Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/05/1998, n. 9758
CASS
Sentenza 19 maggio 1998

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Massime1

Per la configurazione del reato di patrocinio infedele, di cui all'art. 380 c.p. - che è reato proprio, nel senso che soggetto attivo deve essere il "patrocinatore" - non è sufficiente che l'avvocato si renda genericamente infedele nell'adempimento dei doveri scaturenti dall'accettazione dell'incarico affidatogli, essendo necessaria, al contrario, quale elemento costitutivo del reato, la pendenza di un procedimento nell'ambito del quale deve realizzarsi la violazione degli obblighi assunti con il mandato: la valenza penale dell'attività del patrono deve ricondursi, infatti,al momento effettivo dell'esercizio della giurisdizione. Tuttavia, neppure è sufficiente che il comportamento produca esclusivamente la lesione dell'interesse concernente il normale funzionamento della giustizia, richiedendo anche la legge, ai fini della consumazione del reato, che sia arrecato un nocumento al soggetto privato (Nella specie è stata esclusa la sussistenza del reato nel comportamento del patrocinatore il quale, assuntosi l'incarico di dare corso all'offerta di una somma per il rilascio di un terreno agricolo e, in caso di mancata accettazione, di intimare il precetto per l'esecuzione del rilascio, aveva omesso il compimento di tali atti - ritenuti dalla Corte entrambi extragiudiziali - assicurando, falsamente di avervi provveduto).

Commentario1

  • 1Patto di quota lite è truffa contrattuale se .. (Cass. 25766/23)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 ottobre 2023

    Integra il reato di truffa contrattuale, la condotta consistente nel far sottoscrivere ad un cliente, senza informarlo circa l'effettiva valenza, un patto di quota lite, non rilevando l'intervenuta sottoscrizione del patto e la mancanza di querela di falso, ove la mancata adeguata rappresentazione del suo contenuto sia frutto di condotte decettive susseguitesi per tutto il periodo intercorrente tra la formale sottoscrizione del negozio e la revoca del mandato e concretizzatesi nel non avanzare formale richiesta di pagamento del debito (pur prevista dallo stesso patto), ma nel porre in essere una serie di azioni giudiziarie in uno stretto lasso di tempo, sfruttando la mancata conoscenza …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/05/1998, n. 9758
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9758
Data del deposito : 19 maggio 1998

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