Sentenza 5 luglio 2012
Massime • 1
In tema di esigenze cautelari, ai fini della valutazione sulla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato il giudice può utilizzare le annotazioni relative ai precedenti penali dell'indagato tratte dall'archivio informatico del Ministero degli interni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/2012, n. 33595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33595 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2012 |
Testo completo
335 95 / 12 M REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE sent. n. sez..1199 Composta da: Antonio Agrò CC-05/07/2012 - Presidente - Francesco Serpico R.G.N. 20418/2012 Giacomo Paoloni Anna Petruzzellis Relatore - Giorgio Fidelbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. HR RE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/04/2012 del Tribunale di Genova;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La difesa di HR RE propone ricorso avverso l'ordinanza del 27/04/2012 del Tribunale di Genova con la quale è stato parzialmente accolto il riesame proposto avverso il provvedimento del Gip di applicazione nei suoi confronti dell'obbligo di una doppia presentazione giornaliera alla p.g. in relazione ai reati di resistenza e lesioni aggravate, consumati nel corso di una manifestazione sindacale, riducendo l'obbligo ad unico controllo giornaliero. Con il primo motivo si eccepisce violazione di legge per avere il Tribunale valutato, per accertare le esigenze cautelari, gli elementi ricavabili dall'archivio elettronico del Ministero dell'Interno, inutilizzabili, contestando il richiamo compiuto in argomento a pronunce di legittimità che hanno accertato la correttezza di tale procedimento, in quanto i precedenti richiamati riguardano altri provvedimenti, non di natura amministrativa, quale quello esaminato nella specie, ove non risulta acquisito il dato originario, fonte dell'annotazione informatica. Sotto il medesimo profilo si contesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, poiché, pur dando conto che in tal modo fosse possibile solo acquisire dati, di essi si è operata una valutazione di merito senza considerare che in tale registro confluiscono atti privi di previa valutazione di fondatezza, esclusi dal controllo dell'a.g., in modo che in tale registro permangono anche elementi superati da decisioni di archiviazione o con diverso esito, sottratte ad un costante aggiornamento. Si lamenta inoltre violazione di legge per avere il giudicante configurato l'obbligo di presentazione in contestualità con manifestazioni, applicandolo di fatto come la misura di prevenzione prevista dall'art. 6 l. 13 dicembre 1989 n. 401, con concreta limitazione del diritto di manifestazione del pensiero, consentendo inoltre alla pg. di modulare i tempi dell'osservanza di tale obbligo, con evidente violazione di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. L'eccezione in rito, attinente l'inutilizzabilità delle annotazioni emergenti dal registro informatico di cui all'art. 9 I. 1 aprile 1981 n. 121 è svolta in via astratta, senza considerare quali informazioni specifiche siano state utilizzate nel concreto dal giudicante. Sul punto il Gip ha posto in rilievo la presenza di due precedenti giudiziari a carico dell'interessato, costituiti da denunce per reati di resistenza, consumati in occasione di manifestazioni di protesta svolte sul territorio nazionale, traendone conclusioni in merito all'elevato pericolo di reiterazione che risultano fondate su dati concreti, e non contestati nel merito dalla difesa, la quale, a fronte di tale circostanziato riferimento, non ha allegato un diverso, favorevole sviluppo delle indagini per l'interessato. È del tutto pacifico che tra i comportamenti che il giudice deve valutare per operare un giudizio prognostico, quale quello sulla pericolosità, un elemento di rilievo è costituito dalle condotte sfociate in accertamenti giudiziari in corso, che costituiscono una delle basi valutative della pericolosità sulla base di una chiara previsione dell'art. 133 cod. pen., che opera testuale riferimento a tali elementi nel tratteggiare le circostanze rilevanti al fine della ricostruzione della capacità a delinquere della persona sottoposta all'accertamento penale e costituisce pertanto uno dei dati concreti ai quali ancorare una valutazione prognostica quale quella richiesta dall'art. 274 cod. proc. pen (Sez. 6, Ordinanza n. 29405 del 11/07/2006, dep. 24/08/2006, imp. Fumarola, Rv. 234974). La circostanza che le annotazioni relative a tali eventi siano state tratte dal registro previsto dalla normativa citata, non lo rende, per ciò solo, dato inutilizzabile, posto che la sanzione processuale è circoscritta agli ulteriori elementi desumibili dal registro citato, in quanto l'art. 9 comma 2 1. cit. 2 Cassazione sezione VI, rg 20418/2012 espressamente prevede la possibilità di accesso da parte dell'autorità giudiziaria per acquisire dati richiamati dal codice procedurale, tra i quali quelle attinenti le precedenti denunce, come è ovvio che avvenga, considerato che solitamente tali circostanze si desumono da indicazioni contenute nelle informative di reato, paragonabili, sul piano della natura giuridica, alle annotazioni di cui si tratta. Del resto, l'inutilizzabilità prevista dalla disposizione di legge in esame è strettamente correlata all'ampiezza delle possibili annotazioni ivi contenute, che possono riguardare condotte che delineano la personalità dell'interessato rilevanti ai fini generici della prevenzione, queste del tutto inutilizzabili in quanto contenenti dati sensibili, ma non può attingere le circostanze valutate in questa sede, che sono desumibili anche aliunde, solo in ragione del mezzo attraverso il quale tali notizie sono state veicolate nel processo, come espressamente si desume dalla delimitazione di tale profilo di inutilizzabilità previsto dall'art. 9 comma 4 che dispone "nessuna decisione giudiziaria implicante valutazioni di comportamenti può essere fondata esclusivamente su elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un profilo della personalità dell'interessato", che deve leggersi unitamente alla disposizione sopra richiamata, a dimostrazione che non la provenienza, ma il contenuto dell'informazione caratterizza l'ambito valutabile da parte del giudice. Come si è già osservato, i circostanziati riferimenti operati non risultano contrastati dalla difesa, che ipotizza la possibilità di eventuali provvedimenti di archiviazione seguiti alle denunce, senza dimostrarne l'esistenza, con deduzione che risulta generica. Per contro la natura cautelare dell'accertamento nel corso del quale sono stati utilizzati i dati riferiti non impone l'applicazione della delimitazione di utilizzazione di cui all'art. 10 legge cit. in esame, invocato dalla difesa, risultando del tutto evidente che l'approfondimento successivo sulla persistenza delle pendenze giudiziarie potrà essere suscettibile di valutazioni modificative, ma non è idoneo a scardinare la portata della valutazione prognostica operata in sede cautelare di urgenza.
2. Analoghe valutazioni devono svolgersi quanto alle ulteriori contestazioni;
il provvedimento cautelare, come modificato in sede di riesame, ha imposto la presentazione dell'interessato una volta al giorno dinanzi alla p.g., demandando a questa esclusivamente l'individuazione degli orari in cui tale adempimento deve essere svolto, per consentire la sua esplicazione nel rispetto delle esigenze del sottoposto a misura, ed amministrative dei controllori. Conseguentemente non risulta rimessa agli agenti alcuna autonomia valutativa 3 Cassazione sezione VI, rg 20418/2012 sull'an o il quantum della misura, ma esclusivamente sugli strumenti della sua concreta applicazione. L'indicazione offerta dal giudice in merito al rilievo da conferire, nella specificazione delle modalità esecutive, anche alla concomitanza di eventuali manifestazioni per l'individuazione dell'orario per l'adempimento quotidiano, non risulta idonea a produrre illegittime limitazioni della libertà di associarsi, in violazione della disposizione di cui all'art. 18 Cost., poiché la stessa disposizione espressamente subordina l'esercizio di tale diritto a modalità che non violino le disposizioni penali, esigendo anche l'esercizio di tale diritto il contemperamento tra esigenze di libertà dell'interessato, e di cautela della società. Nella specie, richiamati gli indizi sul reato contestato e le valutazioni di pericolosità desunte dalla presenza di denunce per episodi analoghi, la limitazione conseguente all'applicazione della misura risulta conforme all'esercizio del diritto costituzionalmente riconosciuto, imponendosi, in ragione degli indicatori di pericolosità individuati, una valutazione di adeguatezza alle esigenze concrete, che risulta congruamente valutata. Le specificazioni rese dal giudice riguardo alle modalità applicative, escludono qualsiasi discrezionalità da parte della p.g. e, conseguentemente la pretesa illegittimità della decisione di delega di poteri al riguardo.
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 05/07/2012. Il PresidenteIl Presidence . Il Consigliere estensore Antonio Agro Anna Petruzzellis DEPOSITATO IN CANCELLERIA L 03. SET 2012 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Espos Cassazione sezione VI, rg 20418/2012