Sentenza 11 ottobre 2007
Massime • 1
Il riferimento dell'art. 42 D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 alla finalità dell'associazione di fabbricare clandestinamente alcol o bevande alcoliche deve intendersi logicamente e sistematicamente comprensivo delle correlate e conseguenziali attività di commercializzazione, anche se integranti eventuali ulteriori reati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/10/2007, n. 40889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40889 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 11/10/2007
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1219
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 23359/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ AL, n. 06.01.1950;
SO LI, n. 29.08.1961;
Distillerie Valdoglio S.p.a.;
avverso la sentenza emessa il giorno 10.02.2006 dalla Corte d'appello di Brescia;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per l'annullamento con rinvio sull'attenuante di cui all'art. 114 c.p., comma 3;
rigetto nel resto;
Uditi i difensori, avv.ti Coppi (per ZZ e SO) e Perugini (per la Distillerie Valdoglio S.p.A.), Che si riportano ai ricorsi. FATTO
Con sentenza del 10.2.2006 la Corte d'appello di Brescia confermava, fra l'altro, la penale responsabilità di:
- AR OR, ZZ AL, IT IT, SO LI e LI PE:
per il reato (capo 1) di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art.42 (così riqualificato quello, originariamente contestato, di cui all'art. 416 c.p.), per essersi associati - il AR quale legale rapp.te della Distillerie Valdoglio S.p.A., avente sede in Roccafranca (BS) con ivi impianto di stoccaggio, trasformazione e imbottigliamento, e impianto di distillazione in Cividino di Castelli Calepio (BG), il ZZ quale responsabile dello stabilimento di Cividino, il IT, quale legale rapp.te della Euro Rek center S.p.A., fornitore della materia utilizzata per la produzione in contrabbando e cessionario di una parte della merce prodotta, il SO nella qualità di autista alle dipendenze della Distillerie Valdoglio S.p.a., il LI quale legale rapp.te della Distillati Sam OR S.r.l., principale acquirente della merce prodotta in contrabbando - al fine di commettere una serie indeterminata di condotte di fabbricazione clandestina di alcole sottratta al pagamento dell'accisa;
- AR OR, ZZ AL, IT IT:
per il reato (capo 2) di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art.41, per avere, nelle qualità predette, in concorso tra loro e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, fabbricato clandestinamente varie quantità di alcole;
- SO LI:
per il reato (capo 3) di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art.43, per avere, nella qualità predetta, concorso a sottrarre all'accertamento e al pagamento dell'accisa l'alcole clandestinamente prodotto, nei limiti di litri 77490, cedendolo senza documento fiscale di accompagnamento e senza registrazione contabile. Con la stessa sentenza la Corte bresciana condannava altresì la Distillerie Valdoglio S.p.a. al pagamento della multa inflitta al ZZ e al SO, in caso di insolvibilità degli stessi, e al pagamento, in solido con altri, delle spese processuali del grado. Propongono ricorso il ZZ, il SO e la Distillerie Valdoglio S.p.a..
ZZ denuncia:
violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 1 dell'imputazione, che, attenendo, oltre che all'ipotesi ex D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 41, anche ad altri reati fiscali, doveva restare inquadrato nella previsione di cui all'art. 416 c.p., con conseguente irrogabilità della sola pena detentiva;
vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., comma 3, fondato sul rilievo - smentito in altra parte della sentenza - che l'imputato non era stato determinato a commettere i reati dai datori di lavoro;
vizio di motivazione in ordine alla determinazione dei quantitativi di alcool clandestinamente prodotti in evasione di accisa. SO denuncia:
vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato ex D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 42, non potendosi desumere la sua partecipazione all'associazione finalizzata alla fabbricazione clandestina di alcole dal solo coinvolgimento, in qualità di autista, in alcuni trasporti del prodotto in evasione di accisa;
vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato ex D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 43, non avendo la Corte di merito spiegato perché il reperimento di un unico documento di viaggio a fronte di più trasporti implicasse univocamente la commissione del reato;
violazione di legge in ordine alla correlazione fra accusa e condanna, per avere il giudice di primo grado ritenuto l'imputato colpevole di concorso alla fabbricazione clandestina di alcole, di contro a quello contestato di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa;
violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 1 dell'imputazione, che, attenendo, oltre che all'ipotesi ex D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 41, anche ad altri reati fiscali, doveva restare inquadrato nella previsione di cui all'art.416 c.p., con conseguente irrogabilità della sola pena detentiva;
vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., comma 3, fondato sul rilievo - contraddetto dai dati storici ritenuti in sentenza - che l'imputato non era stato determinato a commettere i reati dai datori di lavoro;
vizio di motivazione in ordine alla determinazione dei quantitativi di alcool clandestinamente prodotti in evasione di accisa. La Distillerie Valdoglio S.p.a. deduce:
vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità di SI e SO per il reato ex D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 42, stante la qualità di meri dipendenti esecutori dagli stessi rivestita;
vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità di ZZ e SO per i reati ex D.Lgs. n. 504 del 1995, artt. 41 e 43;
violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 1 dell'imputazione, che, attenendo, oltre che all'ipotesi ex D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 41, anche ad altri reati fiscali, doveva restare inquadrato nella previsione di cui all'art.416 c.p., e non poteva rifluire nella fattispecie (mai contestata) ex
D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 41;
violazione di legge in ordine alla correlazione fra accusa e condanna, per avere il giudice di primo grado ritenuto l'imputato SO colpevole di concorso alla fabbricazione clandestina di alcole, di contro a quello contestato di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa;
vizio di motivazione in ordine alla determinazione dei quantitativi di alcool clandestinamente prodotti in evasione di accisa e della correlativa pena pecuniaria inflitta al ZZ e al SO;
che, in conseguenza dei motivi suesposti, la condanna della Società come persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria deve essere in tutto o in parte revocata o annullata;
che la condanna della Società al pagamento delle spese processuali del grado di appello deve essere annullata senza rinvio, sia per il parziale accoglimento del motivo inerente alla pena pecuniaria inflitta al SO, sia per il fatto che al giudizio di appello la Società ha partecipato nell'esclusiva veste di persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
DIRITTO
Per quanto attiene al ricorso del ZZ, si osserva, sulla scia di quanto correttamente rilevato dalla Corte bresciana:
in ordine alla contestata qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 1 dell'imputazione, che il riferimento del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 42, alla finalità di "fabbricazione clandestina di alcole
è logicamente e sistematicamente comprensivo delle correlate e consequenziali attività di commercializzazione, anche integranti eventuali ulteriori reati: ciò si desume, oltre che dal rilievo che altrimenti la previsione dell'associazione speciale de qua sarebbe inutiliter data, dal fatto che la commisurazione della multa per il delitto base di cui al citato D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 41 è direttamente correlata all'imposta evasa;
in ordine alla contestata determinazione dei quantitativi di alcool clandestinamente prodotti in evasione di accisa, che la stessa è stata effettuata sulla base degli stessi appunti del ZZ e alla stregua degli standards di produzione regolare, rimanendo peraltro, a copertura di eventuali ridotti margini di errore, largamente al di sotto dei risultati predetti.
Per quanto concerne invece il diniego dell'attenuante di cui all'art.114 c.p., comma 3, deve effettivamente rilevarsi che l'impugnata sentenza è incorsa nella contraddizione di ritenere, da un lato, sussistente, per il AR e il Longhi, l'aggravante di avere determinato il ZZ a commettere il reato, e dall'altro, non provata tale determinazione sul ZZ.
L'impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio sul punto.
Passando ad esaminare il ricorso del SO, si osserva:
in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato ex art. 42 D.Lgs. n. 504 del 1995, che la stessa, alla stregua delle affermazioni della stessa Corte di merito, che ha ritenuto con certezza provati solo alcuni trasporti in evasione di imposta, effettuati nel ruolo esecutivo di autista, appare palesemente priva di solida base probatoria, onde la sentenza deve essere annullata senza rinvio su tale capo per non avere il SO commesso il fatto;
in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato ex D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 43, che la Corte di merito ha reso logica motivazione
(a fronte della quale appaiono prive di base e consistenza le ipotizzate spiegazioni alternative) sulla ricostruzione del ricorso al sistema (di cui l'autista SO non poteva non essere a parte) del compimento di più viaggi con un unico documento di viaggio;
in ordine alla contestata correlazione fra accusa e condanna, che, al di là di alcuni rilievi incidentali del primo giudice, la Corte di merito ha puntualizzato con chiarezza che al prevenuto è stato contestato il solo reato specifico di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 43, e per questo reato, da lui sicuramente commesso, egli è
stato condannato;
in ordine alla contestata determinazione dei quantitativi di alcool clandestinamente prodotti in evasione di accisa, che la proposta doglianza appare inconferente, in quanto la determinazione della pena pecuniaria per il SO è stata effettuata in modo autonomo ed analitico.
Per quanto concerne invece il diniego dell'attenuante di cui all'art.114 c.p., comma 3, il rilievo che l'imputato non era stato determinato a commettere i reati dai datori di lavoro appare apodittico e poco conciliabile con il suo riconosciuto ruolo meramente esecutivo.
L'impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio sul punto.
Venendo al ricorso della Distillerie Valdoglio, si osserva quanto segue.
In ordine alle deduzioni sulla responsabilità di ZZ e SO per i reati loro ascritti, sulla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 1 dell'imputazione, sulla correlazione fra accusa e condanna per l'imputato SO e sulla determinazione dei quantitativi di alcool clandestinamente prodotti in evasione di accisa e della correlativa pena pecuniaria inflitta al ZZ e al SO, valgono i rilievi sopra sviluppati nell'esame dei ricorsi dei detti imputati. Fondato è invece il motivo sulla condanna della Società al pagamento delle spese processuali del grado di appello, stante il parziale accoglimento del motivo inerente alla pena pecuniaria inflitta al SO.
L'impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio sul punto.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615, 620 e 623 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di SO LI limitatamente al reato di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 42, per non aver commesso il fatto, e nei confronti della Distillerie Valdoglio S.p.a. limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali del grado di appello, che esclude;
annulla la stessa sentenza nei confronti di ZZ AL e SO LI limitatamente alla configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., comma 3, e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per nuovo giudizio sul punto.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2007