Sentenza 14 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/07/2001, n. 9585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9585 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 2 IN NOME DEL PO958 5 /01 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 11465/99 GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Dott. Corrado Cron.22182 Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 27/04/01 Dott. Arcangelo DE BIASE Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' TRASPORTI E SERVIZI P. AZ., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LRE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MORRICO ENZO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA LANGELLOTTI ALDO, VIA PEREGO 79, presso lo studio dell'avvocato GIULIO MAINENTI, rappresentato e difeso dall'avvocato FILIPPO2001 2024 GREGORIO, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 106/99 del Tribunale di VALLO DELLA LUCANIA, depositata il 03/03/99 R.G.N. 219/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/01 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato ROMEI per delega MORRICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Vallo della Lucania, per quanto rileva nella presente sede ha, con sentenza del 3.3.99, ritenuto- in relazione alla spettanza dell'indennità di lire 220.000 " come c.d. zoccolo base della pensione complementare del personale di macchina della spa Ferrovie dello Stato- per effetto dell'accordo 8.11.91 (seguito a quello del 6.11.91) che il sign. DO LA, collocato in pensione il 31.12.93, ha diritto " ai fini di aggiunta alla base pensionistica, delle aliquote percentuali sulla somma di lire 220.000 mensili come richieste". E ciò in quanto la normativa applicabile al caso di specie prevede, altresì, una somma pari a lire 220.000 mensili, eguale per tutti, da considerare zoccolo base della pensione complementare nella percentuale da individuarsi in relazione all'anzianità di servizio maturata all'epoca del collocamento in pensione”. Non sussistevano, ha rilevato il Tribunale, neppure in tal caso, ¡VI DELLA contestazioni sull'anzianità di servizio e sull'aliquota percentuale derivante. La spa Ferrovie dello stato chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da tre motivi. Il sign. LA resiste con controricorso;
la ricorrente ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
1- La questione di giurisdizione oggetto del primo motivo è stata definita con ha sentenza delle S.U. 18/2001 che affermato la giurisdizione dell'a.g.o.
2 - In ordine logico giuridico va esaminato preliminarmente il terzo motivo con il quale la ricorrente denuncia la violazione dei canoni ermeneutici nell'interpretazione dell'accordo dell'8.11.91, concernente la pensione complementare del personale di macchina. La ricorrente denuncia vizi di motivazione e violazione e falsa applicazione degli art. 1362, 1363, 1366, 1371 cc. 2,1'Essa osserva che,nel par.2 l'accordo predetto prevedeva per il personale di macchina sia un trattamento retributivo accessorio di lire 220.000 sia una pensione complementare di pari importo minimo (zoccolo base) da attingere da un "fondo speciale” e spettante ai macchinisti che sarebbero stati posti in quiescenza a partire dal 1° giugno 1992. Nel momento di stipulazione dell'accordo, però, la disciplina della pensione complementare non era stata ancora posta ed anzi questa era stata considerata nello stesso accordo ed anzi questa era stata considerata nello stesso accordo, come pure in un altro del 19 settembre, alla stregua di "un problema aperto". In ogni caso non era stato istituito il fondo speciale, da cui la quasi totalità della pensione avrebbe dovuto essere prelevata. Ad avviso della ricorrente, pertanto, l'adempimento dell'obbligo, assunto dal datore di lavoro, di corrispondere la pensione in questione era sospensivamente condizionato alla sua disciplina ed in particolare all'istituzione del relativo fondo. 2 Il Tribunale, nell'interpretare l'accordo, per stabilirne la programmaticità o la vincolatività, aveva violato sia il criterio della letteralità che quello della interpretazione sistematica. La censura è fondata. Questa Corte con alcune recenti decisioni ha risolto la questione sottopostale- del tutto analoga a quella della censura in esame -ritenendo che incorre in violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti di cui agli art 1362 e 1363 cc. la sentenza di merito che, in riferimento ad un accordo collettivo sottoscritto '8 novembre 1991 dall'Ente Ferrovie dello Stato, relativamente all'istituzione di un trattamento pensionistico integrativo per il personale di macchina, consideri la pensione come già istituita e, di conseguenza condanni il datore di lavoro alla relativa erogazione, senza tenere conto delle clausole prevedenti l'istituzione di un sistema pensionistico integrativo e complementare, dei relativi meccanismi di funzionamento e del necessario fondo di provvista, e, trascurando altresì,di valutare se la previsione abbia generato un obbligo di pagare o di fare, ovvero si risolva in una semplice dichiarazione d'intenti (Cass. 15902/00, 15426/00, 15406/00, 14934/00). A tali decisioni la Corte si conforma anche nella presente controversia.
3- L'accoglimento della predetta censura esonera la Corte dall'esaminare quella formulata con il secondo motivo, diretta a contestare il convincimento del Tribunale- che aveva ritenuto vincolante il predetto accordo- relativo alla mancata contestazione della percentuale del c.d. "zoccolo base" computabile ai fini della pensione complementare. 3 4- In conclusione la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, restando assorbito il secondo, e la causa va rinviata ad altro giudice che si atterrà nell'attività ermeneutica alle predette regole.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa in relazione al profilo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Salerno. Roma 27 aprile 2001 Il Consigliere es. Porrado Gughelisem Il Presidente Ииссии Чала 1 IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 14 LUG. 2001. Loggi.. IL CANCELLERE E T R O C 3 0 3 1 A I 5 S . D S . T , A R O N T L A , ' L 3 L A O S 7 L - E B E 8 P I D - S D 1 I I 1 S N A N T G E E S O S O G I A P G A D E M I E L O , A T O T A D I R L T R E L I S T I E D N G D E E O S R E 4