Sentenza 5 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/02/2001, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2001 |
Testo completo
€0,52 L.1000 € 0,52 L.1000 CANCELLERIA CANCELLERIA REPUBBLIC01600/0 1 AY116218 AY116217 LAY116213 الت LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE RIVEND, WALLONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SPADONE Presidente R.G.N. 16217/98 Dott. Mario CRISTARELLA ORESTANO Cron. 3360 Dott. Francesco Consigliere Rep. 521 DE JULIO Consigliere Dott. Rosario Ud.29/09/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere - UFFICIO COPIE SCHERILLO - Rel. Consigliere Dott. Giovanna Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente per diritti L. 3000 il# 5 FEB. 2001 SEN TENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: 权 IMPARATO LUCIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LIRE 3000 SORA 47, presso lo studio dell'avvocato ROSSI SERGIO, CANCELLERIA che la difende unitamente all'avvocato BATTAGLIA MARIA ROSARIA, giusta delega in atti;
CB220904 ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IMPARATO ANIELLO, IMPARATO CANDIDA e IMPARATO UFFICIO COPIE Richiesta copia studio NICOLETTA quali eredi di IMPARATO ANTONIO, dal Sig. ROSATI 9.000 elettivamente domiciliati in ROMA VIA VELLETRI 35, per diritti L. 25.07.01. il 2000 presso lo studio dell'avvocato CASALE M. difesi IL CANCELLIERE 1539 dall'avvocato SAPONARO MICHELE, per procura speciale -1- notarile del Notaio GIUSEPPE MANNI, in Genova il 19 ottobre 1998 n. rep.90150; - controricorrenti avverso la sentenza n. 1373/97 del Tribunale di LATINA, depositata il 25/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/00 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato BATTAGLIA Maria Rosa, anche per delega dell'Avvocato ROSSI depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato SAPONARO Michele, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 28/9/87 ON ed AN MP convennero in giudizio davanti al RE di GA IA MP per sentire dichiarare che i beni immobili siti in Ventotene e distinti al catasto con la partita 676, particelle 296, 512/D, 249, in atto posseduti dalla MP, appartenevano iure successionis ad essi attori in proprietà esclusiva ed indivisa in ragione di 1/3 ciascuno, e per sentire condannare la convenuta al rilascio. La MP si costituì ed eccepì di essere proprietaria piena ed esclusiva dei beni in forza di decreto 26/5/80 del RE di GA, emesso ai sensi della legge n.346/76 e passato in giudicato a seguito della sentenza n.46/86 dello stesso RE che aveva rigettato la domanda di revocazione proposta ex adverso. In ogni caso, ella aveva acquistato la proprietà dei beni per effetto di usucapione. Con sentenza 27/7/90 il RE accolse la domanda attorea dichiarando che i germani AN, ON e IA MP erano proprietari in comune e pro indiviso dei beni oggetto di causa e condannando la convenuta a rilasciarli nella libera disponibilità dei comunisti. La decisione venne confermata dal Tribunale di Latina, che, con sentenza 25/11/97, rigettò l'appello proposto dalla MP. IA MP ha chiesto la cassazione della sentenza con ricorso basato su tre motivi illustrati da una memoria. Hanno resistito al gravame AN MP nonchè CO e ID MP, eredi di ON MP, deceduto nelle more del giudizio. Il solo MP AN ha presentato anche una memoria difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso si denunciano violazioni di legge (artt.2697, 2909 plurime cod.civ; 115 e 116 cod. proc. civ.) e vizi di motivazione censurando la sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di usucapione formulata IA MP, basandosidalla ricorrente sull'esistenza della procedura n.71/88 con la quale il RE di GA aveva reintegrato AN MP nel compossesso del fondo. Sostiene la ricorrente che le prove raccolte in quel giudizio, vertente sul possesso, non potevano essere utilizzate nel giudizio de quo, di natura petitoria;
deduce, inoltre, che la sentenza non era passata in giudicato e non era opponibile ad MP ON, che in quel giudizio non era stato parte. La censura va disattesa. La sentenza ha ritenuto non provata l'eccezione di usucapione, e l'ha perciò rigettata, non soltanto del giudiziofacendo riferimento agli atti possessorio (dai quali emergeva una situazione di compossesso dei beni tra la MP e il EL AN), ma perché la documentazione prodotta dalla e sulla quale la sentenza si joffermaconvenuta dettagliatamente non era idonea a dimostrare alfim l'esistenza di un possesso della MP idone all'usucapione. Come emerge chiaramente dalla (v.pag.7), il richiamo alla procedura sentenza possessoria è effettuato soltanto ad abundantiam con motivazione sussidiaria rispetto agli altri elementi di convincimento analiticamente indicati, sicché, in definitiva, la doglianza si risolve in una censura di merito ed è, pertanto, inammissibile. - Col secondo motivo si denunciano II violazione di legge (artt.714, 1158, 2697, 2700, 2702 cod.civ; 116 cod.proc.civ.) e vizi di motivazione per avere la sentenza immotivatamente ritenuto che la documentazione fornita dalla MP (ricevute di pagamento di imposte ed utenze corrispondenza intercorsa con AN idriche Уиричить AI in ordine alla delimitazione della proprietà, richiesta al Sindaco di Ventotene di concessione edilizia e di autorizzazione alla ristrutturazione del fabbricato) non costituiva idonea prova del possesso ad usucapionem a favore della medesima. Anche tale censura va disattesa. La sentenza non soltanto ha dato ampio conto A delle ragioni per le quali il possesso della MP non era idoneo all'usucapione, osservando che gli elementi documentali da lei forniti erano tutti riconducibili ad un'attività di utile gestione della cosa comune (v. la già citata pag.7), ma ha altresì osservato che la MP, con l'appello, si era limitata a contestare il diritto di proprietà degli appellati solo sulla base dell'acquisto per usucapione, senza muovere alcun rilievo in ordine alla prova, ritenuta decisiva dal RE a favore della controparte, costituita dal certificato storico catastale, di valore indiziario. Tale considerazione, essenziale a determinare la ratio decidendi posta a base dell'impugnata sentenza, non risulta impugnata specificamente dalla ricorrente. Il motivo è, pertanto, inammissibile (Cass.3951/98). III Col terzo motivo di ricorso si denuncia ancora violazione di legge (artt.2909 cod.civ; 324 cod.proc.civ.) per avere la sentenza immotivatamente disatteso l'eccezione di giudicato sollevata dalla ricorrente con riferimento al decreto del RE di della proprietà ex lege GA di riconoscimento n.346/76. Anche questa censura va disattesa. La ricorrente sembra ignorare quanto, in conformità con la giurisprudenza di questa Corte (v.Cass.2160/95, 8311/90, 8207/90, 3856/89), ha correttamente affermato la sentenza impugnata e cioè che il decreto emesso dal RE in favore della MP non poteva avere acquistato forza di giudicato nei confronti di AN e ON MP, in quanto costoro non erano stati parti in quel giudizio, non avendo la MP provveduto a notificare loro l'istanza di riconoscimento. Consegue il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo a favore dei resistenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate a favore di MP AN in lire 3174650, di cui lire 3.000.000 per onorari e, a favore degli eredi di MP ON in lire 2084250 di ' cui lire 2.000.000 per onorari.. Roma, 29 settembre 2000 Il presidente L'estensore hoooo Арабли 290000 IL CANCELLIERE C1 -Paolo Talarico Telozco DEPOSITAT Roma 5 FEB. 2001 DELLE CONTRATE.ROMA 2 da GIU. 2001 IL CANCELLIRECT 4 UFFICIO Seile Ragistrato 200.000 DUECENTONOVANIAMILA versato S. b PPO) cl n p. 1 Dirigento Arta Responsabile Servizio Attacudiziari (D.ssa Maria Grazia (lire (Dr. M. RACCHINI 27 TRATE