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Sentenza 17 novembre 2023
Sentenza 17 novembre 2023
Commentario • 1
- 1. Il datore di lavoro che manomette il cronotachigrafo di un autoarticolato commette reatoAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 1 dicembre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/2023, n. 46444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46444 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OV US nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE di APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
udite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. GIANLUIGI PRATOLA per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza dell'11/10/2022, ha confermato la sentenza di condanna a sei mesi di reclusione pronunciata Tribunale di Ascoli Piceno il 16/12/2019 nei confronti OV US per il reato di cui all'art. 437 cod. pen. 2. IU OV, quale rappresentante legale dell'omonima ditta di trasporti, è stato sottoposto a processo e condannato per avere manomesso il cronotachigrafo di un autoarticolato del quale era conducente DR OR, dipendente della medesima ditta. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 46444 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 20/09/2023 3.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 437 cod. pen. e 179 Codice della strada. Nell'unico motivo la difesa rileva che l'illecito amministrativo previsto dal codice della strada avrebbe dei caratteri di specialità rispetto alla fattispecie penale prevista dall'art. 437 cod. pen. e che pertanto, considerato che i fatti sono sovrapponibili sotto il profilo naturalistico, alla manomissione del cronotachigrafo dovrebbe applicarsi la disciplina di cui all'art. 9 L. 689/1981 e, di conseguenza, la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata senza rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 437 cod. pen. e 179 CdS. La doglianza è manifestamente infondata. 1.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la questione relativa all'esistenza o meno di un conflitto apparente di norme regolanti il medesimo fatto deve essere risolta mediante l'applicazione - in via esclusiva - del criterio di specialità previsto dall'art. 15 cod. pen., fondato sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie poste a raffronto, al fine di apprezzare l'implicita valutazione di correlazione tra le norme effettuata dal legislatore (Sez. Un. n. 20664 del 23/02/2017, Rv. 269668). Secondo tale principio, nell'ipotesi in cui il concorso sia tra una disposizione penale incriminatrice e una disposizione amministrativa sanzionatoria che apparentemente regolano lo stesso fatto, deve essere applicata esclusivamente - una volta positivamente riconosciuto il conflitto - la disposizione che risulti speciale (rispetto all'altra) all'esito del confronto compiuto tra le rispettive fattispecie astratte (Sez. Un. n. 1963 del 28/10/2010, dep. 21/01/2011, Rv. 248722). Come anche di recente evidenziato con la sentenza Sez. 1, n. 10494 del 15/05/2019, Conversano, Rv. 278496 - 01, alla cui motivazione integralmente si rinvia, in riferimento a un caso sovrapponibile a quello in esame, tra gli elementi essenziali della fattispecie astratta oggetto del presente giudizio, punita dall'art. 437 cod. pen. -che incrimina il fatto in sé dell'alterazione o danneggiamento del cronotachigrafo- e la condotta invece sanzionata in via amministrativa dall'art. 179 comma 2 del codice della strada -consistente nella circolazione alla guida di un veicolo privo di cronotachigrafo, ovvero munito di un cronotachigrafo manomesso o alterato, o comunque non rispondente alle caratteristiche tecniche stabilite dalla normativa di settore- non vi è la coincidenza strutturale che costituisce il presupposto dell'applicazione del criterio della specialità sancito dagli artt. 15 cod. pen. e 9 legge n. 689 del 1981. Alle due fattispecie, pertanto, non si applica il principio di specialità in alcuna delle sue declinazioni, "per specificazione" o "per aggiunta" (Sez. Un. n. 1963 del 2011, sopra 2 I citata), che postulano l'esistenza di un nucleo essenziale comune e sovrapponibile tra le due fattispecie astratte, nel senso che, eliminando l'elemento di specificazione ovvero l'elemento aggiuntivo che caratterizza la fattispecie speciale, il fatto deve ricadere nella fattispecie generale, di cui deve presentare tutti gli elementi costitutivi. Come correttamente evidenziato più volte da questa Corte (da ultimo la già citata Sez. 1, n. 10494 del 15/05/2019, nonché Sez. 1, n. 2200 dei 12/09/2017, dep. 2018, Gallini, Rv. 272364 - 01; Sez. 1, n. 47211 del 25/05/2016, Vercesi, Rv. 268892 - 01) con orientamento che deve essere qui ribadito, infatti, non sussiste alcun rapporto di specialità tra la disposizione di cui all'art. 179 (secondo comma) cod. strada e quella di cui all'art. 437 cod.pen., in quanto è diverso, non solo e non tanto, il bene giuridico tutelato da ognuna - rispettivamente costituiti dalla sicurezza della circolazione stradale (comprensiva di quella degli utenti terzi, diversi da colui che circoli alla guida del veicolo col cronotachigrafo manomesso) e dalla sicurezza dei lavoratori (e dunque in primis dello stesso autore della violazione, se conducente del veicolo) - quanto, soprattutto, è la stessa natura strutturale delle due fattispecie a essere differente, sia sotto l'aspetto soggettivo che oggettivo: i. il reato di cui all'art. 437 cod.pen. è un delitto di pericolo punito a titolo di dolo, mentre la violazione dell'art. 179 cod. strada è un illecito amministrativo sanzionato indifferentemente a titolo di dolo o colpa, tanto che il conducente è sanzionato per avere circolato alla guida di un veicolo con cronotachigrafo alterato sul solo presupposto della rappresentabilità colposa della relativa manomissione, anche se l'alterazione dello strumento è stata realizzata da un altro soggetto. ii. la condotta sanzionata dall'art. 179 cod. strada non presuppone, dunque, che l'autore della violazione, consistente nella circolazione alla guida di un veicolo con cronotachigrafo alterato, coincida necessariamente con l'autore della condotta incriminata dall'art. 437 cod.pen., e cioè col soggetto responsabile dell'alterazione, che ben potrebbe essere diverso (e identificarsi, ad esempio, nel datore di lavoro o nel proprietario del veicolo che sia diverso dal conducente); iii. la condotta di rimozione, alterazione o danneggiamento dello strumento, concretamente idonea a mettere in pericolo la sicurezza del lavoro, punita a titolo di delitto di pericolo dal codice penale, inoltre, prescinde dal fatto materiale costituito dalla messa in circolazione del mezzo ed è pertanto configurabile anche prima e a prescindere dalla messa in circolazione del veicolo. 1.2. Nel caso di specie, in conclusione e come in precedenza evidenziato, i giudici di merito, con decisione conforme, hanno applicato i principi enucleati e la decisione che si riferisce al solo datore di lavoro, persona diversa dal lavoratore che era alla guida del mezzo, è corretta e non è sindacabile in questa sede. è 3 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
udite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. GIANLUIGI PRATOLA per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza dell'11/10/2022, ha confermato la sentenza di condanna a sei mesi di reclusione pronunciata Tribunale di Ascoli Piceno il 16/12/2019 nei confronti OV US per il reato di cui all'art. 437 cod. pen. 2. IU OV, quale rappresentante legale dell'omonima ditta di trasporti, è stato sottoposto a processo e condannato per avere manomesso il cronotachigrafo di un autoarticolato del quale era conducente DR OR, dipendente della medesima ditta. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 46444 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 20/09/2023 3.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 437 cod. pen. e 179 Codice della strada. Nell'unico motivo la difesa rileva che l'illecito amministrativo previsto dal codice della strada avrebbe dei caratteri di specialità rispetto alla fattispecie penale prevista dall'art. 437 cod. pen. e che pertanto, considerato che i fatti sono sovrapponibili sotto il profilo naturalistico, alla manomissione del cronotachigrafo dovrebbe applicarsi la disciplina di cui all'art. 9 L. 689/1981 e, di conseguenza, la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata senza rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 437 cod. pen. e 179 CdS. La doglianza è manifestamente infondata. 1.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la questione relativa all'esistenza o meno di un conflitto apparente di norme regolanti il medesimo fatto deve essere risolta mediante l'applicazione - in via esclusiva - del criterio di specialità previsto dall'art. 15 cod. pen., fondato sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie poste a raffronto, al fine di apprezzare l'implicita valutazione di correlazione tra le norme effettuata dal legislatore (Sez. Un. n. 20664 del 23/02/2017, Rv. 269668). Secondo tale principio, nell'ipotesi in cui il concorso sia tra una disposizione penale incriminatrice e una disposizione amministrativa sanzionatoria che apparentemente regolano lo stesso fatto, deve essere applicata esclusivamente - una volta positivamente riconosciuto il conflitto - la disposizione che risulti speciale (rispetto all'altra) all'esito del confronto compiuto tra le rispettive fattispecie astratte (Sez. Un. n. 1963 del 28/10/2010, dep. 21/01/2011, Rv. 248722). Come anche di recente evidenziato con la sentenza Sez. 1, n. 10494 del 15/05/2019, Conversano, Rv. 278496 - 01, alla cui motivazione integralmente si rinvia, in riferimento a un caso sovrapponibile a quello in esame, tra gli elementi essenziali della fattispecie astratta oggetto del presente giudizio, punita dall'art. 437 cod. pen. -che incrimina il fatto in sé dell'alterazione o danneggiamento del cronotachigrafo- e la condotta invece sanzionata in via amministrativa dall'art. 179 comma 2 del codice della strada -consistente nella circolazione alla guida di un veicolo privo di cronotachigrafo, ovvero munito di un cronotachigrafo manomesso o alterato, o comunque non rispondente alle caratteristiche tecniche stabilite dalla normativa di settore- non vi è la coincidenza strutturale che costituisce il presupposto dell'applicazione del criterio della specialità sancito dagli artt. 15 cod. pen. e 9 legge n. 689 del 1981. Alle due fattispecie, pertanto, non si applica il principio di specialità in alcuna delle sue declinazioni, "per specificazione" o "per aggiunta" (Sez. Un. n. 1963 del 2011, sopra 2 I citata), che postulano l'esistenza di un nucleo essenziale comune e sovrapponibile tra le due fattispecie astratte, nel senso che, eliminando l'elemento di specificazione ovvero l'elemento aggiuntivo che caratterizza la fattispecie speciale, il fatto deve ricadere nella fattispecie generale, di cui deve presentare tutti gli elementi costitutivi. Come correttamente evidenziato più volte da questa Corte (da ultimo la già citata Sez. 1, n. 10494 del 15/05/2019, nonché Sez. 1, n. 2200 dei 12/09/2017, dep. 2018, Gallini, Rv. 272364 - 01; Sez. 1, n. 47211 del 25/05/2016, Vercesi, Rv. 268892 - 01) con orientamento che deve essere qui ribadito, infatti, non sussiste alcun rapporto di specialità tra la disposizione di cui all'art. 179 (secondo comma) cod. strada e quella di cui all'art. 437 cod.pen., in quanto è diverso, non solo e non tanto, il bene giuridico tutelato da ognuna - rispettivamente costituiti dalla sicurezza della circolazione stradale (comprensiva di quella degli utenti terzi, diversi da colui che circoli alla guida del veicolo col cronotachigrafo manomesso) e dalla sicurezza dei lavoratori (e dunque in primis dello stesso autore della violazione, se conducente del veicolo) - quanto, soprattutto, è la stessa natura strutturale delle due fattispecie a essere differente, sia sotto l'aspetto soggettivo che oggettivo: i. il reato di cui all'art. 437 cod.pen. è un delitto di pericolo punito a titolo di dolo, mentre la violazione dell'art. 179 cod. strada è un illecito amministrativo sanzionato indifferentemente a titolo di dolo o colpa, tanto che il conducente è sanzionato per avere circolato alla guida di un veicolo con cronotachigrafo alterato sul solo presupposto della rappresentabilità colposa della relativa manomissione, anche se l'alterazione dello strumento è stata realizzata da un altro soggetto. ii. la condotta sanzionata dall'art. 179 cod. strada non presuppone, dunque, che l'autore della violazione, consistente nella circolazione alla guida di un veicolo con cronotachigrafo alterato, coincida necessariamente con l'autore della condotta incriminata dall'art. 437 cod.pen., e cioè col soggetto responsabile dell'alterazione, che ben potrebbe essere diverso (e identificarsi, ad esempio, nel datore di lavoro o nel proprietario del veicolo che sia diverso dal conducente); iii. la condotta di rimozione, alterazione o danneggiamento dello strumento, concretamente idonea a mettere in pericolo la sicurezza del lavoro, punita a titolo di delitto di pericolo dal codice penale, inoltre, prescinde dal fatto materiale costituito dalla messa in circolazione del mezzo ed è pertanto configurabile anche prima e a prescindere dalla messa in circolazione del veicolo. 1.2. Nel caso di specie, in conclusione e come in precedenza evidenziato, i giudici di merito, con decisione conforme, hanno applicato i principi enucleati e la decisione che si riferisce al solo datore di lavoro, persona diversa dal lavoratore che era alla guida del mezzo, è corretta e non è sindacabile in questa sede. è 3 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2023.