Sentenza 23 novembre 2020
Massime • 1
Costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, ed è, pertanto, ricorribile per cassazione l'ordinanza ex art. 409, comma 5, cod. proc. pen. con la quale, all'esito dell'udienza camerale fissata a seguito di richiesta di archiviazione non accolta, il giudice per le indagini preliminari disponga l'imputazione coatta nei confronti di persona da identificare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/11/2020, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2020 |
Testo completo
00418-2 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A TERZA SEZIONE PENALE T Composta da 1563 Sent. n. - Presidente - Giulio Sarno -CC 23/11/2020 Luca Ramacci R.G.N. 11255/2020 -Relatore - Emanuela Gai Giuseppe Noviello Alessandro M. Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Avellino nel procedimento penale nei confronti di ignoti avverso l'ordinanza del 03/03/2020 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Avellino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della repubblica del Tribunale di Avellino ricorre per l'annullamento del provvedimento, emesso in data 3 marzo 2020, all'esito dell'udienza ex art 409 cod. proc.pen., con la quale il Giudice delle indagini req preliminari ha disposto, ex art. 409 comma 5 cod. proc.pen., l'imputazione coatta nei confronti del legale rappresentante della società Nestlè per il reato di cui all'art. 5 della legge n. 283 del 1962. 2. A sostegno dell'impugnazione il ricorrente e deduce la violazione di legge per abnormità dell'atto. Sostiene il ricorrente che pur costituendo in astratto un atto di manifestazione di legittimo potere, il provvedimento sarebbe stato adottato al di fuori di casi consentiti e delle ipotesi previste. Secondo l'orientamento consolidato di legittimità, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, l'ordine di imputazione nei confronti di soggetto non identificato. Tale atto che esula dai poteri di controllo del Giudice sull'esercizio dell'azione penale comporterebbe anche la lesione di suoi diritti di difesa. Il giudice si sarebbe dovuto limitare ad imporre l'iscrizione, della persona a cui è attribuito il reato, nel registro ex art. 335 cod. proc.pen. Chiede pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato.
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso del Pubblico Ministero è fondato e il suo accoglimento comporta l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Come è noto la categoria dell'abnormità è stata elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza in correlazione con il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione. Da qui l'esigenza di consentire un rimedio impugnatorio, pur formalmente non previsto, allorquando l'atto esorbiti dal modello legale e sia affetto da anomalie genetiche o funzionali, al fine di assicurare comunque il controllo sulla legalità del procedere della giurisdizione. In altri termini, nella categoria della abnormità sono stati ricondotti tutti quegli atti connotati da evenienze patologiche di macroscopica consistenza, tali da non essere inquadrabili negli schemi tipici normativi. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recepito siffatti enunciati, giungendo ad affermare che deve ritenersi abnorme non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo, in linea di principio, manifestazione di legittimo potere, si esplichi, tuttavia, al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (cfr. Sez. U. n. 17/98 del 10/12/1997, Di Battista, Rv. 209603; Sez. U., n. 26/00 del 24/11/1999, श्री Magnani, Rv. 215094). Le Sezioni Unite di questa Corte (n. 25957 del 26/03/2009, P.M. in proc. Toni ed altro, Rv. 243590) sono giunte a circoscrivere, da un lato, l'abnormità strutturale al caso di esercizio, da parte del giudice, di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto), o di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo del modello legale, nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione 2 processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge (carenza di potere in concreto) e, dall'altro, l'abnormità funzionale al caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo.
5. Premesso quanto sopra, nella specie ricorre il profilo dell'abnormità sotto il profilo funzionale per esercizio di un potere pur previsto dalla legge, ma in modo radicalmente diverso.
6. Il tema che viene qui in rilievo attiene al contenuto del potere di intervento del G.I.P. sull'esercizio dell'azione penale, tema che è stato più volte affrontato dalla giurisprudenza di legittimità. Sul punto una prima pronuncia a Sezione Unite ha affermato il principio secondo cui non è abnorme, e pertanto non è ricorribile per cassazione, l'ordinanza con la quale il G.I.P., all'esito dell'udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del P.M., ordini l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di altri soggetti mai prima indagati e per i quali il P.M. non abbia formulato alcuna richiesta, disponendo altresì la prosecuzione delle indagini, in quanto trattasi di decisione che rientra nei poteri di controllo a lui devoluti dalla legge sull'intera "notitia criminis", provvedimento che in non si pone in contrasto con il dettato costituzionale di cui all'art. 112 Cost. in quanto «lungi dall'esercitarla egli stesso in contrasto con il dettato costituzionale dell'art. 112 Cost. può invitarlo a compiere ulteriori indagini ed in tal caso, ove dette indagini debbano essere estese a persone non menzionate dal P.M. e/o per altri reati o per reati diversi, è giocoforza disporre che esse inizino secondo le regole, ossia sulla base degli adempimenti previsti dall'art. 335 c.p.p.» (Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, P.M. in proc. Minervini, Rv. 231162). Tale approdo è stato ribadito dal più recente arresto delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, P.M. in proc. L., Rv. 257786) espresso nel senso che non costituisce atto abnorme l'ordine di iscrizione della persona non sottoposta ad indagini nel registro delle notizie di reato in relazione a fatti che emergano a suo carico da quelle già espletate. Ma proprio in questa pronuncia le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che, viceversa, costituisca atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, P.M. in proc. L., яд Rv. 257786; Sez. 4, n. 1217 del 10/10/2018, Manna, Rv. 274907 – 01).- 7. Sulla questione è anche intervenuta, in passato, la Corte costituzionale che, nel delineare i confini dei poteri del Giudice delle indagini preliminari e del Pubblico Ministero, alla luce del principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale e della attribuzione della titolarità del suo esercizio al pubblico ministero, nel dichiarare infondate le questioni sottopostale, ha affermato che il 3 giudice non può sostituirsi al pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, nel senso che non può ordinare la formulazione dell'imputazione nei confronti di soggetti mai iscritti nel registro delle notizie di reato o, se iscritti, non può ordinare l'imputazione coatta in ordine a reati diversi da quelli iscritti nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. perché significherebbe esautorare il pubblico ministero dai suoi compiti istituzionali (esercizio obbligatorio dell'azione penale), ma ha riconosciuto in capo al giudice il controllo di legalità sull'esercizio dell'azione penale con la conseguente possibilità in capo a questi di atti di impulso in modo che il controllo di legalità sull'esercizio dell'azione penale si svolga in conformità al principio dell'obbligatorietà che la regge (art. 112 Cost.), senza essere vincolato dalle differenze qualitative sottese ai diversi tipi di archiviazione e senza essere vincolato né dal petitum né dalla causa petendi, potendo esercitare i poteri di impulso con riferimento all'indagine nella sua integralità, così come risulta dal fascicolo del pubblico ministero, potendo richiedere l'espletamento di ulteriori indagini non solo con riferimento ai soggetti iscritti nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. e non soltanto in ordine ai reati per i quali si procede, pure essi iscritti, ma anche con riguardo ad altri reati e ad altri soggetti (Corte cost. sent. n. 88 del 1991, Rv. 0016997).
8. Ne consegue che è abnorme, e pertanto è ricorribile per cassazione, l'ordinanza con la quale il Gip, all'esito dell'udienza camerale a seguito di richiesta di archiviazione, disponga l'imputazione coatta nei confronti di persona da identificare.
9. Alla luce di quanto affermato, l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Avellino che, investito della richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero, ha disposto l'imputazione coatta nei confronti del responsabile della società Nestlè per il reato di cui all'art. 5 della legge n. 283 del 1962, va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Avellino, Ufficio GIP.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Avellino, Ufficio GIP, per l'ulteriore corso. Così deciso il 23/11/2020 Il Consigliere estensore Il Presidente rel Emanuela Gai Giulio Sarno Mink حمل DEPORTATAB - 0 GEN 2021 PHATD