Sentenza 11 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/07/2002, n. 10096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10096 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2002 |
Testo completo
*IN CALCE 1 00 96/ 02 ANNOTAZIONE 0066859 REGISTRAZIONE REPUBBLICA ITA 26/4/1986 IN N ME N 5 ENTE DA TRIBUTARE SUPREMA DI CASSAZIONE AI SENSI DEL D.F.R. N. 131 TALA Oggetto MATERIA SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente R.G.N. 18522/99 Dott. Stefano MONACI - Consigliere 21864/99 - Consigliere Cron.27588 Dott. Mario CICALA Dott. Paolo GIULIANI - Consigliere Rep. Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere Ud.05/04/02 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S ENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 66859 LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE BENI CEDUTI FED ITAL CS AGRARI, in persona del Liquidatore pro tempore, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEMBIEN 15, Richiesta copia studio Sole presso lo studio dell'avvocato FLAVIO MARIA MUSTO, che dal Sig. per diritti € 0,77 lo difende, giusta procura a margine;
11 15 LUG 2002 IL CANCELLICHE - ricorrente
contro
UFF REGISTRO NOVARA, MINISTERO DELLE FINANZE;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - intimati ✓ Richiesta copia studio dal Sig. IPSOA e sul 2° ricorso n° 21864/99 proposto da: diritti € 0,77 102 MINISTERO per DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro 11 1-5 HE IL CANCEROGE --- 41 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI -1- PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente incidentale - nonchè
contro
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE BENI CEDUTI FED;
- intimato avverso la sentenza n. 124/98 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 10/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/02 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato MUSTO, che ha ricorso principale;
ilchiesto l'accoglimento del rigetto del ricorso incidentale;
per il resistente, l'Avvocato dello Stato udito POLIZZI, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale;
assorbito il ricorso incidentale. -2- Svolgimento del processo La Federazione Italiana dei Consorzi Agrari, in persona del Commissario Governativo, proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Novara avverso l'avviso di accertamento, notifi- cato in data 26-2-1996, dell'Ufficio del Registro di Novara, avente ad oggetto l'aumento di valore, ai fini dell'Invim decennale, degli immobili di proprietà di detta Federazione, da £ 6.000.000.000 a £ 6.970.000.000. L'adita Commissione Provinciale, con sentenza n. 169/97, in parziale accoglimento del ricorso, ri- duceva detto valore da £ 6.970.000.000 a £ 6.400.000.000. La Liquidazione Giudiziale dei beni ceduti della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari Soc. Coop. a r.l., in concordato preventivo, proponeva appello e l'adita Commissione Tributaria Regio- nale del Piemonte, costituitosi l'Ufficio, con la decisione in esame, dichiarava inammissibile il gra- vame in quanto tardivo. Ricorre per cassazione, con due motivi, la Liquidazione Giudiziale, che ha, altresì, depositato me- moria;
resiste con controricorso l'Ufficio, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale, fondato su due motivi. Motivi della decisione Ricorso principale: con il primo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione delle norme di diritto laddove la sentenza impugnata ha ritenuto valida ed efficace la presunta notifica all'avv. Alberto Scalia della sentenza della C.T.P. di Novara da parte dello stesso Ufficio"; con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 7 della 1. n. 890/1982 per non essere stata, nella notifica in questione, effettuata a mezzo posta, dell'impugnata decisione, indicata la qualità rivestita dal consegnatario. Ricorso incidentale: con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 75, 3° comma, c.p.c. e degli artt. 165 e 167 del Regio Decreto n. 267/1942, stante la inammissibilità dell'appello per carenza di legittimazione del Commissario liquidatore;
con il secondo motivo si deduce, subordinatamente, la violazione dell'art. 145 c.p.c., e relativo di- fetto di motivazione, in ordine alla possibilità di rilevare aliunde la relazione tra il consegnatario ed il destinatario dell'atto in questione. Preliminarmente, deve rilevarsi l'inammissibilità del ricorso principale. Ai sensi, infatti, dell'art. 366 c.p.c., il ricorso per cassazione deve, tra l'altro, contenere l'esposizione sommaria dei fatti della causa: nel ricorso in esame l'Ufficio non solo non ha assolu- tamente adempiuto a detto onere ma ha allegato, in sostituzione di detta esposizione, anziché l'impugnata decisione, la pronuncia di primo grado della Commissione Provinciale, non consenten- do, in tal modo, la "ricostruzione" sul piano processuale della vicenda sottoposta all'esame di que- sta Corte. (condizionato, Ne consegue che il ricorso incidentale in relazione ad entrambe le suesposte censure, è da ritenersi assorbito. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale. Compensa le ISENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 2. 131 TAB. ALL. B - N. 5 spese. MATERIA In Roma, il 5-4-2002 TRIBUTARIA Il Presidente estensore मिर IL CANCELLIERE 01 11 LUG. 2Q0Z Innocenzo Battista La Carte Supreme di Cassazione con M. 5853/05 dichiare in impro cedibile il ricorsored in ammissibile l'in sen Teuse perleweasione cidentale Roma 23-03- 2005 IL CANCELLIERE C1 Antonella Fontana дей