Sentenza 20 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/12/2002, n. 18181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18181 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2002 |
Testo completo
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 1 8 1 / 0 2 C.C. 65378 ESENTE DA REGISTRAZIONE N. 131 TAB. ALL. B - N. 5REPUBBLICA ITALIANA MATERIA TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfio FINOCCHIARO Presidente R.G.N. 14545/99 Dott. Stefano MONACI - Consigliere Cron.42885 Dott. Vittorio Glauco EBNER Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Consigliere Ud. 22/05/02 Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA | N. 65378 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
AL UE;
- intimato avversO la sentenza n. 141/98 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 2002 23/09/98; 2290 udita la relazione della causa svolta nella camera di -1- consiglio il 22/05/02 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo IA IO presentava alla Intendenza di Finanza di Salerno,ai sensi dell'art.4 L.482/1985, istanza di riliquidazione dell'irpef ritenuta sulla indennità di fine rapporto di lavoro. L'istanza veniva rigettata sul rilievo della mancata integrale dichiarazione di tale indennità nella dichiarazione dei redditi,ai sensi dell'art.1 comma terzo DPR 600/1973. Il ricorso proposto dalla contribuente avverso tale provvedimento veniva accolto dalla Commissione Tributaria di primo grado di Salerno con decisione n.1288/05/91,successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania con sentenza n.141/39/98 depositata il 23.09.1998. Il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza,deducendo con un primo motivo violazione e falsa applicazione dell'art.4 L.482/85;degli artt.39,quarto comma che (nel testo,qui - applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche di cui all'art.15 D.Lgs.vo 46/1999: ndr),prevede che non è ammesso il rimborso delle ritenute di acconto di redditi non dichiarati o che non hanno formato oggetto di accertamento d'ufficio e 42 bis DPR 602/1973, disciplinante " l'esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedure automatizzate;
nonché motivazione omessa, insufficiente, contraddittoria su un punto decisivo della controversia;
con un secondo motivo, poi, violazione e falsa applicazione dell'art.36 n.4 e 62 D.Lgs.vo 546/1992, in relazione all'art. 360 n.5 cpc nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc,in relazione alla mancata considerazione dei motivi di impugnazione avverso la decisione di primo grado,che i Giudici di appello si limitano a richiamare,dichiarandom di condividerla interamente. La contribuente intimata non si è costituita. Il Procuratore Generale presso questa Corte,con requisitoria in data 23.02.2002 ha chiesto, ai sensi dell'art.375 cpc,il rigetto del ricorso,in camera di consiglio, per manifesta infondatezza. Motivi della decisione La richiesta del P.G. deve essere condivisa. Invero,le ss.uu.di questa Corte,risolvendo il contrasto interpretativo sorto in sede di legittimità al riguardo, hanno, con sentenza 21.2.2000 n.25,definitivamente chiarito che la domanda di riliquidazione dell'irpef dovuta sulle indennità ed altre somme di cui alla lett.e) dell'art. 12 DPR 597/1973 - come modificata dall'art. 1 della L: n.482/1985 -corrisposte sia prima che dopo l'1.1.1980 al fine di ottenere il rimborso,totale o parziale delle ritenute operate, non è preclusa dalla mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi delle somme percepite a tale titolo. Dalla soluzione cui sono pervenute le sezioni unite - condivisa da Cass. 14996;5729;2391 e 1847/2000 il Collegio non vede ragioni per - discostarsi. Invero, la specialità della disciplina attinente la riliquidazione dell'irpef trattenuta al lavoratore dipendente sull'indennità di fine rapporto rende non operante ed applicabile al riguardo il disposto, di ordine generale, dell'art.39 quarto comma DPR 600/73 cit;
e,comunque l'Ufficio può - 2 - ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA sempre richiedere che gli siano forniti i dati necessari alla riliquidazione. D'altro canto l'art.42 bis DPR 602/1973, richiamato dall'art.4 della L. 485/1985, regola solo le modalità del rimborso, e non contiene alcuna disposizione che incida sulle condizioni per il diritto al rimborso. Le dedotte violazioni di legge quindi non sussistono. Quanto al vizio motivazionale dedotto con il secondo motivo, ogni questione al riguardo deve considerarsi superata per effetto della rilevata giuridica correttezza della soluzione cui la CTR è pervenuta. Alla stregua dei rilievi che precedono il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese poiché la parte risultata vittoriosa non ha svolto attività difensiva.
PQM
La Corte,rigetta il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22.05.2002 Il Consigliere estensore IL CANCELLIEREC Arnaldo Cap 20 DIC. 02 DEPOSITA Oggi Храмовить IL/CANCELLIERE -3-