Sentenza 25 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/2002, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2002 |
Testo completo
I L L O B E 9 Aula A s E 8 0 0873 /02 e N l 6 a O n . I Z e p A R , a T 1 amministrative LIC ITALIAN S 8 m I Etich at a diprodotti alimentari e 9 G t 1 E s - i R 1 s NOME DEL POPOLO ITALIA 1 l A - a D 4 2 e E h 23 T RTE SUPREMA DI CASSAZIONE c i N 4 f E i S d E o m SEZIONE PRIMA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.12538/00. Dott. Rosario DE MUSIS Dott. Ugo Cons. relatore VITRONE Consigliere Cron. 2383 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Rep. Dott. Mario ADAMO Ud.
8.11.01. Dott. Angelo Consigliere SPIRITO ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: GHIOTTO s.r.1., in persona dell'amministratore elettivamente domiciliataunico Loredana Moretti, in Roma, Circonvallazione Clodia, 167, n. presso l'avv. Lino Italo Natale, unitamente all'avv. prof. Antonio Palma che la rappresenta e difende per pro- cura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
UFFICIO PROVINCIALE INDUSTRIA COM U.P.I.C.A. MERCIO E ARTIGIANATO DI NAPOLI, in persona del suo direttore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale 2281 1 2001 dello Stato, che lo rappresenta e difende per lege;
controricorrente MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO;
intimato avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3190 pubblicata il 13 aprile 2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 8 novembre 2001 dal Re- latore Cons. Ugo VITRONE;
udito l'avv. Donato PENNETTA per delega del- l'avv. Antonio Palma;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. Stefano SCHIRO', che ha con- cluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 15 dicembre 1998 la s.r.l. HI conveniva in giudizio dinanzi al Tri bunale di Napoli l'Ufficio Provinciale dell'Indu- stria, Commercio e Artigianato di Napoli proponendo opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione con la quale le era stato intimato il pagamento della som- ma complessiva di f. 18.010.600 a titolo di sanzio- amministrativa per la violazione dell'art. 2, ne 1, e 4, CO. 2, in relazione all'art. 18 del co. 2 D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, e dell'art. 10 del D.Lgs. 16 febbraio 1993, n. 77, che vietano rispet- tivamente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità di prodotti alimentari tali da indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto e il confezionamento, la detenzione о la vendita di prodotti alimentari con omessa o irrego lare etichettatura nutrizionale, nonché la denomi- nazione di fantasia dei prodotti alimentari, in re- lazione al rinvenimento presso la dispensa dell'o- spedale Leonardo Bianchi di Napoli confezioni di formaggio da tavolo in busta ermeticamente chiusa, preconfezionate dalla ditta HI e recanti un'e- tichetta adesiva dalla quale risultava la denomina- zione di formaggio TA con l'indicazione di una grassa minima del 50% ri-percentuale di materia scontrata inferiore al dichiarato e vendute con de- nominazione di fantasia. Sosteneva la opponente che la sua attività si era limitata alla produzione di etichette conformi alle indicazioni ricevute dal caseificio I.L.F.A. s.r.l., che forniva la percentuale di materia gras- sa e la denominazione commerciale da apporre al pro dotto. Con sentenza del 5-13 aprile il tribunale ri- 3 gettava l'opposizione in base alle considerazioni che la legislazione vigente in materia sanzionava autonomamente il comportamento di chiunque si limi- tasse anche solo a confezionare prodotti alimentari con indicazione non conformi alle norme di legge po nendo a suo carico l'onere di controllare prima del confezionamento le corrispondenza al vero delle in- dicazioni al riguardo fornite dal produttore;
ag- giungeva che la denominazione di "HI TA" era da considerare di fantasia e tale da ingenerare confusione nel consumatore. Contro la sentenza ricorre per cassazione la s.r.l. HI con due motivi. Resiste con controricorso l'U.P.I.C.A.-Ufficio Industria Commercio e Artigianato di Provinciale Napoli. Non ha presentato difese il Ministero per il Commercio, Industria e Artigianato. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso cumulativamente proposto nei confronti del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato che non è stato parte nel giudizio di merito. Passando all'esame del ricorso proposto contro 1'U.P.I.C.A. di Napoli viene denunciata la viola- 4 zione e la falsa applicazione dell'art. 2 del D. 109, Lgs. 27 gennaio 1992, n. e dell'art. 10 del D.Lgs. 16 febbraio 1993, 77, n. in relazione al- l'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., poiché la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare che la ricorrente non è la ditta produttrice del formaggio HI TA ma ha provveduto solo a fornire le etichette recanti le indicazioni prove- nienti dal caseificio I.L.F.A. s.r.l., trascrivendo quanto dichiarato sulla quantità di grasso ivi con- tenuta e riproducendo il nome indicato nella fattu- ra per la denominazione di formaggio TA. Essa si sarebbe limitata al confezionamento del prodot- to, facendo affidamento sulle dichiarazioni della ditta produttrice accompagnate da una relazione di analisi in data 3 dicembre 1993 che specificava la percentuale di grasso contenuta nel formaggio, per- centuale successivamente smentita dalle analisi del la U.S.L. NA/46. La censura non può trovare accoglimento poi- ché, essendo incontestato che la società ricorrente non si è limitata a fornire le etichette ma ha prov veduto anche al confezionamento del prodotto prove- niente dal caseificio I.L.F.A. s.r.l., essa rispon- de per il solo fatto di aver confezionato prodotti 5 non conformi alle norme del D.Lgs. n. 109 del 1992, come modificate dal D.Lgs. n. 77 del 1993, essendo a suo carico l'accertamento della corrispondenza del prodotto alle prescrizioni di legge in materia di etichettatura nutrizionale dei prodotti alimenta nella specie, ari, con particolare riferimento, quelle dell'art. 6, CO. 4°, del D.Lgs. n. 77 del 1993. Né vale il richiamo alla giurisprudenza for- matasi con riferimento all'art. 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, contenuto nella memoria illu- strativa, poiché la norma suddetta, sfuggita alla depenalizzazione disposta dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, considera varie ipotesi di violazioni della disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande che sono sanzionate penalmente come contravvenzio- ni, tra le quali non è compresa la fattispecie del- confezione di prodotti alimentari con con- la mera formi alla legge, che resa un illecito amministra- tivo. Col secondo motivo viene denunziato il vizio di omessa o insufficiente motivazione con riferimen to alla sanzione irrogata in relazione alla denomi- nazione del prodotto come formaggio "HI Itali- 6 co" non essendo specificato nella sentenza impugna- ta perché tale denominazione, da considerarsi di fantasia, sia tale da ingenerare confusione nel con sumatore con riferimento alle caratteristiche del prodotto tutelate dalla legge. La censura non può trovare accoglimento poiché la sanzione irrogata alla società opponente è quel- la prevista per la violazione dell'art. 4 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, il quale stabilisce al comma secondo che la denominazione di vendita di un prodotto alimentare non può essere sostituita da marchi di fabbrica o di commercio, ovvero da deno- minazioni di fantasia, indipendentemente dal fatto che ciò ingeneri confusione nel consumatore con ri- ferimento alle caratteristiche del prodotto tutela- to dalla legge, come invece previsto dall'art. 2, che disciplina l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, sicché deve ritenersi ultronea la giustificazione addotta al riguardo nella sentenza impugnata. In conclusione il ricorso non può trovare ac- coglimento e deve essere respinto. Le spese giudiziali seguono la soccombenza del ricorrente nei confronti dell'Ufficio Provinciale Industria Commercio e Artigianato di Napoli mentre 7 la mancata partecipazione al giudizio del Ministero dell'Industria e Commercio e Artigianato preclude qualsiasi pronuncia al riguardo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso pro posto contro il Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, rigetta il ricorso proposto contro l'Ufficio Provinciale Industria, Commercio e Arti- gianato U.P.I.C.A. di Napoli e condanna la ricor- rente al pagamento delle spese giudiziali che li quida in complessive £. 35000, oltre f.
1.500.000 per onorario. Così deciso in Roma, il giorno 8 novembre 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE My Vitrow Rosario ber umisве IL CANCE Andrea Bianchi 25 0 1. 2002 ál IL CALE RE 9 8 E 6 E . le N N IO a I n , Z L e 1 A L p 8 R O T 9 a B IS 1 m - G 1 iste E 1 R - 4 s A 2 l D a . E L e T h 3 N ific E 2 S . E d T o R m A 8