Sentenza 22 marzo 2000
Massime • 1
La richiesta di patteggiamento può essere presentata agli organi competenti a riceverla anche a mezzo di un incaricato ex art. 582 cod. proc. pen., poiché, in tal caso, la provenienza dell'atto è attestata da pubblico ufficiale che riceve la dichiarazione, nel momento in cui vi appone la data della presentazione e le generalità del soggetto che vi ha provveduto. Con riguardo alle modalità di conferimento dell'incarico, non è prevista alcuna formalità particolare e deve, pertanto, ritenersi ammissibile anche l'incarico orale quando la relazione tra colui che presenta l'atto e colui che lo ha sottoscritto sia nota al pubblico ufficiale addetto alla ricezione. (In applicazione dei suesposti principi la S.C. ha ritenuto rituale la presentazione della richiesta di patteggiamento, formulata dall'imputato con dichiarazione, anche autenticata, da parte di un soggetto che nella specie era il difensore di fiducia, la cui relazione con l'interessato era ben nota all'ufficio competente a ricevere la richiesta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/03/2000, n. 9403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9403 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 22/03/2000
Dott. LUIGI SANSONE - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - N. 598
Dott. GIOVANNI DE ROBERTO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO OLIVA - Consigliere - N. 34106/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da OT TT, nato a [...] (ora S. Paolo) il 25/4/1939;
avverso la sentenza in data 7 giugno 1999 della Corte di appello di Brescia;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. B. Oliva;
Udito il Pubblico Ministero in persona della Dott.ssa Anna Maria De Sandro che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Osserva in fatto ed in diritto
OT TT ricorre avverso la sentenza 7/11 giugno 1999 con la quale la Corte di appello di Brescia, a conferma della decisione del G.I.P. presso il Tribunale della stessa città, ha ritenuto la sua penale responsabilità in ordine al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo eroina, riducendo tuttavia da perpetua a quinquennale la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.
Si desume dalla sentenza di merito che il OT era stato arrestato in occasione della cessione al coimputato RA CL di circa 150 grammi di eroina al prezzo di L. 12.970.000, e che il medesimo, interrogato dal pubblico ministero, aveva ammesso sia di aver ceduto in un'altra occasione al RA un etto di eroina al prezzo di L. 8.700.000, sia di aver rifiutato altre cessioni in quanto l'acquirente non era in grado di versare il corrispettivo previsto. Il OT lamenta, innanzitutto, violazione di legge e illogicità della motivazione per quanto concerne il diniego apposto dalla Corte di appello alla definizione del procedimento a termini dell'art. 5999 c.p.p.. Decisione giustificata dalla Corte territoriale sul rilievo che la rinuncia ai motivi di impugnazione può essere effettuata dalla parte personalmente o per mezzo di procuratore speciale, e che nello interesse dell'imputato non presente alla udienza, era stata prodotta con palese inosservanza dell'art. 589 c.p.p. soltanto una dichiarazione sottoscritta dal OT e dal difensore per autentica, con la quale il primo dichiarava di accettare una determinata pena e di rinunciare agli altri motivi di appello.
Con altro mezzo il OT denuncia analoghi vizi con riferimento alla determinazione della pena, ritenuta congrua dalla Corte territoriale nonostante che il giudice di prime cure, dopo aver espresso l'intenzione di applicarla nel minimo stante la collaborazione dell'imputato e l'assenza di precedenti penali specifici, l'avesse poi quantificata in misura sensibilmente superiore al minimo edittale.
Il ricorso è fondato poiché la conclusione della Corte territoriale in ordine alla ritualità della richiesta di patteggiamento presentata dal OT in sede di appello non rispetta la disciplina dettata in materia dagli art. 599, 589 e 582 c.p.p.. Ed invero, se la richiesta deve essere avanzata dall'imputato personalmente o a mezzo di procuratore speciale (art. 599, 589 c.p.p.), è indubbio che la presentazione della richiesta - che non necessita di autenticazione della sottoscrizione (cfr. Cass. SS.UU. 29.5.1992, ric. Caselli) - agli organi competenti a riceverla può essere effettuata anche a mezzo di un incaricato (art. 582 c.p.p.). In tale caso la provenienza dell'atto è attestata dal pubblico ufficiale (che riceve la dichiarazione) nel momento in cui vi appone la data della presentazione e la generalità della persona che vi ha provveduto, mentre quanto alle modalità di conferimento dell'incarico relativo, per cui non è prevista alcuna formalità particolare, deve ritenersi ammissibile anche quella orale quando la relazione tra colui che presenta l'atto e chi lo ha sottoscritto sia nota al pubblico ufficiale addetto alla ricezione.
Alla luce degli esposti principi non è contestabile l'errore in cui è incorsa la Corte di appello nel ritenere irrituale l'istanza ex art. 599, 4^ comma, c.p.p., formulata dall'imputato con dichiarazione - anche autenticata - presentata da un soggetto (difensore di fiducia) la cui relazione con l'interessato era ben nota all'ufficio. Si impone, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per il nuovo giudizio.
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla determinazione della pena e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2000