Sentenza 4 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/05/2001, n. 6253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6253 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2001 |
Testo completo
E ce 62739 N 6253/0 1 E O N I M I O Z I E 6 Z P A 5 8 D U A 9 S . EPUBB E 1 R S N / I C T A T 4 A R - I S S / I R A 6 B IN NOME POZOLO LIA R 2 G . . E L E R R L . P A . A T D Oggetto In pay- Seed, sast. B D L A E E T A D T 1 SEZIONE TRIBUTARIA Leve I N 3 S E 1 N S E M . S E *Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N I A R.G.N. 3981/99 Dott. Michele CANTILLO Presidente Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere Dott. Antonio MERONE Consigliere Cron. 13902 Dott. Salvatore DI PALMA - Re. Consigliere Rep. Dott. Antonino DI BLASI Consigliere Ud. 19/01/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro N. tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
TI OL;
intimato Commissioneavverso la sentenza N. 67/97 della tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 2001 26/01/98; 80 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/01 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DE BELLIS, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto che, con ricorso del 26 aprile 1991 alla Commis- sione tributaria di I° grado di Verona, OL AN impugnò il silenzio-rifiuto dell' Intendente di Finanza di Verona formatosi sulla sua istanza di rimborso di £.342.366, trattenuta e versata dal suo datore di lavo- ro a titolo di acconto i.r.pe.f. 1998 sulle somme cor- rispostegli per indennità sostitutiva di ferie non go- dute - insistendo nella domanda di rimborso sulla base del rilievo che la predetta indennità ha natura risar- citoria e non retributiva;
che la Commissione adita, con decisione n.178/2/93 del 31 maggio 1993, accolse il ricorso;
- che, a seguito di appello della Direzione regio- nale delle entrate del Veneto- sez. di Verona, la Com- missione tributaria regionale di Venezia, con sentenza n. 67/28/97 del 26 gennaio 1998, respinse il gravame, 2 ribadendo la natura risarcitoria dell'indennità; che avverso tale sentenza il Ministro delle Fi- nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura;
che OL AN, benché ritualmente intimato, non si è costituito, né ha svolto attività difensiva. Considerato in diritto che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 2, 16, comma 1 lett.a, 46 e 48 del DPR 22.12.1986 n.917, dell'art.2126 C.C., nonché insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazio- ne all'art.360 nn.3 e 5 c.p.c."), il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo la natura retributiva dell'indennità predetta;
che il ricorso merita accoglimento sulla base del consolidato orientamento di questa Corte (cfr., e plu- ribus, sentt. nn.9834 e 10941 del 1999 e numerose altre in corso di pubblicazione), integralmente condiviso dal Collegio, secondo cui l'indennità sostitutiva delle fe- rie rientra nel concetto di retribuzione imponibile di cui agli artt.46 e 48 del d.P.R. n.917 del 1986 e, per- tanto, deve essere assoggettata ad i.r.pe.f. ed alla relativa ritenuta d'acconto, senza che tale disciplina possa ritenersi in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.; 3 - la quale - che, pertanto, la sentenza impugnata si fonda su principio opposto a quello qui ribadito deve essere annullata;
che, peraltro, la relativa causa può essere deci- sa nel merito, non essendo, all'evidenza, necessari ul- teriori accertamenti di fatto - secondo il combinato disposto degli artt.62 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 384 comma 1 secondo periodo cod.proc.civ. nel senso della reiezione del ricorso introduttivo del pre- sente giudizio, proposto da OL RE (cfr., su- pra, Ritenuto in fatto); che la data relativamente recente del consolida- dell'orientamento giurisprudenziale qui ribadito mento integra giusto motivo per dichiarare compensate per in- tero, tra le parti, le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso in- H O troduttivo del presente giudizio. Compensa le M spese E dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 19 gennaio 2001 Il President Il relatore ed estensore alvator BalmaPeter More Michele IL CANCELLIERE C1 { Osvaldo Ascanio