Sentenza 4 maggio 1999
Massime • 1
Nel caso di denuncia di smarrimento di un assegno bancario l'atto - documento di verbalizzazione della denuncia non è anello della procedura di ammortamento ne' il verbale di denuncia ha rilevanza ostativa al pagamento dell'assegno; non è pertanto configurabile il delitto di falso ideologico del privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) in quanto l'atto dell'autorità che recepisce la falsa denuncia non è destinato a provare la verità del fatto che il privato dichiara.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/1999, n. 7709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7709 |
| Data del deposito : | 4 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli. Ill.mi. Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Nicola Marvulli Presidente del 4.5.1999
1. Dott. R. L. Calabrese Consigliere SENTENZA
2 " P. Marini " N.1003
3 " A. Amato " REGISTRO GENERALE
4. " S. Occhionero " N.7500/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AN NC, n. Messina 6.7.60;
avverso la sentenza 30.II.98 corte app. Messina;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. C. Di Zenzo che ha concluso per il rigetto.
Motivi della decisione
AN NC ricorre avverso la sentenza 30.II.98 della corte d'appello di Messina, confermativa di quella pretorile, con la quale è stato condannato per il delitto continuato di cui all'art.483 cp, avendo falsamente attestato lo smarrimento di assegni di conto corrente, con denunce indirizzate alla Questura ed alla Procura della Repubblica.
Deduce il vizio di motivazione circa l'elemento psicologico, poiché gli assegni sono stati pagati ed egli era persuaso di averli smarriti.
Il AN ricorre anche contro l'ordinanza dibattimentale dichiarativa della contumacia, in quanto affetta da nullità. Il ricorso è fondato per ragioni diverse da quella dedotte. In tema di reato ex art.483 cp le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 31.3.1999 (ric. Lucarotti), hanno stabilito che il privato è obbligato a dichiarare il vero solo quando una norma giuridica ricolleghi specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente. Nel caso di denuncia di smarrimento di assegni bancari, l'atto- documento di verbalizzazione della denuncia non è anello della procedura di ammortamento dell'assegno, giacché l'art.69 R.D.n.1736/1933, con norma omologa a quella del I^ comma dell'art.2016 c.c., prevede come rilevante non la denuncia alla p.g.,
ma quella fatta al trattario, demandando poi al Presidente del Tribunale o al Pretore gli opportuni accertamenti sulla verità del fatti (verità, quindi, che in alcun modo si ricollega alla verbalizzazione della polizia).
Nè il verbale di denuncia ha rilevanza ostativa ai fini del pagamento dell'assegno (arg. ex art.86 R.D. cit.).
Il delitto di cui all'art.483 cp, dunque, non si configura allorquando, come nella specie, l'atto dell'Autorità che recepisce la falsa denuncia, non è destinato a provare la verità del fatto che il privato dichiara.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, poiché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P T M
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, poiché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 1999