Sentenza 19 maggio 1998
Massime • 1
Per la configurazione del reato di patrocinio infedele, di cui all'art. 380 c.p. - che è reato proprio, nel senso che soggetto attivo deve essere il "patrocinatore" - non è sufficiente che l'avvocato si renda genericamente infedele nell'adempimento dei doveri scaturenti dall'accettazione dell'incarico affidatogli, essendo necessaria, al contrario, quale elemento costitutivo del reato, la pendenza di un procedimento nell'ambito del quale deve realizzarsi la violazione degli obblighi assunti con il mandato: la valenza penale dell'attività del patrono deve ricondursi, infatti,al momento effettivo dell'esercizio della giurisdizione. Tuttavia, neppure è sufficiente che il comportamento produca esclusivamente la lesione dell'interesse concernente il normale funzionamento della giustizia, richiedendo anche la legge, ai fini della consumazione del reato, che sia arrecato un nocumento al soggetto privato (Nella specie è stata esclusa la sussistenza del reato nel comportamento del patrocinatore il quale, assuntosi l'incarico di dare corso all'offerta di una somma per il rilascio di un terreno agricolo e, in caso di mancata accettazione, di intimare il precetto per l'esecuzione del rilascio, aveva omesso il compimento di tali atti - ritenuti dalla Corte entrambi extragiudiziali - assicurando, falsamente di avervi provveduto).
Commentario • 1
- 1. Patto di quota lite è truffa contrattuale se .. (Cass. 25766/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 ottobre 2023
Integra il reato di truffa contrattuale, la condotta consistente nel far sottoscrivere ad un cliente, senza informarlo circa l'effettiva valenza, un patto di quota lite, non rilevando l'intervenuta sottoscrizione del patto e la mancanza di querela di falso, ove la mancata adeguata rappresentazione del suo contenuto sia frutto di condotte decettive susseguitesi per tutto il periodo intercorrente tra la formale sottoscrizione del negozio e la revoca del mandato e concretizzatesi nel non avanzare formale richiesta di pagamento del debito (pur prevista dallo stesso patto), ma nel porre in essere una serie di azioni giudiziarie in uno stretto lasso di tempo, sfruttando la mancata conoscenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/05/1998, n. 9758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9758 |
| Data del deposito : | 19 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dai Signori: Udienza pubblica
Dott. Renato Fulgenzi Presidente del 19 maggio 1998
1. Dott. Giovanni de Roberto Consigliere SENTENZA
2. Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere N. 752
3. Dott. Nicola Milo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Antonino Assennato Consigliere N. 39107/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma,
avverso la sentenza pronunciata il 12 maggio 1997 dalla Corte di appello di Roma nei confronti di BO PP. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Vincenzo Galgano, che ha concluso per l'annullamento con di rinvio della sentenza impugnata. Udito il difensore dell'imputato, avv. Manfredo Rossi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con sentenza del 12 maggio 1997 il Pretore di Roma assolveva perché il fatto non sussiste BO PP dal delitto di cui all'art. 380 c.p., contestatogli perché, nella qualità di esercente la professione di avvocato, dopo aver accettato il 21 luglio 1990 da QU LI l'incarico di proporre l'offerta formale di lire 30 milioni a RA PE, offerta da attivare entro e non oltre il 19 febbraio 1991 per il rilascio di un terreno agricolo in conformità del disposto della sentenza n. 23 del 1985 della Corte di appello di Roma, confermata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 11241 del 1989, e di intimare il precetto per l'esecuzione, ometteva il compimento di tali atti, assicurando falsamente di avervi provveduto;
e così, rendendosi infedele ai propri doveri professionali, recava nocumento agli interessi del QU. Il Pretore perveniva alla statuizione assolutoria, pur precisando che i fatti si erano svolti come descritti nell'imputazione, perché mancherebbe nel caso di specie 11 instaurazione di un procedimento davanti all'autorità giudiziaria, da ritenere presupposto per l'ipotizzabilità stessa del reato di cui all'art. 380 C.P. Infatti, l'avv. BO avrebbe assunto nei confronti del QU un impegno professionale avente ad oggetto la proposizione dell'offerta reale imposta dal giudicato civile come condizione per l'immissione in possesso nel fondo alienato ad un terzo in violazione del diritto di prelazione del QU;
con la conseguenza che solo in caso di rifiuto dell'offerta avrebbe dovuto attivare la procedura esecutiva. Ma l'operazione in parola non potrebbe ritenersi inserita in un procedimento davanti all'autorità giudiziaria. L'offerta reale - afferma il Pretore - è operazione di natura extra-processuale disciplinata dal codice civile, "consistente nel deposito di una somma a favore dell'avente diritto ad opera dell'U.G., su richiesta del debitore e, dunque, attività del privato;
la successiva attività di proposizione, previa convalida dell'offerta, della procedura esecutiva, si pone come eventuale rispetto all'avvenuta offerta reale non accettata dal creditore e presuppone, per definizione, esaurita la fase del procedimento di cognizione mentre non può dirsi intrapresa la fase del procedimento esecutivo". L'avv. BO si era, appunto, impegnato a proporre l'atto introduttivo di quella procedura allorché se ne fosse presentata la necessità.
Ha proposto ricorso diretto per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma, denunciando inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 380 c.p., nonché degli artt. 1209 e segg. cod. civ. Premesso che l'attività dell'avvocato davanti all'autorità giudiziaria inizia con il primo atto della serie procedimentale per terminare con l'atto o con l'attività conclusiva della stessa serie, non essendo compatibile una frammentazione dell'attività professionale in corrispondenza delle singole attività processuali, il Pubblico ministero ricorrente ravvisa nelle norme contenute nel codice civile in tema di offerta reale disposizioni di natura processuale, per di più caratterizzate da una serie di atti concretizzantisi in un procedimento che inizia con l'atto di intimazione per concludersi con la sentenza di convalida del deposito, salvo che il debitore non abbia accettato l'offerta o il successivo deposito.
Senza contare le peculiarità della fattispecie concreta, per lo scaturire l'offerta da una sentenza, così da rappresentare un subprocedimento imposto dalla sentenza stessa, disciplinato nei tempi e condizionante la concreta realizzazione del diritto, inserendosi come momento del procedimento giurisdizionale di retratto, destinato a concludersi con l'immissione nel possesso dell'immobile. In prossimità dell'odierna udienza il difensore del BO, avv. Manfredo Rossi, ha depositato un'ampia ed articolata memoria, adesiva della decisione impugnata.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Come è noto, il delitto previsto dall'art. 380 c.p. ha natura di reato proprio, nel senso che soggetto attivo deve essere il "patrocinatore", espressione utilizzata dal c.p. 1930 seguendo lo stesso lessico adottato dal codice ad esso previgente, così da perpetuare volutamente l'ampiezza e la genericità di tale presupposto (v. Relazione al Progetto preliminare, n. XVIII: "Si è usato di preferenza il vocabolo patrocinatore, anziché quello di avvocato o procuratore perché esso comprende ogni specie di persone, avvocato o no, munito o no di diploma professionale, e così anche coloro che sono ammessi al patrocinio innanzi ai pretori e ai conciliatori;
analogamente, la Relazione al Progetto preliminare del codice del 1930 precisava che "nel termine generico di patrocinatore è compreso ogni difensore, anche se officioso o gratuito"). Non solo, ma si tratta di un reato proprio dotato di ulteriori contrassegni di specificità derivanti sia da connotati categoriali (l'essere, cioè, stato inserito tra i reati contro l'amministrazione della giustizia) sia (conseguentemente) dal richiedere l'art. 380 c.p. un rapporto di difesa, assistenza o rappresentanza davanti all'autorità giudiziaria. Un profilo, quest'ultimo, qualificato dalla prevalente dottrina come presupposto del delitto, e da intendere come proiezione dinamica dello status richiesto dalla norma incriminatrice. Se è pur vero, perciò, che ai fini della integrazione della fattispecie è indifferente la tipologia di rapporto tra patrocinatore e parte, è anche vero che è sempre indispensabile che vi sia un'effettiva difesa, assistenza o rappresentanza di una parte davanti ad un'autorità giudiziaria. Con la conseguenza che è necessaria la pendenza di un procedimento civile, penale o amministrativo.
Va segnalato però come una prima presa di posizione di questa Corte, decisamente avversata dalla quasi unanime dottrina, si è espressa nel senso che presupposto del reato previsto dall'art. 380 c.p. è l'esercizio della difesa, rappresentanza o assistenza davanti all'autorità giudiziaria, inteso come oggetto di un rapporto di prestazione professionale e non già come estrinsecazione effettiva di un'attività processuale. Derivandone a corollario che per la sussistenza del reato è sufficiente che il patrocinatore si renda infedele nell'adempimento dei doveri scaturenti dall'accettazione dell'incarico affidatogli, anche se questa infedeltà non si manifesti in un atto processuale, non essendo richiesta dalla legge neppure la pendenza di una lite (Sez. III, 10 febbraio 1961, Desideri). Così da interpretare il disposto dell'art. 380 c.p. come teso a tutelare l'oggetto della prestazione professionale, anticipando la consumazione del delitto al momento in cui si perfeziona il negozio di patrocinio, costituente la fonte della detta prestazione e del dovere di corrispondere gli onorari. Ma si tratta di una linea interpretativa del tutto isolata. Subito dopo tale decisione si rilevò in dottrina come l'affermazione secondo cui il reato di infedele patrocinio debba prescindere dall'attualità di una prestazione processuale riduca la fattispecie a tutelare un rapporto meramente contrattuale;
un tipo di tutela da ritenere contraddetto dallo scopo eminentemente pubblicistico perseguito dalla norma incriminatrice in esame. Il tutto conformemente alla nozione di "patrocinatore" quale risultante dall'art. 82 c.p.c., che lo configura quale soggetto che esplica una funzione di intermediazione tra le parti e il giudice, con inevitabili riverberi quanto alla specificità del lessico legislativo, puntualmente confermati dagli artt. 84 ed 86 dello stesso codice, riguardante il primo i poteri ed il secondo i doveri del difensore.
Del resto, talora soltanto obiter, la giurisprudenza ha avuto occasione di puntualizzare, come, ai fini della configurabilità del reato di patrocinio infedele, sia necessaria l'esistenza di un effettivo rapporto di rappresentanza, assistenza o difesa (cfr. Sez. VI, 5 dicembre 1975, Caiazza;
Sez. III, 3 giugno 1980, Iacobucci;
Sez. VI, 19 dicembre 1995, Forti), non mancando di fare anche esplicito riferimento alla ravvisabilità di un "procedimento in corso" (Sez. III, 12 dicembre 1978, Abeatici). Fino a che, in epoca più recente, questa Corte ha - e non una sola volta -
perentoriamente affermato il principio secondo cui per la sussistenza del delitto previsto dall'art. 380 c. p. è necessaria la pendenza di un procedimento davanti all'autorità giudiziaria, quale elemento costitutivo del reato;
con la conseguenza che il ricomprendere nella previsione legislativa anche le "attività prodromiche" al procedimento stesso integra una violazione del principio di tipicità della fattispecie penale (Sez. VI, 28 dicembre 1995, Layne;
Sez. VI, 8 luglio 1997, Chiaberti). Il reato, pertanto, deve produrre una lesione dell'interesse concernente il normale funzionamento della giustizia, poco importando rispondere al quesito se il nucleo essenziale di rilevanza ermeneutica rilevabile dalla norma appaia incentrato esclusivamente su tale tipologia di interesse ovvero pure sull'interesse della parte ad una corretta assistenza tecnica. È da ritenere, anzi, che, considerata la fattispecie cosi come costruita dal legislatore, i due interessi si presentino complementari, richiedendo la legge, ai fini della consumazione del reato, che sia arrecato anche un nocumento al soggetto patrocinato. Può, dunque, qui ripetersi che le incriminazione della condotta infedele si concretizza necessariamente nella tutela sia del procedimento sia della parte tradita. Il che comporta che la fondamentale rilevanza interpretativa assegnata al momento della tutela dell'amministrazione della giustizia (ed al complementare interesse del patrocinato) circoscrive la valenza penale di ogni attività del patrocinatore al momento di effettivo esercizio della giurisdizione, oltre tutto secondo regole costituzionalmente presidiate (art. 24 Cost.). Non è da trascurare, però, come dietro la nozione di interesse si celi un momento problematico davvero cruciale, perché il esclusività protettiva (o anche la sola prevalenza) conferita all'interesse della "parte" condurrebbe a circoscrivere il fenomeno in esame entro ambiti di tutela esclusivamente privatistica e che potrebbe pure prescindere da un procedimento in atto. Al contrario, la complementarità fra i due interessi, convergenti nel delineare il effettivo tessuto finalistico della fattispecie, conduce a condizionare la rilevanza penale della violazione delle regole (contrattuali o deontologiche) di fedeltà all'effettiva lesione dell'interesse della giustizia, subordinando la realizzazione del fatto reato alla pendenza di un procedimento.
Ciò posto, l'incarico affidato al ricorrente si inserisce entro schemi strettamente privatistici, non venendo in considerazione se non in via meramente ipotetica l'instaurazione di un procedimento. Per quel che si riferisce all'offerta reale (pure se conseguente ad una pronuncia di accertamento quanto all'esercizio del diritto potestativo di riscatto da parte del retraente a norma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590), si tratta di un'attività di natura extra processuale caratterizzata da un particolare rigore formale per gli effetti che da essa derivano. Il fatto, poi, che l'art. 1207 cod. civ. disponga che gli effetti della mora del creditore decorrono dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di convalida non comporta la processualizzazione dell'incarico ricevuto, che risulta soltanto eventuale, potendo il creditore accettare l'offerta, così determinando l'epilogo della seriazione stragiudiziale.
Per quel che concerne, poi, il precetto (peraltro da inserire nell'area dell'ora richiamata seriazione e, dunque, qui del tutto eventuale), ci si trova in presenza di un atto che precede l'esecuzione forzata e che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, si caratterizza per la sua natura extra processuale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 1998