Sentenza 14 maggio 2003
Massime • 1
I presupposti per la costituzione di una servitù di scarico coattivo ex art. 1043 cod. civ. non differiscono ,compatibilmente con il diverso contenuto della servitù, da quelli contemplati dall'art. 1037 cod. civ. per la costituzione della servitù di acquedotto coattivo, applicabili in virtù del richiamo operato dalla prima di dette norme alle disposizioni degli articoli precedenti per il passaggio delle acque, occorrendo , pertanto ,come per l'acquedotto coattivo che il passaggio richiesto - sempre che il proprietario del fondo non abbia altre alternative per liberarsi dalle acque di scarico , anche con la creazione di una servitù volontaria- sia il più conveniente ed il meno pregiudizievole per il fondo servente ,avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta ,per il corso e lo sbocco delle acque e riferendosi il criterio del minor pregiudizio esclusivamente al fondo servente e quello della maggior convenienza anche al fondo dominante il quale non deve essere assoggettato ed eccessivo disagio o dispendio.
Commentario • 1
- 1. Costituzione giudiziale di servitù coattivaAvv. Gabriele Chiarini · https://www.chiarini.com/ · 6 agosto 2018
Servitù Coattiva e via giudiziale per la sua costituzione L'Avv. Gabriele Chiarini ha difeso con successo un Società di capitali convenuta in una actio negatoria servitutis, ottenendo in via giudiziale la costituzione di una servitù coattiva di scarico ex art. 1043 c.c., previa determinazione dell'indennità di cui all'art. 1038 c.c. La vicenda oggetto di causa Un privato cittadino aveva ritenuto di convenire in giudizio una S.r.l., lamentando che la stessa avesse “realizzato una condotta fognaria sui terreni dell'attore, effettuato il taglio di alcune querce insistenti sui terreni della stesso, asportato terreno ghiaioso e terroso dal fondo citato, e realizzato un manufatto in cemento …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/05/2003, n. 7410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7410 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - rel. Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che lo difende unitamente all'avvocato ROMANO NICOLINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MB IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 396, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO CRISTINI, che lo difende unitamente all'avvocato MARIO CORETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 525/00 del Tribunale di TRENTO, depositata il 19/04/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/03 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato Gustavo ROMANELLI deposita delega dell'Avvocato Guido Francesco ROMANELLI, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato CRISTINI Edoardo, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ND NO conveniva in giudizio, dinanzi al Pretore di Trento, VA ZA e premesso che sul suo fondo, identificato dalle pp.ff. 3000/1, 2999/2 e p. ed. 1617 CC Tione insisteva una condotta fognaria a servizio del confinante edificio p. ed. 2225 di proprietà del convenuto, chiedeva la rimozione della tubazione e del pozzetto, oltre al risarcimento del danno per il ritardo nei lavori di costruzione di una rampa di accesso al garage derivato dalla presenza dei manufatti in questione.
Costituitosi, lo ZA assumeva di aver realizzato la rete di scarico fognario attraverso il fondo attoreo nel 1980 dietro autorizzazione del precedente proprietario di quest'ultimo e, allegando l'impraticabilità di soluzioni alternative, svolgeva domanda riconvenzionale ex art. 1043 c.c. di costituzione di servitù coattiva secondo il tracciato evidenziato nell'elaborato tecnico del geometra Albertini.
All'esito dell'espletata istruttoria il Pretore, con sentenza del 5 dicembre 1997, ordinava al convenuto di rimuovere il pozzetto e la condotta fognaria insistenti sul fondo dell'attore e lo condannava al pagamento della somma di L. 4.504.465, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno;
respingeva altresì la domanda riconvenzionale del convenuto e poneva a suo carico le spese di lite.
Proposto gravame dallo ZA, il Tribunale di Trento, con sentenza del 19 aprile 2000, in parziale riforma della pronunzia del primo giudice, dichiarava costituita a carico della p.f. 2999/2 CC Tione ed a favore della p. ed. 2225 CC Tione la servitù di attraversamento con la conduttura fognaria ai fini dell'allacciamento al pozzetto n. 47 come da tavola 3 allegata alla relazione del CTU geom. Luchetta del 14.10.1998; determinava in L. 500.000 l'indennità che lo ZA doveva corrispondere al NO;
compensava tra le parti la metà delle spese di entrambi i giudizi, ponendo a carico del NO medesimo la metà residua. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione ND NO sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso VA ZA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1032,
1043, 1051 e 1052 cc. Lamenta il ricorrente che il Tribunale Trentino non avrebbe potuto ritenere rilevante, ai fini dell'accoglimento della richiesta di scarico coattivo ex art. 1043 cc formulata da controparte, una pretesa interclusione relativa alla p. ed. 2225 CC Tione di Trento erroneamente utilizzando i parametri previsti per la costituzione delle sole servitù di passaggio dagli artt. 1051 e 1052 c.c. Con il secondo mezzo si deduce, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c., violazione o comunque erronea applicazione degli artt. 1033,
1037 e 1043 cc, nonché carenza o illogicità della motivazione. Osserva il ricorrente come, anche ammesso che il grave disagio o dispendio per la conduzione dell'acqua o degli scarichi legittimi la costituzione di una servitù coattiva (nonostante le su richiamate norme del codice civile non facciano riferimento a tale requisito) il giudice d'appello non avrebbe potuto effettuare una semplice analisi comparativa dei costi relativi alle varie soluzioni prospettate dal CTU, ma precisare sulla base di quali considerazioni il mero interramento di una condotta sulla p. ed 2225 Tione, con un costo prossimo ai nove milioni, poteva ritenersi eccessivamente disagevole o dispendioso sì da far propendere per l'accoglimento della domanda riconvenzionale dello ZA.
I due motivi, da esaminare congiuntamente stante la loro stretta connessione ed interazione, sono infondati.
Le condizioni richieste per la costituzione di una servitù coattiva di scarico ai sensi dell'art. 1043 c.c. (che, per consolidata giurisprudenza, può esser domandata per liberare il proprio immobile sia dalle acque sovrabbondanti potabili o non potabili, provenienti da acquedotto o da sorgente esistente nel fondo o dallo scarico di acque piovane, sia dalle acque impure risultanti dal funzionamento degli impianti agricoli od industriali o degli impianti e servizi igienico sanitari di edifici, salva in quest'ultimo caso l'adozione di idonee cautele per impedire pregiudizi e molestie al fondo servente - Cass. n. 11130/92, n. 4361/95, n. 9357/2000), non possono essere diverse da quelle, compatibili con il diverso contenuto della servitù, contemplate dall'art. 1037 per la costituzione della servitù di acquedotto coattivo ed applicabili in forza del richiamo operato dalla prima di dette norme alle "disposizioni contenute negli articoli precedenti per il passaggio delle acque", e da quella, implicita, ma connaturata al carattere coattivo della costituzione, che il proprietario del fondo non abbia altre alternative per liberare il suo fondo dalle acque di scarico, vale a dire che non possa utilizzare come bacino di scarico un suo terreno, oppure fruire del servizio offertogli da un terzo, anche con la creazione di una servitù volontaria.
Anche per lo scarico coattivo, quindi, come per l'acquedotto coattivo, occorre che il passaggio richiesto sia "il più conveniente e il meno pregiudizievole per al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque" (art. 1037 c.c.), riferendosi il criterio del minor pregiudizio esclusivamente al fondo servente e quello della maggior convenienza anche al fondo dominante, il quale non deve essere assoggettato ad eccessivo disagio o dispendio (vedi Cass. n. 1438/78, n. 2948/94). Alle censure svolte con i motivi in esame si sottrae, allora, la statuizione impugnata poiché, inconferente apparendo il richiamo ad una erronea utilizzazione, nel caso di specie, di parametri previsti per la costituzione delle sole servitù di passaggio coattivo dagli artt. 1051 e 1052 c.c., la ricorrenza della duplice condizione della maggior convenienza e del minor pregiudizio è stata dal giudice d'appello nella specie verificata in conformità agli esposti criteri, rilevando, sulla base di un incensurabile apprezzamento di fatto della situazione dei luoghi e delle circostanze evidenziate nella relazione di consulenza, che la ipotesi di soluzione prospettata come da tavola 3 della ctu finiva con il contemperare, nel perseguimento dello scopo assunto dalla legge come tipico, il criterio del minor pregiudizio per il fondo servente con quello della maggior convenienza sia per detto fondo che per quello dominante giacché le diverse soluzioni possibili avrebbero comportato oneri ed inconvenienti rilevanti.
Accanto all'assoluta modestia delle opere da eseguire (del costo di appena L. 1.200.000) e alla brevità del tratto della conduttura che veniva ad insistere sulla p.f. 2999/2 di proprietà del NO (circa due metri), andava evidenziato che l'allacciamento veniva realizzato rispetto ad un pozzetto già predisposto e che il fondo servente era interamente percorso da un collettore della fognatura comunale.
Con il terzo motivo si denunzia, sempre in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c., erronea applicazione dell'art. 112 stesso codice, nonché carenza di motivazione.
Lamenta il ricorrente il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il Tribunale per avere, a fronte di una mera richiesta di carattere accertativo di un diritto di scarico coattivo formulata dallo ZA con l'atto di costituzione in giudizio, emesso invece una pronunzia di carattere costitutivo, non richiesta dall'attuale resistente.
La censura non ha pregio in quanto il giudice d'appello ha dichiarato costituita a carico della p.f. 2999/2 CC Tione e a favore della p.
ed. 2225 CC Tione la servitù di attraversamento con conduttura fognaria ne' più e ne' meno come richiesto dallo ZA sin dal primo atto di costituzione in giudizio.
Con il quarto ed ultimo mezzo si deduce, infine, ancora in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c., erronea applicazione dell'art. 92 stesso codice, nonché carenza assoluta di motivazione, non comprendendosi sulla scorta di quali ragioni il giudice d'appello abbia ritenuto che l'accoglimento in sede di gravame di merito della riconvenzionale dello ZA legittimasse la condanna al pagamento di metà delle spese di lite in favore del medesimo, mentre, relativamente alle due domande principali di esso NO, accolte in prime cure e confermate in sede d'appello, dovesse esser disposta la compensazione delle spese. Anche tale ultima doglianza non si sottrae alla sorte delle precedenti, non apparendo illogica la disposta parziale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, giustificata dall'esito complessivo della lite. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità con la condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di VA ZA, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 91,00 oltre ad euro 1.300,00 per onorari, e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2003