Sentenza 13 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/04/2001, n. 5549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5549 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2001 |
Testo completo
T 5549/0 1 REPUB LICA NIÐ EN N'1661-11-17 “TONBL A R H DE POP MAGUKTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Controvers SEZIONE TERZA CIVILE condominio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vito GIUSTINIANI - R.G.N. 21286/98 - -Consigliere- 2.12087 Dott. Vincenzo SALLUZZO Cron. Dott. Michele VARRONE - Rel. Consigliere-- Rep. Dott. Italo PURCARO -- Consigliere - Ud. 29/01/01 -- ConsigliereDott. Alberto TALEVI ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio CONDOMINIO DI VILLA SMERALDA VIA DONNIZZETTI, in dal Sig. IL SOLE 24 ORE dell'Amministratore pro tempore Rag. Augusto per diritti L. 1500 persona || 1.3. APR. 2001. Orsolini, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI IL CANC ELLIERE CASSAZIONE, difeso dall'avvocato NINO AMADEI, con CANCELLERIA studio in 57123 LIVORNO VIA DEI LANZI 33, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIÓNE COLOMBARA VAUDAGNA ALBINA, LA FONDIARIA ASSIC SPA;
UFFICIO COPIE - intimati Rilasciata copia legale al Sig. MADE i 2001 avverso la sentenza n. 68/98 del Giudice di pace di per diritti L. 11 7. 5. 180 CECINA, emessa e depositata il 17/08/98 (R.G. 129/98); IL CANCELLIERE -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/01 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza notificata in data 2/3/1998 ALBINA COLOMBARA, assumendo di essere proprietaria un appartamento ad uso abitazione sito in Caletta di Castiglioncello facente parte del Condominio Villa Smeralda, conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Cecina il suddetto condominio, in persona dell'amministratore AUGUSTO ORSOLINI, per sentirlo condannare al pagamento della somma di L.
1.500.000 oltre Iva, rivalutazione ed interessi per i danni subiti dall'appartamento di sua proprietà a seguito della fuoriuscita di acqua dalla tubatura condominiale che attraversa il lastrico solare del fabbricato. Si costituiva in giudizio il condominio convenuto chiedendo ed ottenendo di essere autorizzato a chiamare in causa, ex art. 106 c.p.c., la FONDIARIA ASSICURAZIONI, con la quale aveva a suo tempo stipulato una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, per essere dalla stessa manlevate e garantite dalla pretesa dell'attrice, ma la terza chiamata non si costituiva. Espletata istruttoria documentale e testimoniale l'adito Giudice di Pace, con sentenza 17 agosto 1998, condannava il Condominio al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore dell'attrice, della somma di L. 1.500.000, oltre alle spese processuali. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Condominio Villa Smeralda, sulla base di un motivo. Le altre parti intimate non si sono costituite. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il Condominio denuncia l'omessa pronuncia, da parte del Giudice di Pace adito, sulla domanda di manleva proposta nei confronti della FONDIARIA ASSICURAZIONI (art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.). La censura è fondata. L'attuale ricorrente, dopo avere chiamato in causa la suddetta compagnia, ha ribadito in sede di precisazione delle conclusioni la richiesta di "dichiarare la FONDIARIA tenuta a manlevare il Condominio", ma il giudice si è limitato a condannare il Condominio al risarcimento dei danni, senza alcuna ulteriore statuizione ed osservando solo in motivazione che era "salva la successiva facoltà di esperire azione di rivalsa nei confronti della Compagnia Assicuratrice", senza accorgersi che siffatta azione era già stata esercitata in quella sede e che su di essa doveva pronunciarsi. Il ricorso va, pertanto, accolto, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio della causa al Giudice di Pace di Livorno, che provvederà a sanare l'omissione di cui sopra, nonché alle spese anche di quest grado.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia al Giudi Pace di Livorno anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2001, nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Mrfiuenturani Schetram IC CANCELLIFRECI Giovanni Gambattista Depositata in Cancelleria Oggi, li 1-3 APR. 2001- lì A 0 CANCELLIERE M E R Giovanni GambattistaOty P U S O N