Sentenza 9 aprile 1999
Massime • 1
In tema di procedure concorsuali di promozione dei lavoratori nell'impiego privato, il risarcimento dovuto al dipendente che deduca la violazione, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di correttezza e buona fede nell'attribuzione di punteggi discrezionali ai fini della selezione, con conseguente perdita della possibilità di ottenere la promozione, presuppone la dimostrazione nel caso concreto di tale inadempimento nella fase della comparazione dei titoli, con la sopravvalutazione o sottovalutazione degli stessi. Tale comparazione, peraltro, non è effettuabile tra le posizioni raggiunte dai diversi candidati in concorsi svoltisi in epoche diverse e sulla base di criteri selettivi e valutativi differenti, secondo quanto stabilito nei rispettivi bandi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/1999, n. 3481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3481 |
| Data del deposito : | 9 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gentile RAPONE - Presidente -
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. ZO CASTIGLIONE - Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PE US, rappresentato e difeso dall'Avvocato US DEL VECCHIO unitamente agli Avvocati MARIANTONIETTA DEL VECCHIO e TEA DEL VECCHIO già elettivamente domiciliato in ROMA Via Pisa 20 e da ultimo d'ufficio presso la Cancelleria della Corte Suprema di SAzione, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CASSA RISP CALABRIA LUCANIA SPA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 05466/96 proposto da:
CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA E DI LUCANIA S.P.A.- in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA L.TEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MANLIO ABATI, giusta procura speciale per atto notaio Stanistro Amato di Belvedere Marittima in data 3.4.1996 Rep. 74889.
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
PE US;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1407/95 del Tribunale di CATANZARO, depositata il 27/11/95 R.G.N 1753/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/99 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato MARCHETTI per delega PERSIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di concorso per titoli (a punteggio fisso per taluni e variabile a discrezione, tra un minimo ed un massimo, per altri) a sette posti di dirigente di grado secondo bandito l'11 dicembre 1979 dalla SA di Risparmio di Calabria e di Lucania - CA.RI.CA.L. cui parteciparono ventiquattro funzionari capiservizio e tra essi i sig.ri Giuseppe RO e AO CA, non risultati vincitori, adiva inizialmente il ET - giudice del lavoro di Cosenza, il CA e chiedeva fosse accertato il proprio diritto all'inquadramento dirigenziale con condanna della SA di risparmio a risarcirgli i danni per avere essa proceduto in modo scorretto nell'attribuzione del punteggio discrezionale.
Veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nel confronti dei candidati classificatisi tra l'ottavo e il quindicesimo posto e si costituiva, tra gli altri, il RO il quale chiedeva dichiararsi la nullità della graduatoria, accertarsi il proprio diritto all'inquadramento come dirigente di secondo grado dal 31 dicembre 1979 o dalla decorrenza ritenuta di giustizia, e condannarsi la SA a risarcirgli i danni, da liquidarsi anche equitativamente, e a corrispondergli in ogni caso le differenze retributive dalla data dell'espletamento del concorso all'effettivo pagamento, con rivalutazione ed interessi.
Distinti ricorsi proposti avanti allo stesso ET dai signori AD UM e AU OS (rispettivamente al dodicesimo e quattordicesimo posto in graduatoria), che impugnavano sotto diversi profili la graduatoria e chiedevano che essa fosse riformulata. Successivamente la stessa SA di risparmio ricorreva a sua volta nei confronti di tutti i candidati, chiedendo fosse dichiarata nei loro confronti la regolarità del concorso;
in subordine, qualora si fosse accertata la violazione da parte propria dei criteri di buona fede e correttezza, chiedeva fosse dichiarato che essa SA non era tenuta a promuovere più di sette candidati, che erano nulle le promozioni dei candidati dichiarati vincitori e che gli stessi avevano diritto al trattamento economico di dirigente soltanto per il periodo per il quale avessero dimostrato di avere svolto mansioni inerenti a tale qualifica.
A tale domanda subordinata si opponevano, costituendosi in giudizio, sei vincitori del concorso e, in via gradata, chiedevano che comunque fosse accertato il loro diritto a conservare la qualifica e il trattamento dei dirigenti al sensi dell'art.2103 c.civ.. Il RO si costituiva anche nel giudizio promosso dalla SA e chiedeva il rigetto della domanda;
in subordine, riproponeva le richieste precedentemente avanzate nell'altro giudizio. Riunite le cause, il ET, con sentenza non definitiva del 20 settembre 1985, accertava la illegittimità della graduatoria;
dichiarava la nullità della stessa e della nomina a dirigenti dei vincitori e ordinava alla SA di rinnovare le operazioni di concorso;
condannava la stessa a risarcire ai funzionari non promossi i danni derivati dalla violazione del loro diritto ad essere scrutinati con correttezza e buona fede, rinviandone al prosieguo la determinazione. Con la sentenza definitiva del 19 novembre 1985, il ET determinava tali danni in L. 1.000.000.= per ciascuno. Proponevano appello: - la SA di risparmio che chiedeva fosse accertata la legittimità della graduatoria e fosse riformata la sentenza di condanna al risarcimento del danno;
- i funzionari promossi i quali chiedevano il rigetto della domanda di nullità della graduatoria e, in subordine, l'accoglimento della riconvenzionale;
- con appello incidentale la SA chiedeva poi la riforma della decisione relativa al trattamento economico dei vincitori;
anche il RO (tra gli altri) proponeva appello incidentale per la parte in citi non era stata accolta la propria richiesta di essere nominato vincitore per effetto automatico della declaratoria di nullità della graduatoria e per la parte relativa alla quantificazione del danno.
Il Tribunale -Sezione del lavoro della stessa sede, per quanto riguardava la posizione del RO, la sola che ora interessa, con sentenza del 27 novembre 1987 confermava la decisione del ET rilevando che la SA era tenuta, nell'espletamento dei concorsi interni, oltre che al rispetto delle procedure prestabilite, anche all'osservanza dei criteri generali di correttezza e buona fede: a fronte di tali obblighi, le posizioni soggettive dei dipendenti assurgono al rango di diritti soggettivi. In concreto la SA a detti canoni non aveva prestato osservanza, in particolare nella attribuzione dei punteggi variabili (carenza di motivazione nelle valutazioni di ciascun candidato, brevità delle operazioni di scrutinio, missiva di due candidati al Consiglio di amministrazione circa voci sul carattere meramente formale della procedura concorsuale con indicazione anticipata dei nominativi dei candidati effettivamente risultati poi vincitori, irrazionalità e arbitrarietà del punteggio attribuito per attitudini, attribuzione ai vincitori di punteggi superiori a quelli loro conferiti in occasione del precedente concorso del 1977). Ne conseguiva, secondo il Tribunale, che la violazione dell'obbligo di correttezza, determinando una distorsione della causa della promessa al pubblico rappresentata dal bando di concorso, comportava nullità della graduatoria e l'obbligo della SA inadempiente di rinnovare le operazioni concorsuali.
Sotto il profilo della domanda risarcitoria, rilevava il Tribunale che correttamente il ET aveva riconosciuto il danno (patrimoniale indiretto, alla vita di relazione e non soltanto morale) all'immagine sociale dei concorrenti non promossi a causa del comportamento scorretto della SA;
invece la domanda di risarcimento del danno da perdita di chances non aveva fondamento non essendosi provato dal dipendente che le sue possibilità di conseguire la collocazione utile in graduatoria superavano la probabilità del 50%.
Su ricorso principale della SA ed incidentale del RO, questa Corte Suprema, con sentenza in data 15 giugno 1989/13 giugno 1991, n. 6657, (per quanto interessa in questa sede) accoglieva il motivo del ricorso incidentale del RO circa difetto e contraddittorietà della motivazione in punto di esclusione del diritto al risarcimento del danno da perdita di possibilità di incremento carriera (chances) e rinviava la causa al Tribunale di Catanzaro.
Con riferimento, in particolare, al danno da inadempimento del datore di lavoro agli obblighi assunti con il bando di concorso, danno consistente nella perdita della possibilità di promozione già esistente nel patrimonio del candidato, la Corte ha ritenuto che deve essere provata l'esistenza di una possibilità non trascurabile di promozione, mentre la prova del nesso causale tra inadempimento e perdita della possibilità, è di regola, "in re ipsa". infatti, bandito il concorso, ciascun dipendente in possesso dei requisiti per la partecipazione ha ... una possibilità maggiore o minore, consistente o trascurabile (o, al limite, coincidente con la certezza, positiva o negativa) di superare il concorso con successo. Tali possibilità devono attualizzarsi secondo una procedura corretta, conforme alle previsioni del bando. L'attualizzazione è impedita dall'inadempimento poiché, non realizzandosi la fattispecie prevista, le posizioni ottenute nella graduatoria non sono riconducibili al bando di concorso. Accertato, quindi, che l'inadempimento ha interessato le posizioni di determinati candidati - e nella specie il Tribunale ha dichiarato la nullità dell'intera graduatoria finale - è accertato anche, per essi, il rapporto di causalità con la mancata attualizzazione della possibilità di promozione. Non è, invece necessaria la prova, richiesta dal Tribunale, di una probabilità superiore al cinquanta per cento di esito vittorioso in caso di corretto uso dei punteggi discrezionali. Una tale soglia ... può considerarsi, infatti, un limite inferiore per ogni valutazione probatoria - nel senso che, richiedendosi una ragionevole certezza, non può ritenersi provato ciò che si ritiene meno probabile del suo contrario - ma non può applicarsi alla misura di ciò che è oggetto di prova. Sufficiente è, dunque, la ragionevole certezza del danno, quindi dell'esistenza di una possibilità non trascurabile di esito favorevole delle operazioni selettive, rilevando la misura di tale possibilità sotto il diverso profilo della entità del danno.
Parametro di quantificazione del danno possono essere le retribuzioni percipiende e non percepite, ridotte di un coefficiente correlato al grado di possibilità di conseguirle, ovvero, ove questo od altro criterio risultassero di difficile o incerta applicazione, ricorrendo alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.civ.. Alla riassunzione provvedeva il RO il quale sosteneva che l'elevata probabilità di risultare tra i vincitori del concorso era desumibile dalla circostanza che in successivo concorso bandito nel 1987, egli era stato scrutinato dalla Banca al primo posto in graduatoria dandosi atto del suo elevatissimo tasso di professionalità, competenza e preparazione. Ne derivava che se la SA si fosse comportata secondo buona fede egli avrebbe sicuramente conseguito la promozione sin dal 1979 non essendo ipotizzabile che il livello di professionalità, attribuito nel 1987, fosse carente nel 1979, oppure che un giudizio negativo potesse tramutarsi in lusinghiero tanto da porre il RO al primo posto in graduatoria laddove gli altri punteggi per note caratteristiche, anzianità di servizio, anzianità nel grado non avrebbero concorso minimamente alla diversa valutazione nei due concorsi. Avrebbero dovuto, pertanto, essergli corrisposte le differenze retributive conseguenti alla superiore qualifica per la quale aveva concorso. La SA eccepiva (tra l'altro) l'inammisibilità del ricorso in riassunzione per cessazione della materia del contendere ed eccezione di nullità del ricorso per ritenuta violazione degli artt. 414, n.3 e 434 c.p.c.. Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda, per la non comparabilità, sotto diversi profili, dei risultati raggiunti dal RO nel concorso del 1987, rispetto a quelli del 1979 e facendo altresì rilevare che lo stesso dipendente non aveva neppure vinto il concorso del 1985, senza che se ne fosse doluto con una qualche impugnativa.
Conclusivamente, non avendo il lavoratore allegato alcun elemento da cui potesse essere desunta la esistenza di una possibilità di promozione maggiore di quella data dalla mera circostanza della partecipazione al concorso, la domanda avrebbe dovuto essere rigettata.
Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza in data 27 febbraio /27 novembre 1995, ha rigettato l'appello incidentale del RO ed ha interamente compensato tra le parti le spese del giudizio di secondo grado, di quello di legittimità e di quello di rinvio. Ha anche rigettato le eccezioni della SA di risparmio e ha ritenuto non raggiunta la prova, indicata come necessaria dalla sentenza rescindente, della esistenza di una possibilità non trascurabile di esito favorevole delle operazioni selettive.
Precisato che oggetto del giudizio di rinvio era il danno consistente nella perdita delle possibilità di promozione conseguente alla scorretta attribuzione dei punteggi discrezionali - non anche il danno da lucro cessante relativo alle differente retributive, per il quale , secondo la sentenza rescindente, il RO non avrebbe fornito elementi circa il nesso causale tra inadempimento e mancata promozione: in particolare era mancata la prova che in caso di assegnazione corretta dei punteggi discrezionali egli sarebbe stato collocato tra i promovendi -, il tribunale ha ricordato che, secondo la sentenza di questa Corte che aveva disposto il rinvio, per la risarcibilità del danno per la perdita di chances è necessaria e sufficiente la prova dell'esistenza di una possibilità non trascurabile di esito favorevole delle operazioni selettive, mentre il diritto alla promozione può sorgere per un canditato, ove i criteri di promovibilità comprendono anche valutazioni discrezionali di determinati requisiti, soltanto dopo la sua collocazione utile nella graduatoria finale quale effetto dell'esatta attribuzione dei punteggi vincolati e dell'effettivo compimento delle valutazioni comparative espresse dai punteggi discrezionali.
Tanto premesso, secondo il giudice del rinvio, il RO non poteva sostenere che la esistenza di una possibilità non trascurabile di esito favorevole fosse resa palese dai risultati del successivo concorso del 1987, nel quale era risultato collocato al primo posto della graduatoria, sul presupposto che il livello di professionalità riconosciuto nel 1987 non potesse supporsi carente nel concorso del 1979. La prova della possibilità non trascurabile avrebbe dovuto, invece, emergere da una valutazione operata sino al 31 maggio 1979. Mentre ad una comparazione tra i risultati dei due concorsi ostavano la diversa posizione del RO ( altri incarichi nel frattempo ricoperti, schede e note caratteristiche del periodo intermedio) i diversi criteri di valutazione previsti nei due concorsi, la diversità dei partecipanti.
Neppure a seguito del rinnovo delle operazioni concorsuali il RO era risultato tra i vincitori;
non aveva rilevanza la (eventuale) mancata impugnazione di tali operazioni rinnovate ai fini della individuazione della originaria esistenza di chances di esito favorevole (giudizio non influenzabile certo dall'eventuale illegittimità delle operazioni di rinnovo: il Tribunale ha ancora argomentato, a tale proposito, che poiché i risultati del concorso rinnovato furono identici a quelli originari, il RO, ove avesse inteso essere risarcito delle chances perse anche in sede di rinnovo avrebbe dovuto comunque provare la sussistenza della possibilità non trascurabile sulla base degli stessi presupposti di fatto del presente giudizio).
Quanto al fatto che il RO non avesse ottenuto esito favorevole neppure dalla successiva partecipazione al concorso bandito nel 1985, i cui risultati non vennero da lui contestati, pur dovendosi ribadire l'indifferenza anche di tali circostanze ai fini della valutazione delle chances esistenti per il concorso del 1979 (così come ritenuto per il concorso del 1987), la mancata contestazione dei risultati assumeva tuttavia un valore sintomatico dell'infondatezza delle attuali pretese del Recupero, avuto riguardo al fatto che nel concorso erano risultati vincitori tali AO CA e ZO RA che nella graduatoria del 1979 seguivano il RO.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Catanzaro ricorre, nei confronti della SA, il RO con unico, complesso motivo.
Resiste l'intimata con controricorso illustrato con memoria e propone contestualmente ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, separatamente proposti contro la medesima sentenza debbono essere riuniti (art.335 c.p.c.). Con il motivo di annullamento, il RO deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto - artt.360, n.3 e 384 c.p.c.. Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia - art.360 n.5 c.p.c. - e si duole che il Tribunale del rinvio - partendo dalla premessa che oggetto del giudizio era il danno consistente nella perdita della possibilità di promozione e non anche quello da lucro cessante per mancata acquisizione delle differenze retributive connesse al grado superiore (mancando la prova del nesso causale tra inadempimento e mancata promozione, per il che sarebbe stato necessario provare che il lavoratore sarebbe stato collocato tra i promovendi non già senza i punteggi discrezionali o con punteggi discrezionali uguali a quelli assegnati ai vincitori, ma in ipotesi di assegnazione corretta degli stessi) e dal rilievo che la sentenza rescindente ha stabilito che ai fini della possibilità di promozione è necessario e sufficiente la prova dell'esistenza di una possibilità non trascurabile di esito favorevole delle operazioni selettive - ha ritenuto che tal prova non fosse stata fornita.
Così decidendo, infatti, il giudice di rinvio ha negato l'esistenza di una ragionevole certezza del danno totalmente trascurando molteplici elementi probatori a sua disposizione (note di qualifica del RO, incarichi di responsabilità ricoperti, encomi ricevuti, curriculum, curricula dei promossi e degli esclusi, la poll [sic] position per le future promozioni, la promozione, poi ottenuta, in ragione di meriti, curriculum, capacità preesistenti al concorso in contestazione). Si era cosi determinata una rottura del nesso logico tra il principio sancito per il giudice di rinvio e i dati processuali, cosicché la "ragionevole certezza" della promozione è stata sostituita surrettiziamente con la certezza dell'opposto, ritenendo provato ciò che si ritiene meno probabile del suo contrario.
La Corte ritiene infondate tali critiche.
Si deve, infatti, rilevare come il RO indica in modo assolutamente generico i pur molteplici elementi a proprio favore che il giudice di rinvio avrebbe omesso di considerare. Non è infatti sufficiente, a dimostrare l'intervenuto pregiudizio di chances ad opera dell'illegittimo comportamento della SA, l'indicazione di elementi favorevoli se gli stessi, in ossequio ai principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, vengono soltanto elencati, ma non specificati nel loro concreto peso, nel caso poi in cui essi vengano raffrontati, come per taluni è avvenuto, con quelli correlativi dei vincitori, avrebbe dovuto essere del pari puntualizzato con la indispensabile precisione il peso di questi altri, si da rendere palese il risultato (favorevole al ricorrente) cui la SA avrebbe potuto, con apprezzabile grado di probabilità, pervenire nell'attribuzione dei punteggi discrezionali. In altri termini, il RO noti ha indicato nel ricorso l'epoca e il contenuto delle note di qualifica alle quali si è genericamente riferito, l'epoca e il contenuto degli incarichi asseritamente di responsabilità che avrebbe ricoperto, l'occasione, la ragione ed il contenuto degli encomi ricevuti;
non ha precisato in concreto il curriculum proprio e quello dei candidati favoriti dall'esito del concorso, talché a questa Corte non è praticamente consentito valutare la fondatezza e soprattutto la decisività dei denunciati vizi di motivazione della sentenza di rinvio. La stessa pole position promessagli per i futuri concorsi all'esito sfavorevole di quello del 1985, lungi dal rappresentare un elemento idoneo a far ritenere la sussistenza di significative chances per il concorso del 1979, appare a sua volta, sul piano della stessa logica e del diritto, come comportamento di dubbia correttezza degli organi della SA, soprattutto nel confronti degli altri concorrenti del concorso successivo e, d'altro lato, non significativa di apprezzabili probabilità di successo nel concorso del 1979.
Con ulteriore censura, il ricorrente rileva la contraddizione tra l'affermazione del giudice di rinvio secondo cui, da un lato, non poteva tenersi conto dei risultati sfavorevoli del concorso del 1985, così come, e per le stesse ragioni, si erano ritenuti noti utilizzabili quelli, positivi, del concorso del 1987, e, d'altro canto, la valorizzazione ad opera dello stesso Tribunale di Catanzaro della circostanza che nel concorso del 1985 erano risultati vincitori due concorrenti che seguivano il RO nella graduatoria del 1979, e che tuttavia costui astenne dall'impugnare la graduatoria del 1985. A tale riguardo il Tribunale di Catanzaro aveva anche trascurato la plausibile ragione della mancata impugnativa rappresentata, secondo la prespettazione del RO, dalle assicurazioni di prossima promozione espresse (come sopra ricordato) dalla SA. Più significativi per l'accoglimento della domanda erano invece, secondo il ricorrente, gli elementi già ricordati, quali la particolare menzione, i precedenti di carriera, gli incarichi ricevuti, e simili. Anche questa censura, che nella parte finale riprende talune delle critiche appena esaminate, non è tale da intaccare l'impianto della sentenza del giudice di rinvio il quale, pur dando conto espressamente dell'apparente contrasto tra il non avere, lo stesso giudice, dato rilevanza ai risultati di altro concorso del 1987, nel quale il RO era risultato vincitore e l'avere considerato, invece, l'esito sfavorevole del concorso del 1985, in una con la mancata impugnazione della relativa graduatoria, ha inteso sottolineare che, essendo in questa risultati vincitori candidati che nel concorso del 1979 erano stati collocati dopo il RO anche di ciò costui avrebbe potuto dolersi, anziché acquietarsi (secondo il Tribunale significativamente).
Si tratta di rilievo a vero dire scarsamente concludente, occorre tuttavia rilevare che si è trattato di una considerazione evidentemente di contorno rispetto agli argomenti che hanno condotto il giudice di rinvio a rigettare l'appello incidentale del RO, eliminata la quale la sentenza risulta egualmente validamente sorretta dagli altri argomenti in essa convenientemente sviluppati. Il RO censura ulteriormente la sentenza dei giudice del rinvio per non avere essa considerato i seguenti ulteriori elementi di fatto: nel concorso del 1987 egli aveva conseguito il primo posto mediante attribuzione del punteggio discrezionale afferente le sue capacità organizzative e/o direttive spirito di iniziativa, professionalità, e simili, capacità che logicamente dovevano in egual misura sussistere anche per lo scrutinio del 1979 nella contestualità dei medesimi incarichi. Raffrontando le due graduatorie, emergeva che in quella del 1979 il RO, primo dei non vincitori, aveva ottenuto sei punti su sette del punteggio discrezionale, con abbassamento di un punto (due anziché tre) del punteggio relativo ai precedenti di carriera (era capo aera di Reggio Calabria;
ad altro capo-area viene attribuito il massimo punteggio). Nella graduatoria del 1987 era previsto il punteggio massimo pari a 5,50 punti, disponibile per il livello professionale (inteso come insieme dei requisiti di capacità organizzative, ecc:;
autorevolezza; capacita decisionali;
conoscenza dell'azienda;
capacità di perseguire obiettivi, e simili;
elevato livello di specializzazione, e simili;
elevata flessibilità professionale ...). Osserva la Corte che, seppure il RO tenti con le doglianze ora riepilogate di operare un raffronto in termini di punteggio tra risultati conseguiti nel 1979 e quelli del 1987 e tra il punteggio da lui conseguito nel primo concorso rispetto a quello allora riportato ad altro capo-area, non è tuttavia riuscito a rendere perspicuo il senso di tali confronti, rimanendo valida l'osservazione dei giudici di merito che io stesso trascorrere del tempo e le conseguenti diverse vicissitudini di carriera dei vari dipendenti della SA di Risparmio rendevano di per sè incomparabili le posizioni dagli stessi raggiunte in concorsi diversi (anche per i criteri selettivi e valutativi diversi dei rispettivi bandi). In particolare, poi, il ricorrente non ha spiegato come l'attribuzione nel concorso del 1979 di un punto in meno per i precedenti di carriera, sia stata conseguenza di un abbassamento e cioè di una valutazione arbitraria rispetto a quella operata nei riguardi di altro Capo Area. Del tutto priva di conseguenze, nello stesso contesto argomentativo del ricorso e rimasto poi il rilievo circa il massimo punteggio discrezionale attribuibile nella seconda graduatoria per il livello professionale.
Il ricorrente dopo avere criticato anche le operazioni di rinnovo della procedura concorsuale avvenute nel 1982, da liti impugnate con separato ricorso al ET di Cosenza, a suo dire meramente ripetitive delle precedenti, senza che si fossero considerate le limitate situazioni personali dei candidati, sostiene conclusivamente che. le chances di promozione erano attuali e risultavano dalle stesse deduzioni della stessa CA.RICA.L.. Era risultato che a parità di situazioni professionali erano stati attributi punteggi diversi anche quando il RO era in posizioni nettamente migliori.
Anche queste ultime considerazioni critiche del ricorrente debbono essere disattese. anzitutto, perché qualsiasi valutazione sulla correttezza delle procedure di ripetizione del concorso del 1979 sono estranee del tutto ai tema del presente giudizio e secondariamente per la palese genericità dei raffronti con posizioni di altri candidati (altrettanto genericamente evocati). Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, le considerazioni svolte impongono di rigettare il ricorso principale e di dichiarare assorbito quello incidentale esplicitamente proposto come condizionato all'accoglimento della prima impugnazione. Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. T M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta quello principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Compensa le spese. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 1999