Sentenza 25 maggio 1999
Massime • 1
Il termine di 48 ore, prescritto dall'art.6, comma 3, della legge n.401 del 1989, per la convalida del provvedimento del questore che prescrive l'obbligo di presentazione in occasione di competizioni agonistiche, è soggetto alla sospensione nel periodo feriale. Anche nei casi di urgenza, infatti, le deroghe al principio generale della sospensione dei termini nel periodo feriale sono soltanto quelle previste e regolate dall'art.240-bis disp.att.cod.proc.pen., la quale, essendo disposizione di carattere generale, non ammette deroghe in via analogica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/1999, n. 3861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3861 |
| Data del deposito : | 25 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Teresi Renato Presidente del 25/5/1999
1. Dott. Bardovagni Paolo Consigliere SENTENZA
2. Dott. De Nardo Giuseppe Consigliere N. 3861
3. Dott. Giordano Umberto Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Vancheri Angelo Consigliere N. 45884/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TI DR n. il 03.08.1980
avverso ordinanza del 16.09.1998 G.I.P. PRETURA di LECCE Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO GIUSEPPE Lette le conclusioni del P.G. Dott. Veneziano che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Letti gli atti del ricorso proposto da ON DR avverso l'ordinanza in data 16.9.98 del Gip della Pretura circondariale di Lecce con la quale veniva convalidato il provvedimento del Questore che prescriveva al ON l'obbligo di presentarsi presso la stazione dei Carabinieri di Casarano in occasione di competizioni agonistiche riguardanti la squadra di calcio del Casarano ai sensi dell'art. 6 Legge 401/89, come sostituito dall'art. 1 L. 24.2.95 n. 45
(conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22.12.94 n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni agonistiche),
Osserva:
Deduce il ricorrente nei motivi di gravame:
a) la mancata osservanza da parte del Gip del termine di 48 ore, prescritto dall'art. 6, comma 3, L. 401/89 per la convalida;
b) la mancanza e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione all'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, persona incensurata. Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto. È infondata, in primo luogo, la dedotta inosservanza del termine di convalida per provvedimento del Questore, poiché nel caso di specie era operante la sospensione dei termini procedurali nel periodo feriale disciplinata dall'art. 240 bis D.L.vo 28.7.89 n. 271 (Norme di attuaz., di coord. e trans. del c.p.p.) che prevede talune eccezioni specificatamente indicate nello stesso articolo (procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare quando vi sia rinunzia alla sospensione dei termini, procedimenti per reati di criminalità organizzata etc.).
Nè vale richiamare, come fa il ricorrente, i motivi di urgenza che ineriscono al provvedimento di convalida, posto che anche nei casi di urgenza le deroghe al principio generale della sospensione dei termini nel periodo feriale sono espressamente previste e regolate dallo stesso art. 240 bis D.L.vo 271/89 che, essendo disposizione di carattere generale non ammette deroghe in via analogica. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Il provvedimento impugnato, infatti, è supportato da congrua motivazione anche in ordine alla pericolosità in concreto del suo destinatario, stante lo specifico richiamo all'arresto in flagranza di reato in occasione di un precedente incontro di calcio nel quale era impegnata la squadra del Casarano e alle modalità di particolare violenza che avevano caratterizzato il comportamento illecito del prevenuto anche nei confronti dei rappresentanti delle forze dell'ordine.
Il ricorso va, dunque, rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 1999