CASS
Sentenza 2 aprile 2026
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 12533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12533 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AC EM nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/07/2025 del MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA di Messina udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;
lette le conclusioni del P.G., Fabrizio Vanorio, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 7 luglio 2025 il magistrato di sorveglianza di Messina ha revocato l'autorizzazione ad uscire dalla propria abitazione dalle 07:30 alle 08:30 e dalle 12:30 alle 14:30, concessa, con precedente ordinanza del 10 giugno 2024 dello stesso magistrato, al condannato in detenzione domiciliare EM AC. Il magistrato di sorveglianza ha revocato l'autorizzazione in quanto ha ricevuto un'informativa dei Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto da cui emergeva che l'imputato aveva fatto rientro presso l'abitazione con un ritardo di 32 minuti rispetto all’orario consentito. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che il ritardo nel rientro presso la propria abitazione è stato la conseguenza di una circostanza imprevista ed imprevedibile, ovvero che il condannato, rientrando a casa, ha forato la ruota della propria Penale Sent. Sez. 1 Num. 12533 Anno 2026 Presidente: CENTONZE ALESSANDRO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 19/03/2026 autovettura;
lo stesso non è riuscito ad avvisare tempestivamente le forze di polizia, in quanto privo di telefono cellulare;
si tratta comunque dell'unico episodio in cui è avvenuta la violazione e la revoca sta arrecando grave pregiudizio alla famiglia del detenuto, atteso che la compagna è priva di patente di guida e che la frazione in cui essi vivono è priva di esercizi commerciali raggiungibili a piedi. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, Fabrizio Vanorio, ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. Nella giurisprudenza di questa Corte il provvedimento del magistrato di sorveglianza che modifica le prescrizioni accessorie alla detenzione domiciliare, quali le autorizzazioni all’uscita, è ritenuto impugnabile mediante ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884 - 01: Avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare, art. 47ter, comma secondo, ord. pen., è esperibile il ricorso in cassazione per violazione di legge, trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale;
conformi Sez. 1, n. 15683 del 13/12/2002, dep. 2003, Scarlata, Rv. 224015 - 01; Sez. 1, n. 30132 del 20/05/2003, Sessa, Rv. 226135 - 01; Sez. 1, n. 45581 del 23/11/2007, P.M. in proc. Priebke, Rv. 238919 - 01). Come evidenziato dalle pronunce appena citate, il provvedimento è impugnabile soltanto per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost, che dispone che «contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge». Si muove, del resto, nella stessa direzione ermeneutica la previsione dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., a tenore della quale: «Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'articolo 28». Tale opzione ermeneutica, a sua volta, trae il proprio fondamento dal principio di diritto, risalente ma insuperato, affermato da Sez. U, n. 24 del 03/12/1996, dep. 2017, Lombardi, Rv. 206465 - 01, per gli omologhi provvedimenti emessi ex art. 284 cod. proc. pen., secondo cui: «I provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 284, terzo comma, cod. proc. pen., che regolano le modalità di attuazione degli arresti domiciliari relativamente alla facoltà dell'indagato di allontanarsi dal luogo di custodia, contribuiscono ad inasprire o ad attenuare 2 il grado di afflittività della misura cautelare, e devono pertanto essere ricompresi nella categoria dei provvedimenti sulla libertà personale;
ne consegue che ad essi si applicano le regole sull'impugnazione dettate dall'art. 310 cod. proc. pen., che prevede, in proposito, un sindacato di secondo grado esteso anche nel merito». Tanto premesso, deve evidenziarsi che il provvedimento impugnato risulta, nella sostanza, sprovvisto di motivazione, essendosi limitato il Magistrato di sorveglianza di Messina, a giustificare la revoca dell’autorizzazione all’uscita con un provvedimento di mera presa d’atto della comunicazione sul mancato rispetto dell’orario di rientro presso l’abitazione. Una mera presa d’atto di una comunicazione di polizia si risolve in una carenza assoluta di motivazione, che induce ad inquadrare il vizio del provvedimento impugnato nella categoria della violazione di legge per cui, come si diceva prima, il ricorso per cassazione è ammesso, conformemente a quanto, da tempo, affermato da Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 - 01, secondo cui, nella materia dei ricorsi per cassazione, la violazione di legge comprende, oltre all'ipotesi di un provvedimento totalmente privo di giustificazioni, ma dotato del solo dispositivo, tutti i casi in cui la motivazione risulti strutturalmente sprovvista dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito nell'adottare un atto (in senso conforme v. Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590 - 01; Sez. 1, n. 45723 del 24/10/2003, Guttadauro, Rv. 226035 - 01). A queste patologie motivazionali devono essere equiparate le ipotesi in cui le linee argomentative del provvedimento censurato appaiono criptiche, essendo talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione oggetto di vaglio giurisdizionale, rendendo l'atto processuale adottato privo di effettive enunciazioni argomentative (tra le altre in questo senso, v. Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2004, Trigila, Rv. 260805 - 01; Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv. 230303 - 01). Nel caso di specie, la mancanza nel provvedimento impugnato di qualsiasi valutazione sulla durata della violazione (32 minuti), sulla occasionalità della stessa (un unico caso), sulle eventuali ragioni giustificatrici (si è detto che il ricorrente riferisce di avere avuto un contrattempo di natura imprevista), sulla durata del percorso della misura alternativa in cui il condannato non era incorso in violazioni, inducono a ritenere che la mera presa d’atto della comunicazione di polizia si risolva in una motivazione mancante, che impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Messina.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Messina. 3 Così è deciso, 19/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
lette le conclusioni del P.G., Fabrizio Vanorio, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 7 luglio 2025 il magistrato di sorveglianza di Messina ha revocato l'autorizzazione ad uscire dalla propria abitazione dalle 07:30 alle 08:30 e dalle 12:30 alle 14:30, concessa, con precedente ordinanza del 10 giugno 2024 dello stesso magistrato, al condannato in detenzione domiciliare EM AC. Il magistrato di sorveglianza ha revocato l'autorizzazione in quanto ha ricevuto un'informativa dei Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto da cui emergeva che l'imputato aveva fatto rientro presso l'abitazione con un ritardo di 32 minuti rispetto all’orario consentito. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che il ritardo nel rientro presso la propria abitazione è stato la conseguenza di una circostanza imprevista ed imprevedibile, ovvero che il condannato, rientrando a casa, ha forato la ruota della propria Penale Sent. Sez. 1 Num. 12533 Anno 2026 Presidente: CENTONZE ALESSANDRO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 19/03/2026 autovettura;
lo stesso non è riuscito ad avvisare tempestivamente le forze di polizia, in quanto privo di telefono cellulare;
si tratta comunque dell'unico episodio in cui è avvenuta la violazione e la revoca sta arrecando grave pregiudizio alla famiglia del detenuto, atteso che la compagna è priva di patente di guida e che la frazione in cui essi vivono è priva di esercizi commerciali raggiungibili a piedi. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, Fabrizio Vanorio, ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. Nella giurisprudenza di questa Corte il provvedimento del magistrato di sorveglianza che modifica le prescrizioni accessorie alla detenzione domiciliare, quali le autorizzazioni all’uscita, è ritenuto impugnabile mediante ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884 - 01: Avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare, art. 47ter, comma secondo, ord. pen., è esperibile il ricorso in cassazione per violazione di legge, trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale;
conformi Sez. 1, n. 15683 del 13/12/2002, dep. 2003, Scarlata, Rv. 224015 - 01; Sez. 1, n. 30132 del 20/05/2003, Sessa, Rv. 226135 - 01; Sez. 1, n. 45581 del 23/11/2007, P.M. in proc. Priebke, Rv. 238919 - 01). Come evidenziato dalle pronunce appena citate, il provvedimento è impugnabile soltanto per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost, che dispone che «contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge». Si muove, del resto, nella stessa direzione ermeneutica la previsione dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., a tenore della quale: «Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'articolo 28». Tale opzione ermeneutica, a sua volta, trae il proprio fondamento dal principio di diritto, risalente ma insuperato, affermato da Sez. U, n. 24 del 03/12/1996, dep. 2017, Lombardi, Rv. 206465 - 01, per gli omologhi provvedimenti emessi ex art. 284 cod. proc. pen., secondo cui: «I provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 284, terzo comma, cod. proc. pen., che regolano le modalità di attuazione degli arresti domiciliari relativamente alla facoltà dell'indagato di allontanarsi dal luogo di custodia, contribuiscono ad inasprire o ad attenuare 2 il grado di afflittività della misura cautelare, e devono pertanto essere ricompresi nella categoria dei provvedimenti sulla libertà personale;
ne consegue che ad essi si applicano le regole sull'impugnazione dettate dall'art. 310 cod. proc. pen., che prevede, in proposito, un sindacato di secondo grado esteso anche nel merito». Tanto premesso, deve evidenziarsi che il provvedimento impugnato risulta, nella sostanza, sprovvisto di motivazione, essendosi limitato il Magistrato di sorveglianza di Messina, a giustificare la revoca dell’autorizzazione all’uscita con un provvedimento di mera presa d’atto della comunicazione sul mancato rispetto dell’orario di rientro presso l’abitazione. Una mera presa d’atto di una comunicazione di polizia si risolve in una carenza assoluta di motivazione, che induce ad inquadrare il vizio del provvedimento impugnato nella categoria della violazione di legge per cui, come si diceva prima, il ricorso per cassazione è ammesso, conformemente a quanto, da tempo, affermato da Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 - 01, secondo cui, nella materia dei ricorsi per cassazione, la violazione di legge comprende, oltre all'ipotesi di un provvedimento totalmente privo di giustificazioni, ma dotato del solo dispositivo, tutti i casi in cui la motivazione risulti strutturalmente sprovvista dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito nell'adottare un atto (in senso conforme v. Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590 - 01; Sez. 1, n. 45723 del 24/10/2003, Guttadauro, Rv. 226035 - 01). A queste patologie motivazionali devono essere equiparate le ipotesi in cui le linee argomentative del provvedimento censurato appaiono criptiche, essendo talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione oggetto di vaglio giurisdizionale, rendendo l'atto processuale adottato privo di effettive enunciazioni argomentative (tra le altre in questo senso, v. Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2004, Trigila, Rv. 260805 - 01; Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv. 230303 - 01). Nel caso di specie, la mancanza nel provvedimento impugnato di qualsiasi valutazione sulla durata della violazione (32 minuti), sulla occasionalità della stessa (un unico caso), sulle eventuali ragioni giustificatrici (si è detto che il ricorrente riferisce di avere avuto un contrattempo di natura imprevista), sulla durata del percorso della misura alternativa in cui il condannato non era incorso in violazioni, inducono a ritenere che la mera presa d’atto della comunicazione di polizia si risolva in una motivazione mancante, che impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Messina.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Messina. 3 Così è deciso, 19/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4