Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2002, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
IN NOME L POPOLO LIANG01.175 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP EM DICASSAZIONE Oggetto violazione distruse legal SEZIONE SECONDA CIVILE repolamento tocate Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dot Mario SPADONE ->> R.G.N. 13737/99 - Cron. 2868 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Rep. 340. Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere Ud.25/09/01 Dott. Francesco Paolo FIORE -->Rel. Consigliere CORITE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copla dal Sig. SENTENZA per diritti 2.9 GEN 2002 sul ricorso proposto da: IL NC IO NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO BATTISTA, difesa dall'avvocato SALVATORE GIORGIO CARROZZO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RA IO, LI AN, elettivamente presso lo domiciliati in ROMA VIA ZANARDELLI 20, difesiLUIGI ALBISINNI, studio dell'avvocato VIB3173MV) dall'avvocato EMANUELE SAVOIA, giusta delega in atti;
controricorrenti 2001 - 1236 avverso la sentenza n. 184/99 della Corte d'Appello di -1- BARI, depositata il 25/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/01 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 29 ottobre/23 novembre 1996, il Tribunale di Bari, in accoglimento della domanda proposta da ON RA e LA NO nei confronti di OM RI, condannava quest'ultima alla demolizione, fino a distanza di legge, delle opere (avancorpo di fabbricato preesi- stente, balcone coperto e scala in muratura) realizzate sul proprio fondo, in Sannicandro di Bari, confinante con quello dei primi. t OM RI interponeva gravame, cui resiste- vano le controparti. Sosteneva l'appellante che, nella pluralità dei rimedi previsti in ipotesi di mancato rispetto delle distanze legali nelle costruzioni, inopinata- mente il giudice di primo grado non le aveva riconosciuto quello della estensione delle fabbri- che fin sulla linea di confine tra i fondi, pure espressamente invocato nella forma alternativa dello spostamento sul confine di tutto il suo fabbricato ovvero della costruzione sul confine di un muro di m. 7,20 di altezza. Con sentenza del 10/25 febbraio 1999, la Corte d'appello di Bari rigettava il gravame, argomentan- do che alla indiscussa violazione nella specie 3 delle distanze legali, lealmente ammessa dalla stessa appellante, non poteva porsi rimedio con la concessione di estendere le fabbriche di tale parte fin sulla linea di confine tra i fondi, confine - appunto- non edificato. Le disposizioni regolamen- tari edilizie del Comune di Sannicandro di Bari consentivano, infatti, nella zona in questione, la possibilità di fabbricare secondo determinati indici di distanze, e, per l'appunto, secondo "distanza degli edifici tra loro non inferiore a m. 10; distanza degli edifici dal confine non inferio- re a m. 5, tranne che gli edifici non sorgano sul confine in aderenza". Per la cassazione di tale sentenza, OM RI ha proposto ricorso in forza di un unico motivo. ON RA e LA NO hanno resistito con controricorso. MOVIVI DELLA DECISIONE Con unico mezzo, la ricorrente denuncia falsa applicazione dell'art. 873 C.C., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per esserle stata negata la possibilità di estendere le proprie fabbriche fin sulla linea di confine tra i fondi in oggetto, rimedio questo- invocato nel giudizio di merito e 4 riconosciuto da questa Corte per l'ipotesi di legali nellemancato rispetto delle distanze costruzioni. Il motivo è infondato. Ed invero, la sentenza impugnata non è incorsa nella falsa applicazione di legge attribuitale, li dove ha statuito l'inapplicabilità nella specie della estensione delledell'invocato rimedio fabbriche della ricorrente fin sulla linea di t confine tra i fondi in oggetto, confine -questo- su cui, senza contestazioni di sorta, la stessa sentenza ha accertato non essere stata realizzata alcuna costruzione. Le disposizioni regolamentari del Comune di Sanni- candro di Bari, infatti, nel cui territorio insi- stono i fondi in oggetto, consentono la fabbrica- zione nei limiti di "distanza degli edifici tra loro non inferiore a m. 10" e di distanza degli edifici dal confine non inferiore a m. 5, tranne che gli edifici non sorgano sul confine in aderen- za" (secondo l'indiscussa formula, riportata nella sentenza impugnata), con ciò palesemente manife- stando (in ambito di integrazione, anch'essa indiscussa, della disposizione codicistica sulle art. 873 c.c.) la distanze nelle costruzioni, 5 1 regola secondo cui gli edifici non possono avere tra loro una distanza inferiore a dieci metri ovvero una distanza dal confine inferiore a cinque metri, esclusa l'ipotesi che gli stessi edifici sorgano sul confine, in aderenza, esclusa cioè l'eccezionale previsione di edificabilità sul confine allorquando le costruzioni dei confinanti insorgano contestualmente sul confine o la costru- zione dell'uno venga a sorgere in aderenza alla costruzione dell'altro, già realizzata sul medesimo confine. dunque, nella statuizione La sentenza impugnata, oggetto di censura, risulta esente dalla falsa applicazione di legge attribuitale, non essendo consentito l'invocato rimedio delle estensione di fabbriche sul confine "non edificato" tra fondi, secondo le vigenti disposizioni regolamentari del luogo, integrative dell'art. 873 C.C., nonché derogative (come è possibile, v. ex plurimis Cass. n. 12443/99, n. 12103/98, n. 277/97 e n. 10935/96) sullo stesso principio della prevenzione, previsto in materia edilizia. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di cassazione sono regolate 6 secondo principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassa- zione in favore dei resistenti, liquidate in lire (€ 1549,37) 173000(18935) oltre lire 3.000.000 per onorari. Così deciso il 25 settembre 2001, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. cons est. Il presidente Араван Макеевко IL NC C1 Paolo Talarico B ez o DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2'9 GER 2002 Roma ToLorico IL NCCT 109T 129,11 456T 20,66 TOT. 149,77 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato to date 2 MAR 2002MNG 2002ee4 ad8688 Σ versate €...! 149,77(ouro CENTOQUARANTANOVE/77 p. Dirigente Area Cervizi (Dott.ssa Maria Grazia DI F Responsabile Servizio Anti dizian Dr. M. RACCICHIN +