Sentenza 5 maggio 2001
Massime • 1
La disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, ne' i principi cui essa si ispira. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 348, comma primo, cod. proc. civ., anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 cod. proc. civ. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in una ipotesi in cui si era prima verificata la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di discussione di cui all'art. 437 cod. proc. civ. e poi la mancata comparizione di entrambe le parti alla successiva udienza alla quale la causa era stata rinviata, aveva dichiarato l'improcedibilità dell'appello. La S.C. - che per giungere al tale conclusione ha, fra l'altro, respinto la richiesta del ricorrente volta ad ottenere una pronunzia di cancellazione della causa dal ruolo- ha precisato che l'art. 348 cod. proc. civ. è posto ad esclusiva tutela dell'interesse dell'appellante, il quale ne è l'unico fruitore e destinatario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/2001, n. 6326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6326 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. AR PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - rel. Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
VE AR IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI 26/B, presso lo studio dell'avvocato CALZA SANTE, rappresentato e difeso dall'avvocato STASINO ARTURO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MERCURY ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE 326, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO PORCELLI, rappresentata e difesa dagli avvocati D'AYALA GOMEZ GIULIO MARSIGLIA GUIDO, PORCELLI VINCENZO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 884/98 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 16/02/98 R.G.N. 41414/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/03/01 dal Consigliere CELLERINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
Rigettata dal Pretore, giudice del lavoro di Napoli-Casoria, l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da ST NO RE nei confronti della spa Mercury Assicurazioni, che aveva ottenuto, in via monitoria, la sua condanna al pagamento dell'importo di L. 126.368.964, oltre accessori, integrato, in sede cognitiva, di circa altri 6 milioni, a fronte del pregresso rapporto d'agenzia inter partes, la sentenza veniva impugnata dal ST. Ricostituito in appello il contraddittorio, l'udienza prefissata di discussione veniva rinviata dal Tribunale ad altra data, debitamente comunicata al ST, essendo comparsa la sola società appellata. In quest'ultimo frangente, assenti entrambe le parti, il Giudice d'appello dichiarava improcedibile l'appello.
Ha osservato il Tribunale che la ripetuta assenza dell'appellante alla prima e all'ulteriore udienza di discussione fissata, nel rispetto dell'art. 348, secondo comma, cod.proc.civ., per la decisione della causa, dava luogo alla sanzione d'improcedibilità dell'impugnazione, stante la ripetuta inerzia dell'interessato, a prescindere dal comportamento dell'appellato.
Contro la sentenza del Tribunale di Napoli propone ricorso per cassazione il ST, affidato a un duplice motivo. Resiste con controricorso la società Mercury Assicurazioni. Motivi della decisione
Mario RE ST, con il primo motivo di ricorso denuncia, sotto il profilo dell'art. 360, n. 3, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 348, cod.proc.civ., in relazione agli artt. 181, 309, 359 e 437, negando, qualora all'udienza ulteriore non sia presente alcuna parte, che sia direttamente applicabile l'art. 348, cit., in tema d'improcedibilità dell'appello.
Sostiene, riallacciandosi alla sentenza delle SS.UU. n. 5839 del 25 maggio 1993, pur ricordata dal Tribunale partenopeo, che l'assenza di entrambe le parti alla seconda udienza di discussione doveva 'indurre il Giudice d'appello a fissare un'altra udienza, in applicazione del combinato disposto degli artt. 181/309, cod.proc.civ., disponendo poi, in caso di persistente assenza, la cancellazione della causa dal ruolo.
In via subordinata parte ricorrente denuncia la contraddittorieta' della motivazione (art. 360. n. 5, cod.proc.civ.) per avere il Tribunale fatto scorretta applicazione della sentenza delle Sezioni unite, che aveva relegato l'ipotesi disciplinata dall'art. 348, cod.proc.civ., al caso della (necessaria, in tesi) partecipazione dell'appellato all'udienza di discussione ulteriore. Ipotizza, pertanto, il ricorrente, che la causa debba essere rimessa allo stesso Tribunale "onde pervenire ad una pronunzia di cancellazione della causa dal ruolo ... o almeno alla sua corretta decisione di merito".
I due motivi, essendo fra loro intimamente connessi, possono essere esaminati e discussi unitamente.
Essi, per altro, non appaiono meritevoli di essere condivisi. Secondo l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte introdotto dalle Sezioni unite (sentenza n. 5839 del 25 maggio 1993) la disciplina dell'attività delle parti dettata dal codice di procedura civile con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla l. n. 533/73, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, ne' i principi cui essa si ispira. Secondo le Sezioni unite, infatti, poiché l'ultimo comma dell'art. 120 c.p.c. vieta solamente il "mero rinvio" dell'udienza di discussione, ma non il rinvio dettato da ragioni processuali o da altro valido motivo (v. anche la sentenza 31 dicembre 1986, n. 302 della Corte costituzionale, che ha affermato che la pendenza di trattative di bonario componimento giustifica il rinvio dell'udienza), il regime dettato nel rito ordinario per l'attività delle parti deve ritenersi applicabile anche al rito del lavoro. Consegue da questa impostazione che, ai sensi dell'art. 348, cod.proc.civ., anche nelle controversie di lavoro (o ad esse assimilabili: v. Cass 1 febbraio 1996, n. 848; 30 marzo 1998, n. 3328) la mancata comparizione dell'appellante impone la fissazione di una nuova u lenza, a comunicarsi nei modi previsti, nella quale il ripetersi del difetto di comparizione dell'appellante, a favore esclusivo del quale è posta la specifica disciplina, escludente ogni decadenza a suo danno, comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello.
In base a questa premessa, che costituisce ormai jus receptum da cui non v'è motivo per discostarsi, consegue che parte ricorrente non ha alcun apprezzabile interesse a lamentarsi dell'omesso ulteriore rinvio della causa, ' da parte del Tribunale territoriale, ex artt. 181/309, cod.proc.civ., giustificandolo in base all'assenza dell'appellato nella successiva udienza di discussione di cui entrambe le parti erano a conoscenza (l'una per comunicazione debitamente fattagli, l'altra avendovi presenziato). Infatti, il piu' volte ricordato art. 348 è posto a esclusiva tutela di un interesse, reputato meritevole di tutela, del solo appellante, come esplicita la disposizione stessa che individua nel solo appellante il soggetto destinatario e fruitore della tutela. Il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese processuali di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese processuali di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2001