Sentenza 24 giugno 2003
Massime • 1
Non integra il reato previsto dall'art. 1100 cod. nav. (resistenza o violenza da parte del comandante o dell'ufficiale della nave contro nave da guerra nazionale) il fatto commesso nella laguna veneta ai danni di unità della Guardia di finanza in quanto, per l'espresso disposto dell'art. 1087 stesso codice, alla navigazione interna non si applicano le disposizioni dei successivi articoli da 1088 a 1160, ne' può operare l'estensione introdotta dall'art. 6 della legge 13 dicembre 1956 n. 1409, che è circoscritta all'ambito della vigilanza marittima al fine della repressione del contrabbando dei tabacchi e che, come tale, non è suscettibile di applicazione analogica. (Fattispecie relativa a misura di cautela personale disposta per atti di violenza commessi, mediante repentine e pericolose manovre, contro un'imbarcazione della Guardia di finanza da due persone sorprese mentre pescavano abusivamente vongole a bordo di un natante nella laguna veneta).
Commentario • 1
- 1. Dovere di soccorso dei naufraghi (Cass. 6626/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 agosto 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/06/2003, n. 34028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34028 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Luigi Sansone Presidente
1. Dott. Francesco Romano Consigliere
2. Dott. Saverio Mannino Consigliere
3. Dott. Francesco P. Gramendola Consigliere
4. Dott. Francesco Ippolito Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO NI, nato a [...] il [...];
2) ZO AV, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Venezia, emessa il 14 marzo 2003.
Letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
Udita la relazione del Cons. F. Ippolito;
Udita la requisitoria del Procuratore Generale, G. Galati, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
L'avv. Vincenzo Pelaggi, in qualità di difensore di NI RO e AV ZO, pescatori veneziani, ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Venezia confermò l'obbligo di dimora, disposto dal giudice per le indagini preliminari in data 28 febbraio 2003 in relazione ai reati di cui agli artt. 1081-1100 del codice della navigazione (resistenza o violenza contro nave da guerra) contestato ad entrambi per avere essi (sorpresi dalla Guardia di Finanza mentre pescavano abusivamente vongole nella laguna a bordo di un natante "Breeze") commesso atti di violenza contro l'imbarcazione della Guardia di Finanza con repentine e pericolose manovre, nonché in relazione al reato di cui agli artt. 81 e 337 cod. pen. (resistenza a pubblico ufficiale) a carico del solo RO perché, mediante il lancio a distanza ravvicinata di due ceste di vongole contro due agenti della Guardia di Finanza, usava violenza al fine di impedire l'arresto del natante guidato dal ZO.
Il ricorso, che deduce erronea applicazione della legge penale e dell'art. 274 cod. proc. pen., è fondato. Il reato proprio, previsto dall'art. 1100 cod. nav. a carico del comandante o dell'ufficiale "della nave che commette atti di resistenza o di violenza contro una nave da guerra nazionale" non sussiste per l'espressa disposizione dell'art. 1087 cod. nav., "alla navigazione interna non si applicano le disposizioni degli artt. 1088-1160" del codice della navigazione.
Nè può farsi riferimento all'estensione introdotta dall'art. 6 della legge 13 dicembre 1956 ("il capitano della nave nazionale che commette atti di resistenza o di violenza contro una unità di naviglio della guardia di finanza è punito con le pene stabilite dall'art. 1100 del codice della navigazione") che - ferma la natura di reato proprio del "capitano della nave nazionale" - come tutte le disposizioni di tale legge, è circoscritta all'ambito della "vigilanza marittima al fine della repressione del contrabbando dei tabacchi" e che, come ogni fattispecie incriminatrice, non è suscettibile di applicazione analogica.
Ridimensionata la vicenda nei più realistici termini della fattispecie prevista dall'art. 337 cod. pen., fondata risulta anche la dedotta violazione dell'art. 274 cod. proc. pen.: l'esigenza della misura cautelare è basata sull'apodittica asserzione di un "pericolo di recidivanza di condotte analoghe in occasione di futuri controlli finalizzati a reprimere la pesca abusiva", mentre la norma impone una effettiva motivazione - nella specie mancante - sul "concreto pericolo" di reiterazione criminosa in relazione a "specifiche modalità o circostanze del fatto" o alla personalità dell'indagato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali.
Va perciò annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarata la cessazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora adottata dal giudice per le indagini preliminari.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata la misura cautelare.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA l'8 AGOSTO 2003.