Sentenza 16 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2002, n. 7138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7138 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2002 |
Testo completo
07 438/ 02 Aula A Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO ogg.lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo Presidente R.G.17251/99 Trezza Putaturo Donati V. Consigliere Rel Mario " Maura Rep. La Terza Cron. 20078 " Giovanni 11 Amoroso " Raffaele Ud.25/1/2002 Di Lella ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da ROMA, in persona dei legali rappresentanti S.p.a. BANCA DI POMR 25/BРом Bruxelles n.61/63, presso pro-tempore, elett.dom.in Roma, via lo rappresenta e difende, per studio dell'avv.Roberto Pessi, che la procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE CONTRO 368 CI,elett.dom.in Roma, via delle Montagne ANTONIO n.69,presso lo studio dell'avv. Rosalia Rocciose e difeso dall'avv. Gianni Lanzinger, perMangano, rappresentato procura speciale a margine;
RESISTENTE 1 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bolzano in data 30 settembre 1998, n.668 (R.G.N.495/1997); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 25/1/2002,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito l'avv. Lanzinger;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc.Gen.Dr. Giuseppe Napoletano che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ON TO conveniva davanti al Pretore del lavoro di Bolzano la s.p.a. Banca di Roma, di cui era impiegato con la qualifica di vice capo ufficio, e, deducendo che per l'anno 1993 aveva ricevuto la classificazione di "mediocre" nonostante fosse stato proposto il giudizio di "buono", peraltro riconosciutogli nei due anni antecedenti,e che gli era stata illegittimamente comminata sanzione disciplinare della trattenuta dello stipendio per i giorni 10 e 11 maggio 1994, in quanto erano state disattese le ragioni per le quali, benchè in malattia, non era stato reperito а casa sua durante la visita di controllo, ne chiedeva la condanna, previo annullamento della sanzione e della qualifica di "mediocre", con sostituzione con quella di "buono", alla corresponsione dell'importo della trattenuta di stipendio e della somma di lire 6.536.012, a titolo di premio di rendimento. 2 La convenuta, nel costituirsi in giudizio chiedeva il rigetto della domanda, assumendo che:il giudizio di "mediocre" era stato dato per avere l'TO in data 28 maggio 1993 pesantemente e ripetutamente insultato, in presenza di clienti, un suo collega di lavoro;
quanto alla mancata presenza in casa alla visita medica di controllo, non erano sufficienti i motivi addotti - consistiti nell'essersi recato dal proprio medico di base per ottenere un lenimento dei fortissimi dolori alla regione dorso-cervicale derivanti da discopatia avendo avuto il ricorrente altri tempi a disposizione. All'esito dell'audizione delle parti e dei testi, il Pretore, con sentenza del 5 febbraio 1997: disponeva la variazione della classifica del ricorrente per l'anno 1993 da "mediocre" in "normale" e dichiarava ingiustificata la trattenuta per i giorni 10 e 11 maggio 1994; condannava la Banca alla corresponsione del premio di rendimento e dell'importo pari alla frazione stipendiale dovuta. Avverso la decisione proponevano gravame la s.p.a. Banca di Roma e l'TO, relativamente al carico delle spese del giudizio, e il locale Tribunale, con sentenza del 30 settembre 1998, in parziale accoglimento dell'appello della datrice e l'incidentale, dichiarava legittima la trattenutarespingendo operata. Osservava, in particolare,il Tribunale che, se non vi era la. prova dell'assoluta urgenza dell'TO di recarsi durante la fascia di reperibilità dal proprio medico di base, doveva essere 3 invece confermata la decisione pretorile in ordine alla riconosciuta classificazione di "normale" per l'anno 1993, dato il carattere episodico della conflittualità con un collega sviluppatasi per motivi insignificanti e sfociata in un procedimento disciplinare, con irrogazione di sanzione che era stata accettata dall'impiegato. La Banca ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. L'intimato si è costituito, depositando procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico complesso motivo, denunciandosi violazione 0 Ffalsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 C.C. nonché omessa comunque, insufficiente motivazione circa il punto decisivo della controversia inerente la causale dell'abbassamento della nota di dell'art.360, nn.3 e 5, c.p.c., si censura qualifica, ai sensi l'impugnata sentenza per avere ritenuto non sufficientemente argomentate le ragioni apposte in calce alla scheda di valutazione dell'TO con cui la Direzione Risorse Umane della Banca aveva ritenuto che le anomalie comportamentali ascritte al dipendente avevano comportato un abbassamento del livello di valutazione del fattore comportamento ed immagine e l'attribuzione della qualifica di "mediocre". In effetti il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto a quei fini dell'evento grave di cui era stato protagonista l'impiegato ai danni del collega CO che, in seguito ai gravi insulti ricevuti alla presenza di clienti, aveva Carabinieri. Il fatto, a prescindere dallasporto denuncia ai disciplinare O meno di cui poteva essere dotato, era portata 4 AR talmente rilevante da incidere su una valutazione complessiva che il datore di lavoro era legittimato a fare non per punire i peggiori ma soltanto per premiare i migliori. Parimenti, nella valutazione delle ragioni relative all'abbassamento del giudizio de quo, non poteva non tenersi conto dell'elemento "soggettivo", costituito dalla circostanza che le anzidette anomalie facevano riferimento ad un evento ben noto al lavoratore,per cui opinare diversamente, collegando la congruità della motivazione alla estensione della stessa e non conferendo rilievo alcuno alla effettiva conoscibilità che, anche da una motivazione sintetica, l'interessato aveva potuto acquisire della valutazione subita, aveva finito col snaturare l'origine e la funzione delle note di qualifica.Non si comprende perciò come il giudice d'appello abbia ritenuto non congrua una valutazione come quella formulata nei confronti dell'TO, enfatizzando oltre misura, ma senza alcun argomento a conforto, il giudizio espresso e censurando, anche in questo dal valutatore e dal revisore motivazione,il pur legittimo e caso senza fornire alcuna valida corretto esercizio che la Direzione Risorse Umane aveva fatto dei poteri suoi propri.L'attribuzione della qualifica di "normale" era quindi arrivata quasi che nulla fosse successo. In conclusione, l'impugnata sentenza è censurabile perché:violando le richiamate norme di legge, ha ritenuto che la motivazione di una nota di coerente con i principi di buona qualifica negativa per essere fede e di correttezza, dovesse essere anche analitica nonostante dalla stessa non derivasse per il lavoratore alcuna sanzione, tanto 5 meno espulsiva;
di fronte ad una motivazione sintetica, ma al contempo esaustiva e perfettamente intellegibile,alla luce degli eventi accaduti, sia dal lavoratore che dal giudicante, ha concluso l'inadeguatezza della stessa, senza spiegare perché il per riferimento alle anomalie comportamentali non potesse sorreggere un giudizio sfavorevole che, sebbene non arbitrario, resta pur sempre discrezionale. Il motivo va rigettato perché infondato. Le valutazioni concernenti le "note di qualifica" con le istituto di credito)quali il datore di lavoro (nella specie un esprime un giudizio sintetico sul rendimento e sulle capacità professionali del lavoratore - le quali assumono rilevanza esterna, quando si pongono in rapporto di strumentalità con atti di gestione del rapporto di lavoro,quali le promozioni - non sono datore di lavoro soggetto ai limiti insindacabili, restando il posti da eventuali criteri obiettivi previsti dalla contrattazione collettiva e, soprattutto, agli obblighi di correttezza e buona fede,con l'obbligo di motivare adeguatamente le note suddette al fine di consentire al giudice il sindacato in ordine alla eventuale sussistenza di intenti discriminatori o di ritorsione irragionevoli, quali quelli non ovvero di motivi illeciti ° inerenti al dipendente nella sua specifica qualità di lavoratore (fra le tante, Cass.,8 agosto 2000, n.10450; Cass.,9 gennaio 2001, n.206; Cass., 22 agosto 2001, n.11207). Siffatti principi sono stati applicati dal Tribunale che -nei limiti delle censure proposte, ha accertato che:la s.p.a. Banca di 6 R Roma aveva assegnato per l'anno 1993 il giudizio di "mediocre" al dipendente ON TO con la motivazione che le anomalie comportamentali ascrittegli avevano comportato un abbassamento del livello di valutazione del fattore comportamentale ed immagine;
il generico e sintetico richiamo a tali fatti, accompagnato dall'esortazione a curare meglio le relazioni interpersonali, non era però sufficiente per giustificare il divario con il giudizio di "buono" espresso dal valutatore e revisore, in linea del resto con i pregressi apprezzamenti per gli anni 1991 e 1992;né in tale profilo aveva rilievo l'isolato episodio di conflittualità con un collega, sfociato in una sanzione disciplinare, peraltro accettata dall'interessato; in conclusione, non era esaurientemente motivata la valutazione negativa posta alla base dell'attribuzione della qualifica di "mediocre", onde sul punto era da condividere la soluzione del Pretore che aveva modificato il giudizio per il 1993 in "normale",livello intermedio tra "buono" e "mediocre". Trattasi di giudizio, congruamente motivato anche nel profilo logico e giuridico, come tale incensurabile in questa sede, rispetto sollecitare una al quale le censure proposte finiscono per inammissibile riesame delle risultanze probatorie. Il ricorso va perciò rigettato. Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico della Banca.
P.Q.M.
R 7 La Corte, rigetta il ricorso;
condanna in EURO 6,00. oltre EURO 1.500,00 onorari. Roma, 25 gennaio 2002 Il Presidente Ийсенко Чинка AfrancoIL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 16 MAG. 2002 IL CANCELLIERE zauco 8 la ricorrente alle spese (millecinquecento/00) per Il Consigliere est. Melco Acer ous S. I D A , S O 0 S L 1 A L . T O T , B R A I S A ' D E N L P L S A 2 E I T S 7 N D - O I G 8 P S - O 1 N M I E 1 A S D A I F E D , A G E O G O T R E T T N L T S E I I S R G E I A E L D R L E O D