Sentenza 22 settembre 2005
Massime • 1
Nell'accertamento del reato di infedele patrocinio il giudice non può limitarsi alla valutazione di singoli atti o di scelte avulsi dal contesto nel quale sono inseriti, ma deve collocare l'attività professionale svolta nel quadro della linea difensiva e della strategia di conduzione del processo adottata per il conseguimento del risultato voluto dalla parte, al fine di valutare se il patrocinatore si sia reso volontariamente infedele all'obbligo di curare gli interessi della parte assistita o rappresentata nel processo, alla stregua del mandato ricevuto e di quanto le regole professionali e le incombenze processuali richiedono per l'adempimento di tale obbligo. (Fattispecie in cui il difensore non aveva promosso la procedura esecutiva di rilascio dell'immobile sulla base del dispositivo della sentenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/2005, n. 39924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39924 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi SIg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 22/09/2005
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1123
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 43519/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Caltanissetta;
avverso la sentenza in data 30/03/2004 della Corte di appello di Caltanissetta;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FAVALLI Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore di Giuseppe Aiello, avv. VENTURA Giacomo che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato manifestamente infondato o in subordine una pronuncia assolutoria ex art. 129 c.p.p;
Udito il difensore della parte civile, Giuseppe La Greca che ha chiesto che il reato sia dichiarato estinto per prescrizione. FATTO
1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Caltanissetta ricorre personale Cassazione avverso la sentenza in data 30/03/2004 della Corte di appello di Caltanissetta che - in riforma della sentenza di condanna emessa il 17/09/2003 dal Tribunale di Gela - ha assolto, con la formula "perché il fatto non sussiste", l'avv. Giuseppe Aiello dall'imputazione di infedele patrocinio ( art. 380 c.p.). Secondo tale imputazione l'avv. Aiello "rendendosi infedele ai suoi doveri professionali di avvocato difensore" aveva arrecato " nocumento agli interessi di EL OV, da lui assistita nella causa promossa in sede civile per conseguire la convalida dello sfratto ed il conseguente rilascio di un immobile sito in Gela....., segnatamente non promovendo la procedura esecutiva di rilascio dell'immobile" sulla base del dispositivo della sentenza;
reato commesso in Gela dal luglio al novembre 1996.
2. Nel ricorso si premette che la vicenda dei rapporti intercorsi tra l'avv. Aiello e la sua cliente SI.ra EL sembra essere stata ricostruita dalla Corte di appello in due fasi.
Una prima fase , nei mesi di giugno-luglio 1996, nella quale vi è stato accordo della EL sulla linea di condotta seguita dall'avv. Aiello di non promuovere la procedura esecutiva di rilascio dell'immobile sulla base del solo dispositivo della sentenza, anche in considerazione del fatto che alla EL era stato parallelamente intimato dall'avvocato Giardina, difensore della controparte, il pagamento di somme da questa dovute per altri titoli. Una seconda fase, nei mesi di settembre - ottobre 1996, nella quale - essendo mutate in melius le prospettive economiche della EL - quest'ultima decise di richiedere all'avv. Aiello che si procedesse alla esecuzione della sentenza di rilascio, ritenendosi in grado di completare il pagamento intimato dall'avv. Giardina. Tanto premesso l'ufficio ricorrente sostiene che "la violazione del dovere di lealtà, se vi è stata, si localizza temporalmente nella seconda fase".
È in relazione a questo momento , infatti, che occorreva verificare se l'avv. Aiello avesse disatteso il mandato o violato l'obbligo di fedeltà o lealtà facendo prevalere il suo accordo con l'avv. Giardina sul mutamento di direttiva impartitogli dalla sua assistita. Un tema, questo, eluso dalla sentenza di appello che "malgrado la diffusa e perspicua motivazione" non ha affrontato il problema giuridico di fondo della individuazione del limite tra discrezionalità tecnica e dovere di fedeltà e di lealtà e non ha risolto la questione se l'avvocato potesse dissentire da una nuova disposizione della sua assistita, omettendo tout court di attivarsi ovvero potesse dissentire, ritenendo rischiosa l'iniziativa, ma in tal caso dovesse rimettere il mandato.
L'ufficio ricorrente ravvisa inoltre una evidente illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata nel fatto che la Corte, nella parte finale della motivazione, ha sottolineato che la linea di condotta adottata dall'avv. Aiello era risultata conveniente per la sua assistita mentre, nel corpo della stessa motivazione, aveva sostenuto l'irrilevanza dell'elemento del vantaggio o del danno alla sfera patrimoniale della cliente.
Infine si ritiene che la conclusione assolutoria sia in contraddizione con la premessa secondo cui il difensore può rinunciare al mandato.
2. Ha presentato memoria difensiva l'avv. Aiello ponendo in luce in primo luogo la singolarità di un ricorso per Cassazione presentato dal Procuratore generale dopo che è maturato il termine di prescrizione del reato.
Inoltre l'avvocato Aiello esclude che sia ravvisabile nella parte motiva della sentenza impugnata una interna contraddizione consistente nell'aver prima negato e poi attribuito rilevanza all'esistenza di un pregiudizio patrimoniale della parte civile. Ad avviso dell'avvocato Aiello, infatti, nel primo passaggio della sentenza, l'irrilevanza del pregiudizio patrimoniale della cliente è stata posta in connessione con la specifica condotta omissiva contestata mentre, nel secondo passaggio, l'insussistenza del pregiudizio è stata collegata alla complessiva condotta professionale del professionista, comprensiva tanto del comportamento omissivo quanto dell'attività svolta nell'interesse dell'assistita che nel loro insieme hanno prodotto un risultato vantaggioso per la cliente. Neppure sarebbe ravvisabile la violazione di legge lamentata dall'ufficio ricorrente, poiché nel mese di settembre 1996 la parte civile costituita aveva preso atto dell'avviso del professionista, non lo aveva condiviso, si era rivolta ad altro avvocato ma non aveva informato della revoca l'avv. Aiello.
Con la conseguenza che non è in ogni caso imputabile al legale una condotta omissiva riferita al mese di ottobre 1996, epoca successiva alla revoca del mandato e che risulta priva di pratico rilievo la questione posta nel ricorso in ordine del rapporto tra discrezionalità tecnica del difensore e potere dispositivo della parte.
3. Anche la parte civile ha depositato una memoria nella quale riprende, fa propri e ribadisce i contenuti del ricorso del Procuratore generale.
In sede di discussione la difesa della parte civile ha poi sostenuto che il termine di prescrizione del reato è maturato successivamente alla proposizione del ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Caltanisetta ed ha poi soggiunto che, non essendo tale ricorso ne' inammissibile ne' manifestamente infondato, la Corte deve limitarsi a dichiarare l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione.
DIRITTO
1. In premessa il collegio ricorda che - secondo la costante giurisprudenza di questa Corte - qualora l'imputato sia stato assolto con formula piena e contro tale decisione sia stato proposto gravame del pubblico ministero, il giudice dell'impugnazione può applicare una sopravvenuta causa di estinzione del reato solo se reputi fondata l'impugnazione, così da escludere che possa restare ferma la pronuncia di merito più favorevole all'imputato, fornendo adeguata motivazione del suo convincimento (cfr. ex plurimis, Cass. 11/01/1991, Moccagatta;
Cass. 08/03/1988, Falaschetti;
Cass. 17/06/1992, Lotta;
e più di recente, nella giurisprudenza di questa sezione, Cass., 6^, n. 783 del 04/11/1998). Poiché, nel caso in esame, l'avv. Aiello è stato assolto dalla Corte di appello di Caltanisetta dall'imputazione di infedele patrocinio "perché il fatto non sussiste", il collegio - pur essendo ad oggi decorso il termine di prescrizione del reato di cui all'art. 380 c.p. contestato all'Aiello - deve valutare se il ricorso per
Cassazione del Procuratore generale avverso la sentenza di assoluzione sia fondato o meno, così che, nel caso di rigetto del ricorso stesso, resti ferma la pronuncia di merito più favorevole all'imputato.
2. Il ricorso del Procuratore generale è infondato e va rigettato. Innanzitutto va rilevato che, nella sentenza impugnata, la Corte di appello ha opportunamente chiarito che "la vicenda del rapporto concernente l'esecuzione del mandato professionale a suo tempo conferito dalla SInora OV EL all'avv. Aiello deve essere esaminata e valutata nel suo complessivo svolgimento e non può essere ....circoscritta alla sola fase conclusiva di tale vicenda, la quale coincide inoltre con la revoca del mandato difensivo", revoca che la EL ha attuato perfacta concludentia, incaricando di curare l'esecuzione del rilascio un altro professionista, l'avv. Fontanella, senza informarne l'avv. Aiello, suo primo difensore.
Il collegio ritiene che tale opzione di metodo sia corretta e condivisibile.
Infatti, nel decidere sulla sussistenza o meno del reato di infedele patrocinio, il giudice non può limitarsi a valutazioni relative a singoli atti, scelte o comportamenti avulsi dal contesto nel quale sono inseriti. Al contrario egli deve collocare le specifiche attività professionali nel quadro della linea difensiva e della strategia di conduzione del processo adottata per il conseguimento del risultato voluto dalla parte e, in questo contesto, valutare se il patrocinatore si sia reso volontariamente infedele al suo obbligo di curare gli interessi della parte difesa, assistita o rappresentata nel processo, alla stregua del mandato da essa ricevuto e di quanto le regole professionali e le incombenze processuali richiedono per l'adempimento di detto obbligo.
3. Ed è appunto in conformità a questa impostazione che la Corte di appello ha ricostruito la fattispecie concreta condotta al suo esame. In particolare il giudice di appello ha messo in rilievo che: a) il processo civile cui fa riferimento l'imputazione si è svolto "in parallelo" ad altra vicenda processuale innescata dalla richiesta di pagamento formulata dall'avv. Giardina, patrocinatore del LE (conduttore dell'immobile di Gela in ordine al quale era intervenuta la sentenza civile della cui esecuzione qui si discute) per conseguire il pagamento di somme derivate dalla soccombenza della EL in altre cause civili e da quest'ultima corrisposte solo in parte (almeno rispetto alle pretese della controparte); b) in quest'ambito il difensore della EL, avv. Aiello, può ben aver ritenuto che l'eventuale differimento del rilascio dell'immobile ad epoca successiva al deposito della motivazione della relativa sentenza non potesse arrecare alcun pregiudizio alla sua assistita;
e) l'opinione espressa dall'avv. Aiello alla EL - secondo cui l'esecuzione del rilascio non poteva essere promossa prima del deposito della motivazione della sentenza - non poteva essere ritenuta palesemente infondata o pretestuosa se è vero che questo è stato il primo argomento opposto dall'avv. Giardina, difensore del LE, all'esecuzione promossa nell'interesse della EL dall'avv. Fontanella, difensore da questa officiato dopo il colloquio con l'avv. Aiello ed in considerazione dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'efficacia esecutiva del dispositivo della sentenza che ordina il rilascio di un immobile locato per uso non abitativo è subordinata al puntuale pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale;
d) l'addebito di infedeltà nell'espletamento del mandato difensivo mosso all'avv. Aiello è risultato smentito dalla sua attiva e proficua condotta professionale nella causa per il rilascio dell'immobile; e) nessun nocumento è comunque derivato dalla vicenda alla EL avendo questa subito conferito mandato difensivo per l'esecuzione del rilascio all'avv. Fontanella. Sulla base di tale complessiva ricostruzione della vicenda la Corte territoriale ha escluso che l'avv. Aiello si sia reso volontariamente infedele ai suoi doveri professionali finalizzati alla tutela del cliente ed all'esito corretto e tempestivo del procedimento in corso ed è pertanto giunta ad una pronuncia di assoluzione perché il fatto non sussiste.
4. Le censure mosse dal Procuratore generale a tale decisione non colgono nel segno.
L'ufficio ricorrente lamenta che la Corte territoriale non abbia effettuato, nell'accertamento del reato di infedele patrocinio, una valutazione differenziata per fasi o meglio puntiforme ed atomistica delle singole attività del professionista. Ma, come si è già avuto modo di chiarire in precedenza, il collegio ritiene che l'esame specifico dei singoli atti e comportamenti professionali - necessario per verificare la sussistenza della volontaria infedeltà del difensore - debba essere compiuto tenendo costantemente presente il quadro complessivo della linea difensiva adottata nella sua obiettiva complessità. Solo adottando una tale impostazione si può verificare l'esistenza di una volontaria infrazione del difensore ai suoi obblighi di fedeltà ed evitare il rischio di trasformare ogni singola attività, in sè discutibile o addirittura erronea, in una ipotesi di infedele patrocinio (ed infatti nel caso di specie non può assumere autonomo ed esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento del reato l'applicabilità, all'epoca dei fatti, dell'art. 447 bis c.p.c. secondo cui all'esecuzione delle sentenze di condanna di primo grado in materia di locazione si può procedere con la sola copia del dispositivo).
Inoltre è sempre compiendo una valutazione globale della vicenda processuale che si può cogliere il limite tra discrezionalità tecnica e dovere di fedeltà e di lealtà ed individuare il momento in cui il difensore interessato a rivendicare la sua autonomia tecnica rispetto a richieste e pretese dell'assistito debba operare la scelta di rimettere il mandato.
E poiché la Corte territoriale - con motivazione esente da vizi logici e da interne contraddizioni - ha ripercorso lo svolgimento della vicenda processuale rappresentando ampiamente le ragioni che l'hanno indotta a ravvisare nella condotta del difensore una forma di esercizio della discrezionalità tecnica e ad escludere ogni ipotesi di deliberata infedeltà, anche la seconda censura contenuta nel ricorso del Procuratore generale va dichiarata infondata. Il ricorso del Procuratore va pertanto rigettato, con l'effetto di mantenere ferma la pronuncia di assoluzione dell'imputato "perché il fatto non sussiste", emessa il 30/03/2004. dalla Corte di appello di Caltanissetta nei confronti dell'Aiello.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2005