Cass. civ., sez. III, sentenza 22/01/1999, n. 591
CASS
Sentenza 22 gennaio 1999

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L'azione revocatoria ordinaria (rimedio funzionale alla ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore) presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la concreta esigibilità di esso (potendo essere esperita, nel concorso con gli altri requisiti di legge, anche per crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali). Ne consegue che, con riguardo alla posizione del fideiussore (i cui atti dispositivi sono senz'altro assoggettabili, al pari di quelli del debitore principale, al rimedio "de quo"), l'acquisto della qualità del debitore nei confronti del creditore risale al momento della nascita stessa del credito (e non anche a quello della scadenza dell'obbligazione del debitore principale), sì che è a tale momento che occorre far riferimento al fine di stabilire se l'atto pregiudizievole (nella specie, costituzione di un fondo patrimoniale) sia anteriore o successivo al sorgere del credito, onde predicare, conseguentemente, la necessità o meno della prova della cd. "dolosa preordinazione".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 22/01/1999, n. 591
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 591
    Data del deposito : 22 gennaio 1999

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