atto di costituzione in giudizio. Il contribuente ha depositato una memoria. Motivi della decisione Con l'unico articolato motivo è stata dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 18 d.p.r. n.643/72, violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 disposizioni sulla legge in generale, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., sul presupposto che erroneamente è stata chiesta una documentazione idonea a provare le spese incrementative sostenute prima dell'entrata in vigore del citato art.18. A parere del ricorrente, l'onere previsto dalla norma può valere per l'avvenire, mentre erroneamente è stato affermato che esso vale anche per il passato, quando cioè l'art. 18 del d.p.r. n.643/72 non era ancora entrato in vigore. Sotto altro profilo, poi, è stata dedotta omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione poiché il giudice ha ritenuto legittimo il comportamento dell'ufficio che, quando ha dovuto percepire l'imposta, ha accettato il valore dichiarato dalla contribuente (che era superiore di tre volte al valore catastale), mentre poi, quando ha dovuto valutare le spese incrementative, ha fatto riferimento al valore catastale inferiore alle stesse spese incrementative. Ritiene la Corte che il ricorso è fondato e merita accoglimento dal momento che non sussistono ragioni per assegnare valore retroattivo all'art. 18 del d.p.r. n. 634/72 che, introducendo per alcuni soggetti l'obbligo di dichiarazione a fini Invim, al quarto comma ha previsto per le spese Jofthe 1 (incrementative) effettuate dopo l'entrata in vigore della legge di che trattasi “la dichiarazione deve essere corredata dalla documentazione relativa”. Correttamente il legislatore ha limitato l'onere della prova documentale solo per le spese effettuate dopo l'entrata in vigore della legge (non potendosi ovviamente richiedere per il passato l'esistenza di una documentazione di cui nessuna norma tributaria parlava). Per le spese sostenute in epoca anteriore, per il contribuente è sufficiente l'assolvimento dell'onere della dichiarazione (poiché chiaramente tali spese non potrebbero essere mai riconosciute se non venissero dichiarate). D'altra parte, correlativo a questo onere deve essere ritenuto sussistente per l'ufficio un potere di valutare la congruità delle spese medesime (non potendo evidentemente assegnare un valore assoluto alla parola del dichiarante). Questa Corte ha già deciso negli stessi sensi una fattispecie analoga con la sentenza n. 1511/1990 e non sussistono valide ragioni per discostarsi da tale orientamento. La sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio al altra Sezione della Commissione Tributaria dell'Aquila per la valutazione della congruità delle spese di cui di discute, valutazione che costituisce giudizio di merito.
P.Q.M.
Accoglie in ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al altra sezione della Commissione Regionale dell'Aquila anche per le spese. Così deciso in Roma il 21.9.2000 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il Presidente Il cons. rel. Dr. Vincenzo Carbone Dr. EP Falcone IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA E N 27 FEB. 2001Oggi .... ZIO D.P.R. 26/4/1986 ISTRA IL CANCELLIERE C1 5 . REG N . Innocenzo Battista B LL. A IA D DEL R A TE B. A I SENSI T ESEN TA U IB 1 13 IA R A T . R N E T A M